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MINISTERO DELLA SALUTE(G.U.DEL 26.04.2003) - DECRETO 11 febbraio 2003

Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d’allevamento e dei ratiti.
Gazzetta Ufficiale N. 96 del 26 Aprile 2003
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2003
Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d’allevamento e dei ratiti.
IL MINISTRO DELLA SALUTE

 


Visto il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 recante
"Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di
animali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320
dell’8 febbraio 1954, e successive modifiche, "Regolamento di Polizia
Veterinaria";
Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante "Approvazione
del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei
macelli pubblici e privati";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
10 dicembre 1997, regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del
30 dicembre 1992 e successive modifiche, "Regolamento per
l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari
e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni
di coniglio e di selvaggina d’allevamento";
Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 e
successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
Considerato necessario semplificare la modulistica di
accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli,
della selvaggina d’allevamento e dei ratiti;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Il documento di accompanamento per i volatili da cortile, i
conigli, la selvaggina d’allevamento ed i ratiti destinati agli
stabilimenti di macellazione, deve essere redatto conformemente al
modello di cui all’allegato 1.
2. Il documento di cui al comma 1, deve essere debitamente
compilato e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o
dal responsabile dell’azienda per la parte A e dal trasportatore per
la parte C.
3. Nei casi previsti dall’art. 32 del regolamento di Polizia
veterinaria, il veterinario ufficiale compila la parte B del
documento di cui al comma 1, e conserva agli atti del servizio
veterinario competente una copia del documento stesso.
4. Nel caso siano stati effettuati trattamenti con alimenti
medicamentosi e/o medicinali veterinari, la parte D del documento di
cui al comma 1 deve essere debitamente compilata e firmata
dall’allevatore e dal veterinario prescrittore per le sezioni di
rispettiva competenza.
5. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto in duplice
copia, di cui una deve accompagnare gli animali al macello e l’altra
deve essere conservata presso l’azienda di spedizione e tenuta a
disposizione dell’autorita’ competente, che ne fa richiesta, per un
periodo di un anno.
6. Nel caso in cui i volatili da cortile e la selvaggina
d’allevamento da penna non siano stati oggetto d’ispezione sanitaria
ante mortem in allevamento conformemente alla lettera i), punto 25,
capitolo VI, allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1997, deve essere compilata dal detentore, proprietario o
responsabile dell’azienda anche l’autocertificazione di cui
all’allegato 2.
7. L’autocertificazione unitamente ad una terza copia del documento
di accompagnamento compilato relativamente alla parte A ed alla parte
D nel caso di trattamento con alimento medicamentoso e/o medicinale
veterinario, deve essere fatta pervenire al veterinario ufficiale
dello stabilimento di macellazione cui gli animali sono destinati
entro le 72 ore precedenti l’arrivo degli stessi.


Art. 2.
1. I modelli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento di
Polizia veterinaria e al decreto ministeriale 28 maggio 1992 non si
applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina
d’allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 236

Lunedì, 26 Maggio 2003
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