IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice della
strada";
Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto
del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune
prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria
M1 atti a garantirne la compatibilita’ con l’uso delle catene da neve;
Visto l’art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada";
Considerata la necessita’ di allineare l’ordinamento nazionale a
quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene da
neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a
definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del
consumatore;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed
integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art.
1
1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate
all’impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla
norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01
(edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in
vigore negli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi firmatari
dell’Accordo sullo spazio economico europeo.
2. La rispondenza alle norme e’ attestata dal marchio di conformità
apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce
nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC
n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti
industriali.
Art.
2
1. L’allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Roma, 13 marzo 2002
Il
Ministro: Lunardi |