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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 29 Novembre 2002(Gu 9.12.2002) Successivamente, il controllo va ripetuto ogni 2 anni

Ciclomotori, prima revisione dopo 4 anni

 

Successivamente, il controllo va ripetuto ogni 2 anni
Ciclomotori, prima revisione dopo 4 anni

(Decreto Infrastrutture 29.11.2002 Gu 9.12.2002)

I ciclomotori faranno la revisione come le auto. I controlli, dunque, saranno effettuati, per la prima volta, dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Dopo di che, saranno ripetuti ogni 2 anni. Stessi termini anche per motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. La novità è contenuta in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288, del 9 dicembre 2002. La revisione verterà sullíaccertamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori saranno effettuati a partire dal 1° luglio 2003, sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri. Le operazioni di revisione avranno inizio, invece, ogni anno, il 2 gennaio. E saranno effettuate, per la prima volta, nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica, entro il mese di rilascio dello stesso certificato. Ogni 2 anni il controllo sarà ripetuto, sempre entro il mese corrispondente a quello in cui sarà stata effettuata l’ultima revisione. (11 dicembre 2002)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 29 novembre 2002. Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. (GU n. 288 del 9-12-2002)
  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [1] , e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);

Visto l’art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [2] , e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni

per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario

delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il

calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2002;

Ritenuto di dover allineare la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall’art. 80, comma 3 [3] del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Articolo 1.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, è disposta la revisione generale

delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [4] , compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [5] ;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all’art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell’effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli

elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei

trasporti terrestri.

Articolo 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all’art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli di cui all’art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per

ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata effettuata l’ultima revisione;

b) i veicoli di cui all’art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della

carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: Lunari

Mercoledì, 11 Dicembre 2002
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