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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 27 marzo 2003(GU n. 85 del 11-4-2003)

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell’isola di Capri.

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: WEB/0016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2003

Limitazione  afflusso  e circolazione dei veicoli a motore 
nell’isola di Capri.
(GU n. 85 del 11-4-2003)
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all’afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all’applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di
vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune di Capri in data 30
dicembre  2002,  n.  379,  concernente  il  divieto  di afflusso e di
circolazione  sull’isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri,
compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale di Anacapri in data 10
gennaio  2003,  n.  9,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione  sull’isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Vista  la  deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo di Capri in data 18 dicembre
2002,  n.  054,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull’isola  di  Capri,  degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente  residente  nei  comuni  di  Capri  e Anacapri, esclusi i
veicoli  appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al
comune di Anacapri;
    Vista la nota della prefettura di Napoli del 25 febbraio 2003 con
la  quale  si  esprime parere favorevole all’emissione del decreto in
questione;
  Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva
alla regione Campania l’emissione del parere di competenza;
  Considerato   che   il  tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, con ordinanza, registro generale n. 3195/1999 e 37967/1999,
accoglieva  il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le
motivazioni per la deroga al divieto "in riferimento ai soggetti che,
sebbene   non   residenti,  sono  proprietari  di  seconde  case  nel
territorio   comunale  in  quanto  facenti  parte  della  popolazione
stabile";
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  12  aprile 2003 al 31 ottobre 2003 e dal 20 dicembre 2003 al 7
gennaio 2004, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di
Capri  degli  autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
comuni di Capri e di Anacapri.
 
 
                               Art. 2.
                            D e r o g h e
  Nel  periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a) autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento  abitazioni ubicate nei comuni dell’Isola, ma non residenti
purché  iscritti  nei  ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e’ limitata ad un solo veicolo
per  nucleo  familiare  e  i comuni dell’isola dovranno rilasciare un
apposito contrassegno per il loro afflusso;
    b) autoambulanze  per  servizio  con  foglio  di accompagnamento,
servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli trasporto merci, di
qualsiasi  provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni
alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell’isola  e veicoli che
trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
    c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purché   muniti
dell’apposito  contrassegno  previsto  dall’art.  381 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorità italiana o estera;
    d)  autoveicoli  con  targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario
stesso,   purché  residenti  all’estero,  e  autoveicoli  con  targa
italiana   noleggiati   presso  gli  aeroporti  condotti  da  turisti
stranieri;
    e) autoveicoli   che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione
rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;
    f)  autoveicoli di proprieta’ dell’Amministrazione provinciale di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.
 
 
                               Art. 3.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e’ punito con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
a  Euro  1.376,55  così  come  previsto  dal comma 2 dell’art. 8 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  come aggiornato con
decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
 
                               Art. 4.
                      Autorizzazioni in deroga
  Al  prefetto di Napoli e’ concessa la facoltà, in caso di appurata
e  reale necessià ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni
in  deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione
nei comuni di Capri ed Anacapri.
 
 
                               Art. 5.
                          V i g i l a n z a
  Il  prefetto  di  Napoli  e’  incaricato  della  esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 
    Roma, 27 marzo 2003
 
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
 
Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 234
 
Domenica, 13 Aprile 2003
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