Pubblichiamo il Decreto del Ministro della Giustizia con il quale si è proceduto all’aggiornamento della sanzioni amministrative del Codice della Strada, ai sensi del comma 3 dell’articolo 195, cosi come riportato dal sito www.gazzettaufficiale.ipzs.it/index.jsp La lettura degli importi (quelli evidenziati in bianco) rileva alcuni dubbi circa l’esattezza di alcuni importi. |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.) |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1 gennaio 2002 a seguito dell’operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale); Ritenuto, altresì, di dover adeguare l’importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affinché l’intervento di aggiornamento possa riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui verificatasi; Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell’indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta: Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
ALLEGATO
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: Ove era prevista la sanzione da € 19,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 19,95 a € 81,90 Ove era prevista la sanzione da € 32,00 a € 131,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 33,60 a € 137,55 Ove era prevista la sanzione da € 39,00 a € 78,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40,95 a € 81,90 Ove era prevista la sanzione da € 65,00 a € 263,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,25 a € 375,10 Ove era prevista la sanzione da € 75,00 a € 157,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 31,90 a € 164,35 Ove era prevista la sanzione da € 98,00 a € 196,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 102,90 a € 205,80 Ove era prevista la sanzione da € 121,00 a € 485,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127,05 a € 509,25 Ove era prevista la sanzione da € 131,00 a € 524,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 137,55 a € 550,20 Ove era prevista la sanzione da € 255,00 a € 1.032,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 270,90 a € 1.083,60 Ove era prevista la sanzione da € 274,00 a € 1.373,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 287,70 a € 1.441,65 Ove era prevista la sanzione da € 327,00 a € 1.311,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,35 a € 1.376,55 Ove era prevista la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 541,813 a € 2.168,25 Ove era prevista la sanzione da € 549,00 a € 2.747,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 576,45 a € 2.884,35 Ove era prevista la sanzione da € 601,01 a € 2.427,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 631,05 a € 2.548,35 Ove era prevista la sanzione da € 625,00 a € 2.503,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,25 a € 2.628,15 Ove era prevista la sanzione da € 655,00 a € 2.623,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 687,75 a € 2.754,15 Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.032,00 a € 4.131,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.083,60 a € 4.337,55 Ove era prevista la sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,45 a € 6.506,85 Ove era prevista la sanzione da € 2.065,00 a € 8.263,00 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.168,25 a € 8.676,15
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