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Corte di Cassazione 03/03/2008

Giurisprudenza di legittimità - Invalidi con contrassegno: si può circolare e sostare in tutto il territorio nazionale

Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.01.2008 n° 719

Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719.
Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limi­tato della città di Roma, poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell’elenco dei veicoli autorizzati all’ac­cesso in detta zona.
La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’invalido sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto l’Alto Consesso ha premesso che in base agli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, alle persone detentrici dello speciale contrassegno è con­sentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
Inoltre, ha continuato la Corte, l’autorizzazione – resa nota mediante l’apposito "contrassegno invali­di" – è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il solo onere per la persona invalida, conclude il Collegio, è quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 16 gennaio 2008, n. 719

Nota di Gesuele Bellini
da Altalex.com

Circolazione stradale – zone a traffico limitato – disabili – utilizzabilità – ovunque – sussistenza

Il contrassegno dei disabili può essere utilizzato in tutto il territorio nazionale, senza il limite del solo comune di emissione. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) In materia di zona a traffico limitato e presunzione di circolazione, si veda Cassazione civile 27143/2007.
(2) In materia di divieto di sosta e cartello distante oltre nove metri, si veda Cassazione civile 19683/2007.
(3) Sul problema del pagamento della multa in misura ridotta ed impossibilità di presentare ricorso, si veda la pronuncia della Corte Costituzionale 46/2007.
(4) In materia di autovelox e divieto di utilizzare strumenti di localizzazione degli stessi, si veda Cassazione civile 12150/2007.
(5) In materia di autovelox, si veda il Focus: Autovelox: i recenti orientamenti giurisprudenziali.
(6) Sul tema degli incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 16 gennaio 2008, n. 719

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, riget­tò l’opposizione proposta il 3 settembre 2003 da ***** avverso il verbale n. 300684858 del 18 marzo 2003 di accer­tamento della violazione dell’art. 7, 1° co., c.d.s., per essere entrato il 18 marzo 2003 alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limi­tato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione. Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per invalidi rila­sciato dal Comune di Milano nell’anno 2002 non consentiva all’op­ponente di circolare nelle zone a traffico limitato del Comune di Ro­ma anteriormente al 14 aprile 2003, data di decorrenza del "permesso relativo alla targa *****" da quest’ultimo rilasciato l’11 giugno 2003.

Il ***** è ricorso con un motivo per la cassazione della sen­tenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa appli­cazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’efficacia del suo permesso ad ac­cedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decor­resse dall’anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello spe­ciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell’inserimento della targa della sua autovettura nell’elenco dei veicoli autorizzati all’ac­cesso in detta zona.

Il motivo è fondato.

Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada pre­vede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di de­ambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti ), è con­sentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita au­torizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circola­zione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con ca­pacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall’art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invali­di" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circo­lare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue l’erronea affermazione del giudice di pace che il con­trassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell’anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all’interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatiz­zato degli accessi in tali zone limitare l’incondizionato diritto del­l’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.
Alla fondatezza dell’unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell’opposizione pro­posta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’in­tero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione proposta da ****** ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007.

da Altalex.com

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Lunedì, 03 Marzo 2008
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