La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Data a Roma, addi’ 28 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Visto, il
Guardasigilli: Scotti °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
31 Dicembre 2007 , n. 248 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007), coordinato con la legge di
conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in questo stesso S.O., alla pag. 5) recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria». Avvertenza: Artt. da 1 a 21: Omissis Art. 22. 1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008». “Si riporta l’art. 2, comma 1 del Dl 3.8.2007,
n. 117, come convertito e modificato dalla L. 2.10.2007, n. 160: Art. 2. 1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° luglio 2008.(1) 3.
All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Art.
22-bis(1) 1. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguente:
«Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente
la patente di guida (Rifusione),». “Si riporta il testo dell’art. 116 del C.d.S.” Art. 116(1) 1. Non si possono
guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 1-bis. Per guidare un
ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato
di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.(2) 1-ter. A decorrere dal 1°
ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori e’ esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla
medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione
di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età
conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa
presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.(3a) 1-quater. I requisiti fisici e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di
applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida (Rifusione), la certificazione potrà essere limitata
all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.(3a) 1-quinquies. Non possono conseguire
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di
patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.(3a)
2. Per sostenere gli
esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti . Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di
idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con
l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole
di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.(4)
3. La patente di guida
conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere
le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a
verificarne l’esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come
autorizzazione all’esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida,
conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:(5)
A - Motoveicoli di
massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore
a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non
ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un
rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria D; D - Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la
cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle
quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra
in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C. 4. I rimorchi leggeri
sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. 5. I mutilati ed i
minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la
patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con
determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui
all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in
servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.(5) 6. Possono essere
abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle
categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e
da dodici mesi.(6) 7. La validità della
patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed
esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. 8. I titolari di patente
di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in
servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria
C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), n. 3), i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto
di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di
scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento.(7) 8-bis. Il certificato di cui
al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti
idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma
10. (3) 9. Nei casi previsti
dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di
veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di
guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici. 10. Nel regolamento, in
relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno
stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i
requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche
della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione. 11. L’annotazione del
trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente
ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia
dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente
dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe
che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia
stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza,
ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell’omesso pagamento.(8) 11-bis. Gli aspiranti al conseguimento
del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è
subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia
scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.
I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche,
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall’articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i
programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.(2) 12. Chiunque, avendo la
materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneità di cui ai comma 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. (3ª) 13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con l’ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la
stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì
la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di
cui al presente comma è competente il tribunale in
composizione monocratica.(14) 13-bis. I conducenti di cui
ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza
aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a
euro 2.065,00.(10) (11) [14. Chiunque,
pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all’art. 121, guida
senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all’articolo 120, si applica quanto
disposto dal comma 13.](12) 15. Parimenti chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non
del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148,00 a euro 594,00. [16. Il titolare
di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Abrogato).(13) 17. Le violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.(5) 18. Alle violazioni di cui
al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,
o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo
da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.(9) (1) Rubrica modificata dall’art. 6 del D. L.vo 9/2002. Sulla materia, v. anche D.M. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE). (2) Comma inserito dall’art. 6 del D. L.vo
9/2002. (3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1°
agosto 2003, di conversione del decreto-legge 151/2003, come sostituito
integralmente dal decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, convertito,
con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. (3a) Comma introdotto dal decreto legge
n. 115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. 168
del 17 agosto 2005. (4) Comma inserito dall’articolo 5 del
decreto legge n. 115/2005. (5) Comma modificato dall’art. 6 del D.
L.vo. 9/2002. (6) A seguito di Comunicazione della
Commissione UE, che ha rilevato la non conformità di tale termine con quanto
previsto dalla direttiva 91/439/CEE riguardo alle condizioni per l’ottenimento
delle patenti C e D, questo comma è stato dichiarato inapplicabile dal
Ministero dei Trasporti. (7) Così modificato dall’art. 5, d.l. 28
giugno 1995, n. 251, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 351. Il
certificato di abilitazione professionale di tipo KE per addetti a servizi
d’emergenza è stato soppresso dall’art. 17, comma 26, legge 27 dicembre 1997,
n. 449. (8) Gli obblighi di eseguire i versamenti
sono stati soppressi dall’art. 17, comma 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449. (9) Così modificato dall’19, D. L.vo. 30
dicembre 1999 n. 507. (10) Disposizione in vigore dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D. L.vo. 9/2002, come modificato prima dal decreto-legge 151/2003, convertito nelle legge n. 214 del 1° agosto 2003 e, di seguito dal decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. (11) Sanzione esclusa dall’adeguamento
biennale dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Giustizia del
29.12.2006. (12) Comma soppresso dall’art. 6 del D.
L.vo. 9/2002, (13) Comma abrogato dall’art. 15, d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575. (14) Comma così sostituito dall’art. 1,
comma 1, legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 3.8.2007, n. 117. (15) Periodo così sostituito dal
decreto-legge dal 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella L.
28.02.2008, n. 31. Apri la pagina n. 61 della G.U. n. 51 del 29.02.08 |
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