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La conformità delle nuove cisterne dovrà esser attestata - Attrezzature a pressione, corretto il vecchio decreto

(Decreto legislativo 43/2003)
La conformità delle nuove cisterne dovrà esser attestata
Attrezzature a pressione, corretto il vecchio decreto

(Decreto legislativo 43/2003)

 


DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n.43. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 [1] e 87 della Costituzione [2] ;

Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio [3] , del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001 [4], e la decisione 2001/107/CE della Commissione [5] , del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l’articolo 1, comma 4 [6] ;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle

finanze, dell’interno e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 [7]

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di paesi terzi";

b) all’articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";

c) all’articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";

d) all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo";

e) all’articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";

f) all’articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è altresi’ ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";

g) all’articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è altresi’ ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005.";

h) all’articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all’articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 15";

i) all’allegato V, le parole: "ai sensi dell’allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell’allegato IV".

Articolo 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Pisanu, Ministro dell’interno

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Lunedì, 02 Giugno 2003
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