MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 27 marzo 2003 Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell’isola di Capri. (GU n. 85 del 11-4-2003) |
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 30 dicembre 2002, n. 379, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 10 gennaio 2003, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri; Vista la deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 18 dicembre 2002, n. 054, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri; Vista la nota della prefettura di Napoli del 25 febbraio 2003 con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l’emissione del parere di competenza; Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza, registro generale n. 3195/1999 e 37967/1999, accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto "in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile"; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 12 aprile 2003 al 31 ottobre 2003 e dal 20 dicembre 2003 al 7 gennaio 2004, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri. Art. 2. D e r o g h e Nel periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell’Isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e’ limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell’isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso; b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all’estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri; e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri; f) autoveicoli di proprieta’ dell’Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria. Art. 3. S a n z i o n i Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002. Art. 4. Autorizzazioni in deroga Al prefetto di Napoli e’ concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessià ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri. Art. 5. V i g i l a n z a Il prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 27 marzo 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 234 |