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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 17 gennaio 2003 (GU n. 23 del 29-1-2003)

Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2003

Revisione periodica dei rimorchi con massa totale
a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003
(GU n. 23 del 29-1-2003)

 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vistol’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada);

Vistol’art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vistoil regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;

Ritenutala necessitý di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall’art.Ý 80, commi 3 e 4, del decretolegislativo 30 aprile1992, n.285, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e’ disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneitý alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.

1.Le operazioni di revisione di cui all’art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:

a) entroil mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano giý effettuata;

b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

Peri veicoli di cui all’art. 1 e consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazioneÝ effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 de 1992. Tale agevolazione non Ë consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro: Lunardi
Lunedì, 03 Febbraio 2003
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