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AMBIENTE - RIFIUTI - i pneumatici ricostruibili sono esclusi dall’elenco dei rifiuti non pericolosi

AMBIENTE - RIFIUTI - i pneumatici ricostruibili sono esclusi dall’elenco dei rifiuti non pericolosi

 


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 gennaio 2003 - Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 18 gennaio 2003)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi 1, lettera l), e 2) dell’art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell’allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e autorizzano il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall’allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all’allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Lunedì, 17 Febbraio 2003
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