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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 28 marzo 2002

Modifica al decreto ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001) concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.

CASSETTO: LEGGI/DECRETI

FILE:          2002-D.28.03.2002

WEB/0005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 28 marzo 2002
 

Modifica  al  decreto  ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001) concernente le
direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l’art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, recante
norme sui divieti di circolazione per l’anno 2002;
Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918, col
quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale del
5 dicembre 2001, n. 7536;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei decreti
ministeriali suindicati citati, sono state richieste puntualizzazioni
e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle
disposizioni in essi contenute;
Ritenuta l’opportunita’ e necessita’ di predisporre un nuovo testo
per fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni al fine di
una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in parola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2002 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre,
dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;
e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
i) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 maggio, limitatamente alle
province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli
diretti all’estero; per la provincia di Udine, il divieto si applica
per i soli veicoli diretti in Austria;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;
k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;
n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;
o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;
p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;
v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto;
w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;
x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
                               Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario
di inizio del divieto e’ posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto e’ anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione e’ estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma
Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano
Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate,
tramite gli stessi, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di
idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la
destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche’ muniti di
idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto e’
rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di
favorire l’intermodalita’ del trasporto, le stesse deroghe orarie
sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si
avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o
diretto in Calabria, purche’ muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l’origine e la destinazione del viaggio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto
delle difficolta’ di circolazione in presenza dei cantieri per
l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche’ di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche’
muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto e’
posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto e’
anticipato di due ore.
6. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta’ del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale
                               Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  all’art.  1  non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita’ di servizio, e delle Forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche’ quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purche’ muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
italiane S.p.a., purche’ contrassegnati con l’emblema "PT" o con
l’emblema "Poste Italiane", nonche’ quelli di supporto, purche’
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche’ quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu’ di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche’ muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi
alimentari, purche’, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituite da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini
freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.


                               Art. 4.
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purche’ muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita’ ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1, autorizzati alla
circolazione in deroga, devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza
pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate
e sul retro.
                               Art. 5.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di
partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto
richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4,
ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara’ indicato:
a) l’arco temporale di validita’, non superiore a quattro mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di piu’ veicoli se connessi alla stessa
necessita’;
c) le localita’ di partenza e di arrivo, nonche’ i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione
investe solo l’ambito di una provincia puo’ essere indicata l’area
territoriale ove e’ consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e’
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e’ valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e le modalita’ gia’ specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del
comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia
interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale
sara’ indicato:
a) l’arco temporale di validita’, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola, che in casi particolari puo’
essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove e’ consentita la circolazione,
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuita’ dell’esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu’ viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e’
ammessa la facolta’, da parte della prefettura, di rinnovare, anche
piu’ di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno
solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
                               Art. 6.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia
di partenza, la quale, valutate le necessita’ e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della
circolazione, puo’ rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sara’ indicato:
a) il giorno di validita’; l’estensione a piu’ giorni e’ ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a piu’ targhe
e’ ammessa solo in relazione alla necessita’ di suddividere il
trasporto in piu’ parti;
c) le localita’ di partenza e di arrivo, nonche’ il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e’ valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita’
gia’ specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e
mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l’esigenza di effettuare piu’ viaggi in regime di deroga per la
stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non
sussistano motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione
di validita’ temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e’ ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
                               Art. 7.
  1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4,
puo’ essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e’ comunque
interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo’ essere presentata alla
prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle
merci o da una agenzia di servizi a cio’ delegata dagli interessati.
In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, i signori
prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilita’ del trasporto, anche
della distanza della localita’ di arrivo, del tipo di percorso e
della situazione dei servizi presso le localita’ di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta’ derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti, nel cui territorio
ricadano posti di confine, dovranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita’ della frontiera.
                               Art. 8.
  1.  Per  i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il
calendario dei divieti di circolazione, di cui all’art. 1, e’
integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno
all’8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi’ e
dalle ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1o
al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni
sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non
si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d’opera" che circolano
nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali
di massa fissati dall’art. 10, comma 8, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 
                               Art. 9.
  1.  Il calendario di cui all’art. 1, cosi’ come integrato dall’art.
8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di
veicoli eccezionali:
a) adibiti a servizio pubblico per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita’ di servizio, e delle Forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche’ quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche’ muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purche’ contrassegnati con l’emblema "PT" o con
l’emblema "Poste Italiane", nonche’ quelli di supporto, purche’
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche’ quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu’ di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
 
                              Art. 10.
  1.  Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le
prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo
restando l’assenso degli enti proprietari e concessionari delle
strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate,
documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita’ gia’
fissate agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il suddetto assenso puo’ essere richiesto dagli interessati e
rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade
contestualmente all’autorizzazione alla circolazione rilasciata ai
sensi dell’art. 10 o dell’art. 104 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
                              Art. 11.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all’art. 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e’
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima
del veicolo, oltreche’ nei giorni di calendario indicati all’art. 1
dal 1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi’
alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione, ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al
regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita’ con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi’ essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita’ ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari, gli orari e le modalita’ che gli stessi
prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
 
                              Art. 12.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
                              Art. 13.
  1.  Le  prefetture  attueranno,  ai sensi dell’art. 6, comma 1, del
nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni le direttive
contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza
alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche’ ad
ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sostituisce le disposizioni gia’ contenute nel
decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, e nel decreto
ministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918.
    Roma, 28 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257

 

Giovedì, 11 Luglio 2002
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