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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 24 aprile 2003

Modifiche al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità».

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: 2002-D.18.06.2002 WEB/0020


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 24 aprile 2003

Modifiche   al  «Disciplinare  per  le  scorte  tecniche  ai  veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità». (GU n. 101 del 3-5-2003)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                             di concerto
                      IL MINISTRO DELL’INTERNO
 
  Visto  l’art.  10,  comma  9 del codice della strada, approvato con
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni, ai sensi del quale nel provvedimento di autorizzazione
alla  circolazione  per  i  veicoli  eccezionali  per  i trasporti in
condizioni  di  eccezionalità  può  essere  imposto  un servizio di
scorta  della  polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei
casi  stabiliti  nel  regolamento di esecuzione e di attuazione e del
medesimo  codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   16 dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  medesimo art. 10, comma 9, dove e’ previsto inoltre che,
qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le
condizioni  di  traffico  e la sicurezza stradale lo consentano, puo’
autorizzare  l’impresa  ad  avvalersi,  in  sua  vece,  della  scorta
tecnica,  secondo  le  modalita’  stabilite  nel  citato  decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
  Visto  l’art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  495 del 1992, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia il
provvedimento  di  autorizzazione  prescrive  la  scorta  di  polizia
stradale o la scorta tecnica;
  Visto  il medesimo art. 16 che, al comma 6, prevede inoltre che con
disciplinare  tecnico  approvato  con decreto del Ministro dei lavori
pubblici,  ora  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno sono stabiliti i requisiti e le
modalita’  per  l’autorizzazione  delle  imprese allo svolgimento del
servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad
eseguire la scorta tecnica;
  Visto  decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  dell’interno,  del  18 luglio  1997,  con il quale e’ stato
approvato   il  «Disciplinare  per  le  scorte  tecniche  ai  veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita»;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il  Ministro dell’interno del 28 maggio 1998, con il quale sono state
approvate le «Modificazioni al disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita’;
  Visto   il   decreto   del   direttore   dell’Unita’   di  gestione
autotrasporto  di persone e cose del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  di concerto con il direttore del servizio di polizia
stradale del Ministero dell’interno, del 9 gennaio 2002, con il quale
e’ stata istituita la commissione consultiva per la risoluzione delle
problematiche relative ai trasporti eccezionali;
  Considerato  che  nel  tempo  intercorso  dalla  data di entrata in
vigore  del  citato  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici, di
concerto   con   il   Ministro  dell’interno,  del  18  luglio  1997,
l’attivita’  di  scorta  tecnica  si  e’  andata  consolidando sia in
termini  di organizzazione delle imprese autorizzate che di personale
abilitato,  e  che  non risultano registrati apprezzabili fenomeni di
incidentalita’ nell’esercizio delle scorte tecniche;
  Valutate  le  istanze  formulate  dalle  associazioni  di categoria
dell’autotrasporto,   al   fine   di  semplificare  le  modalita’  di
svolgimento  del  servizio  di scorta tecnica, contemperandole con le
esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
  Vista  la  proposta  di  ulteriori  modifiche  al  testo del citato
decreto  del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell’interno,  del 18 luglio 1997, come modificato dal citato decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il Ministro
dell’interno,  del  28 maggio  1998,  predisposta  dalla  commissione
consultiva   per  la  risoluzione  delle  problematiche  relative  ai
trasporti  eccezionali,  tesa  ad  una maggiore semplificazione delle
modalita’  di  svolgimento  del  servizio di scorta tecnica, anche in
coerenza  con  gli  impegni  assunti  con  il protocollo d’intesa del
6 novembre  2001,  sottoscritto  tra  il Governo e le associazioni di
categoria  dell’autotrasporto  e  riconfermati nel verbale d’incontro
del 5 settembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli», eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita’ approvato con decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il  Ministro
dell’interno,  del  18 luglio  1997,  e  modificato  con  decreto del
Ministro   dei   lavori   pubblici,   di  concerto  con  il  Ministro
dell’interno,   del   28 maggio  1998,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) all’art.  1,  comma  4,  le  parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
    b) all’art.  2,  comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa’
finanziarie  il  cui  capitale  sociale  non  sia  inferiore a cinque
miliardi» sono soppresse;
    c) all’art.  2,  comma  1, lettera g3), dopo le parole «locazione
finanziaria»  sono  aggiunte  le  parole  «ovvero  di locazione senza
conducente,  di  cui  all’art.  84  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».
    d) all’art. 4, il comma 3, e’ sostituito dal seguente:
      «3.  Le  variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti
nell’autorizzazione devono essere comunicate all’ufficio territoriale
del  Governo-prefettura  competente  per  il  suo  aggiornamento.  La
comunicazione  di  variazione  vidimata dall’ufficio territoriale del
Governo-prefettura      costituisce     aggiornamento     provvisorio
dell’autorizzazione per novanta giorni»;
    e) all’art.  5,  comma  3,  le  parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
    f) all’art.  6,  comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per i
candidati  che  abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida
di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni
di  eccezionalita’  per  un  periodo  di  almeno  cinque anni l’esame
consiste   nel  solo  colloquio  orale.  L’esperienza  dovra’  essere
comprovata  con  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio resa dal
legale  rappresentante  delle  imprese  presso  cui il richiedente ha
prestato  attivita’  lavorativa,  dalle  quali  risulti  la qualifica
ricoperta e la correttezza contributiva dell’impresa»;
    g) all’art.  6,  comma  4,  le  parole «non puo’ essere sostenuta
prima  di  tre  mesi  dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo’
essere sostenuta alla prima sessione disponibile»;
    h) all’art. 10, il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
    «1.  Salvo  il  caso  in cui l’autorizzazione alla circolazione o
quella della polizia stradale prevedano la possibilita’ di formare un
convoglio  di  veicoli  eccezionali  o  di trasporti in condizioni di
eccezionalita’ ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:
      1.  un  autoveicolo  avente  le  dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di abilitazione ai sensi dell’art. 5:
        1.a)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore  a  3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza
non  superiore  a  30 m,  purche’  la  larghezza sia compresa entro i
limiti  previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche’ la lunghezza
sia  compresa  entro  i  limiti  previsti  dall’art.  61  del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, che circolano su strade a senso
unico  di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie
disponibili per senso di marcia;
        1.b)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza
non superiore a 30 m purche’ la larghezza sia compresa entro i limiti
previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che circolano sulle autostrade;
        1.c)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza
non  superiore  a  2,70 m  e  lunghezza  non  superiore a 21 m ovvero
larghezza  non  superiore a 3,20 m, purche’ la lunghezza sia compresa
entro   i  limiti  previsti  dall’art.  61  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiata
unica con una o piu’ corsie per senso di marcia;
  2.  due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le  caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di  abilitazione  ai  sensi  dell’art. 5, per veicoli e trasporti che
superano  le  dimensioni  indicate al numero 1) o che circolano sulle
strade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate».
 
 
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  le  sue disposizioni si applicano dal
giorno della pubblicazione.
    Roma, 24 aprile 2003
 
                                           Il Ministro
                               delle infrastrutture e dei trasporti
                                            Lunardi
Il Ministro dell’interno
         Pisanu

 

Sabato, 14 Giugno 2003
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