La
conformità delle nuove cisterne dovrà esser attestata
Attrezzature a pressione, corretto il vecchio decreto (Decreto legislativo 43/2003) |
DECRETO
LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n.43. Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive
1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature
a pressione trasportabili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 [1] e 87 della Costituzione [2] ; Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio [3] , del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001 [4], e la decisione 2001/107/CE della Commissione [5] , del 25 gennaio 2001; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l’articolo 1, comma 4 [6] ; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 luglio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 [7] 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all’articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di paesi terzi"; b) all’articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata"; c) all’articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3"; d) all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo"; e) all’articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti"; f) all’articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è altresi’ ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data."; g) all’articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è altresi’ ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005."; h) all’articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all’articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 15"; i) all’allegato V, le parole: "ai sensi dell’allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell’allegato IV". Articolo 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 18 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell’interno Marzano, Ministro delle attività produttive Visto,
il Guardasigilli: Castelli |