AMBIENTE
- RIFIUTI - i pneumatici ricostruibili sono esclusi dall’elenco dei rifiuti
non pericolosi
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DECRETO 9 gennaio 2003 - Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 18 gennaio 2003) IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi 1, lettera l), e 2) dell’art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell’allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e autorizzano il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; Considerata, pertanto, la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall’allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998; Decreta: Art. 1. 1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all’allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppressa. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2003 Il Ministro:
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