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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 27 marzo 2003 (GU n. 85 del 11-4-2003)

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell’isola di Procida

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: WEB/0015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2003

Limitazione  afflusso  e circolazione dei veicoli a motore 
nell’isola di Procida
(GU n. 85 del 11-4-2003)
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all’afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all’applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di
vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta municipale di Procida in data 13
gennaio  2003,  n.  4,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione  sull’isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente sull’isola;
  Vista la deliberazione commissariale dell’Azienda autonoma di cura,
soggiorno  e  turismo  delle  isole  di  Ischia e Procida n. 3 del 20
febbraio  2003  concernente  il divieto di afflusso e di circolazione
sull’isola di Procida degli autoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel
comune di Procida;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli in data 25 febbraio 2003
con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto;
  Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva
alla regione Campania l’emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e
la  circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli
e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente sull’isola.
 
 
                               Art. 2.
                      Autorizzazione in deroga
  Nel  periodo  menzionato  all’art.  1  del  presente  decreto, sono
concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
    a) autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con  targa estera e
autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non
residenti  nella  regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti da
persone  non  residenti  in  alcun  comune della Campania che possono
sbarcare   e   circolare  sull’isola  per  raggiungere  il  luogo  di
destinazione.  Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o
in  parcheggi  privati.  Per  il  libero transito sull’isola dovranno
munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed
esporre apposito contrassegno;
    b) autoveicoli,   motoveicoli   e   ciclomotori  appartenenti  ai
proprietari  di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur
non  essendo  residenti,  risultino iscritti nei ruoli comunali della
tassa   per   la  nettezza  urbana  e  possessori  di  posto  auto  o
contrassegno di cui al punto a);
    c) autoambulanze,   veicoli   delle  forze  dell’ordine,  veicoli
tecnici  delle  aziende  erogatrici  di  pubblici servizi nell’isola,
carri  funebri  e  autoveicoli  appartenenti  al  servizio  ecologico
dell’Amministrazione provinciale di Napoli;
    d) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purché   muniti
dell’apposito  contrassegno  previsto  dall’art.  381 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorità italiana o estera;
    e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per
manifestazioni    turistiche,    culturali    e    sportive,   previa
autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale;
    f)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonché
autocaravan,  che  in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il
periodo  di  divieto  di  cui  all’art.  1,  nel  punto  in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
    g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
    h) veicoli  adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni
feriali dal lunedì al venerdì.
 
 
                               Art. 3.
  Al  prefetto di Napoli e’ concessa la facoltà, in caso di appurata
e  reale  necessità  ed  urgenza,  di concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Procida.
 
 
                               Art. 4.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e’ punito con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
a  Euro  1.376,55  così  come  previsto  dal comma 2 dell’art. 8 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  come aggiornato con
decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
 
                               Art. 5.
                          V i g i l a n z a
  Il  prefetto  di  Napoli  e’  incaricato  della  esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 
    Roma, 27 marzo 2003
 
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 235
 

 

Domenica, 13 Aprile 2003
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