MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Modifiche al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità». (GU n. 101 del 3-5-2003)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’art. 10, comma 9 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai sensi del quale nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione e del medesimo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il medesimo art. 10, comma 9, dove e’ previsto inoltre che, qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo’ autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalita’ stabilite nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; Visto l’art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia stradale o la scorta tecnica; Visto il medesimo art. 16 che, al comma 6, prevede inoltre che con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno sono stabiliti i requisiti e le modalita’ per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica; Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, del 18 luglio 1997, con il quale e’ stato approvato il «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita»; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno del 28 maggio 1998, con il quale sono state approvate le «Modificazioni al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita’; Visto il decreto del direttore dell’Unita’ di gestione autotrasporto di persone e cose del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il direttore del servizio di polizia stradale del Ministero dell’interno, del 9 gennaio 2002, con il quale e’ stata istituita la commissione consultiva per la risoluzione delle problematiche relative ai trasporti eccezionali; Considerato che nel tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, del 18 luglio 1997, l’attivita’ di scorta tecnica si e’ andata consolidando sia in termini di organizzazione delle imprese autorizzate che di personale abilitato, e che non risultano registrati apprezzabili fenomeni di incidentalita’ nell’esercizio delle scorte tecniche; Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto, al fine di semplificare le modalita’ di svolgimento del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale; Vista la proposta di ulteriori modifiche al testo del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno, del 18 luglio 1997, come modificato dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, del 28 maggio 1998, predisposta dalla commissione consultiva per la risoluzione delle problematiche relative ai trasporti eccezionali, tesa ad una maggiore semplificazione delle modalita’ di svolgimento del servizio di scorta tecnica, anche in coerenza con gli impegni assunti con il protocollo d’intesa del 6 novembre 2001, sottoscritto tra il Governo e le associazioni di categoria dell’autotrasporto e riconfermati nel verbale d’incontro del 5 settembre 2002; Decreta: Art. 1. 1. Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli», eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita’ approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno, del 18 luglio 1997, e modificato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, del 28 maggio 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 1, comma 4, le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni»; b) all’art. 2, comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa’ finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi» sono soppresse; c) all’art. 2, comma 1, lettera g3), dopo le parole «locazione finanziaria» sono aggiunte le parole «ovvero di locazione senza conducente, di cui all’art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». d) all’art. 4, il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell’autorizzazione devono essere comunicate all’ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall’ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell’autorizzazione per novanta giorni»; e) all’art. 5, comma 3, le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni»; f) all’art. 6, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalita’ per un periodo di almeno cinque anni l’esame consiste nel solo colloquio orale. L’esperienza dovra’ essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attivita’ lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell’impresa»; g) all’art. 6, comma 4, le parole «non puo’ essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo’ essere sostenuta alla prima sessione disponibile»; h) all’art. 10, il comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. Salvo il caso in cui l’autorizzazione alla circolazione o quella della polizia stradale prevedano la possibilita’ di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita’ ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da: 1. un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5: 1.a) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza non superiore a 30 m, purche’ la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche’ la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade a senso unico di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia; 1.b) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza non superiore a 30 m purche’ la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano sulle autostrade; 1.c) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche’ la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiata unica con una o piu’ corsie per senso di marcia; 2. due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate al numero 1) o che circolano sulle strade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate». Art. 2. 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le sue disposizioni si applicano dal giorno della pubblicazione. Roma, 24 aprile 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell’interno Pisanu
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