MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (GU n. 123 del 29-5-2003- Suppl. Ordinario n.86)
DECRETO 31 gennaio 2003 Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). |
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l’applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l’omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi; Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto: a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche; b) non si applica ai veicoli sottoindicati: 1) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h; 2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; 3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici; 4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; 5) veicoli già in uso prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE; 6) trattori, macchine agricole o similari; 7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; 8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e’ progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne’ ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto; c) non si applica all’approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di componenti e di entità tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell’ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli Stati membri della Comunità europea, in materia. 2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta e’ inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. 3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti): 1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall’art. 1); 2) costruiti dallo stesso costruttore; 3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; 4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.); 5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni; b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche: 1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base); 2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e’ superiore al 20% del valore minimo; 3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e’ superiore al 20% del valore minimo; 4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea); 5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e’ superiore al 30% del valore minimo; 6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri; 7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non e’ superiore al 30% del valore minimo; 8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); 9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.); c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell’allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente: 1) un valore per: 1.1) la massa in ordine di marcia; 1.2) la massa massima ammissibile; 1.3) la potenza del motore; 1.4) la cilindrata del motore; e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell’allegato VII al presente decreto; d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l’apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari; e) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; g) «direttiva CE particolare», l’atto con il quale la Comunità europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti l’omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti, e che e’ stato recepito nell’ordinamento interno; h) «omologazione», l’atto mediante il quale l’autorità competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell’elenco esaustivo che figura nell’allegato I al presente decreto relative all’esattezza dei dati forniti dal costruttore; i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; m) «costruttore», la persona o l’ente responsabile verso l’autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformità della produzione. Non e’ indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell’entità tecnica soggetta al procedimento di approvazione; n) «autorità competente», l’autorità dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall’autorità competente quali laboratori di prova per l’esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici: 1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma; 3) Centro prove autoveicoli - Torino; 4) Centro prove autoveicoli - Milano; 5) Centro prove autoveicoli - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli - Verona; 7) Centro prove autoveicoli - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli - Bari; 12) Centro prove autoveicoli - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli - Catania. Art. 3. 1. Ogni domanda di omologazione e’ presentata dal costruttore all’autorità competente. Essa e’ accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell’allegato II al presente decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un’appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all’entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro della Comunità europea. Art. 4. 1. L’autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche’ i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I al presente decreto; b) il sistema, l’entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I al presente decreto. 2. L’autorità competente, prima di procedere all’omologazione, verifica, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea nei quali il prodotto e’ realizzato o introdotto nella Comunità europea, che siano rispettate le disposizioni dell’allegato VI al presente decreto affinché i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato. 3. L’autorita’ competente, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il prodotto e’ realizzato o introdotto nella Comunità europea, verifica che le disposizioni dell’allegato VI al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell’omologazione. 4. L’autorità competente, nell’ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati membri della Comunità europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati. 5. La responsabilità dell’omologazione di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente e’ dell’autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l’omologazione stessa. L’autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l’omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità di produzione, all’occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti 6. Se l’autorità competente ritiene che un veicolo, un sistema, un’entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l’omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto. Art. 5. 1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l’autorità competente compila il certificato di omologazione riportato nell’allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all’allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione. 2. Per ogni tipo di sistema, entita’ tecnica o componente da essa omologato, l’autorità competente compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o un’appendice della direttiva CE particolare relativa al sistema, all’entità tecnica o al componente in questione. 3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell’allegato V, parte A, al presente decreto. Art. 6. 1. L’autorità competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare. 2. L’autorità competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entita’ tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese. Essa, inoltre, su richiesta delle autorità suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entita’ tecniche o componente. Lunedì, 02 Giugno 2003 |