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Il Decreto del Ministro della Giustizia - Aggiornamento della sanzioni amministrative del Codice della Strada

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: 2002-D.24.12.2002 WEB/0009

Pubblichiamo il Decreto del Ministro della Giustizia con il quale si è proceduto all’aggiornamento della sanzioni amministrative del Codice della Strada, ai sensi del comma 3 dell’articolo 195, cosi come riportato  dal sito www.gazzettaufficiale.ipzs.it/index.jsp

La lettura degli importi (quelli evidenziati in bianco) rileva alcuni dubbi circa l’esattezza di alcuni importi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 24 dicembre 2002 (GU n. 304 del 30-12-2002)

Aggiornamento  degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 

    Visto  l’art.  195,  comma 3,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

    Ritenuto   di   dover  provvedere,  in  conformità  alla  citata disposizione,   all’aggiornamento   delle   sanzioni   amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   nella   misura   risultante   al  1  gennaio  2002  a  seguito dell’operazione  di  conversione  in  euro  secondo  le  disposizioni dell’art.  51  del  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, in misura  pari alla intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

    Ritenuto,  altresì,  di  dover adeguare l’importo delle sanzioni introdotte   nel   nuovo   codice  della  strada  per  effetto  delle disposizioni  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  della legge 7 dicembre  1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.  507,  affinché  l’intervento  di  aggiornamento possa riguardare contestualmente  tutte  le  sanzioni  pecuniarie  previste dal codice della  strada  e  si  possa  superare  la discrasia temporale sin qui verificatasi;

    Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed  impiegati  relativo  al mese di novembre 2002, comunicato dall’Istituto   nazionale   di   statistica,   indica  la  variazione percentuale dell’indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%;

    Di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Decreta:

Art. 1.

 

    1.  La  misura  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, recante il nuovo codice  della  strada,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, è aggiornata  secondo  la  tabella  figurante  in  allegato al presente decreto.

    Il  presente  decreto  sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

    Roma, 24 dicembre 2002

 

Il Ministro della giustizia

Castelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lunardi

 


 

ALLEGATO

 

Gli  importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste  dal  codice  della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 19,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 19,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 32,00 a € 131,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 33,60 a € 137,55

Ove era prevista la sanzione da € 39,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 40,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 65,00 a € 263,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 68,25 a €  375,10

Ove era prevista la sanzione da € 75,00 a € 157,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

31,90 a € 164,35

Ove era prevista la sanzione da € 98,00 a € 196,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 102,90 a € 205,80

Ove era prevista la sanzione da € 121,00 a € 485,00  la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 127,05 a € 509,25

Ove era prevista la sanzione da € 131,00 a € 524,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 137,55 a € 550,20

Ove era prevista la sanzione da € 255,00 a € 1.032,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da 270,90 a € 1.083,60

Ove era prevista la sanzione da € 274,00 a € 1.373,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 287,70 a € 1.441,65

Ove era prevista la sanzione da € 327,00 a € 1.311,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 343,35 a € 1.376,55

Ove era prevista la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da € 541,813 a € 2.168,25

Ove era prevista la sanzione da € 549,00 a € 2.747,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 576,45 a € 2.884,35

Ove era prevista la sanzione da € 601,01 a € 2.427,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 631,05 a € 2.548,35

Ove era prevista la sanzione da € 625,00 a € 2.503,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 656,25 a € 2.628,15

Ove era prevista la sanzione da € 655,00 a € 2.623,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 687,75 a € 2.754,15

Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.032,00 a € 4.131,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.083,60 a € 4.337,55

Ove era prevista la sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.626,45 a € 6.506,85

Ove era prevista la sanzione da € 2.065,00 a € 8.263,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 2.168,25 a € 8.676,15

 


La tabella come risulta riaggiornata dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2002

(Purtroppo c’è ancora un errore)

(Le somme ricorrette sono riportate in rosso rispetto alle omologhe riportate in bianco nella prima tabella, pubblicata sin dalle ore 23.00 circa del 30.12.2002)

ALLEGATO

 

Gli  importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste  dal  codice  della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 19,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 19,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 32,00 a € 131,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 33,60 a € 137,55

Ove era prevista la sanzione da € 39,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 40,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 65,00 a € 262,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

€ 68,25 a €  275,10

Ove era prevista la sanzione da € 75,00 a € 157,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da

81,90 a € 164,35

Ove era prevista la sanzione da € 98,00 a € 196,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 102,90 a € 205,80

Ove era prevista la sanzione da € 121,00 a € 485,00  la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 127,05 a € 509,25

Ove era prevista la sanzione da € 131,00 a € 524,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 137,55 a € 550,20

Ove era prevista la sanzione da € 255,00 a € 1.032,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da 270,90 (la somma esatta è 267,75 ’255,00x5%= 267,75’ sfuggita ancora nella ristesura) a € 1.083,60

Ove era prevista la sanzione da € 274,00 a € 1.373,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 287,70 a € 1.441,65

Ove era prevista la sanzione da € 327,00 a € 1.311,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 343,35 a € 1.376,55

Ove era prevista la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con quella da   541,80 a € 2.168,25

Ove era prevista la sanzione da € 549,00 a € 2.747,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 576,45 a € 2.884,35

Ove era prevista la sanzione da € 601,01 a € 2.427,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 631,05 a € 2.548,35

Ove era prevista la sanzione da € 625,00 a € 2.503,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 656,25 a € 2.628,15

Ove era prevista la sanzione da € 655,00 a € 2.623,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 687,75 a € 2.754,15

Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.032,00 a € 4.131,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.083,60 a € 4.337,55

Ove era prevista la sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.626,45 a € 6.506,85

Ove era prevista la sanzione da € 2.065,00 a € 8.263,00 la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 2.168,25 a € 8.676,15


Martedì, 31 Dicembre 2002
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