MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2002
Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che reca "Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".
IL DIRETTORE GENERALE dell’autotrasporto di persone e cose
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) con il quale e’ stata data attuazione alla direttiva del Consiglio dell’UE n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 in materia di accesso alla professione e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000) che reca "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada"; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000) con il quale sono state fissate le modalità applicative del sopracitato decreto n. 521; Considerato che con tali due ultimi decreti e’ stata ridisciplinata la gestione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci; Considerato che dopo il primo anno di applicazione del nuovo sistema e’ emersa l’opportunità di emanare disposizioni modificative per l’attribuzione delle autorizzazioni CEMT, in quanto un notevole numero di imprese, pur risultando vincitrici nella graduatoria CEMT, non riesce poi a raggiungere un livello di utilizzazione sufficiente per poterne ottenere, a fine anno, il rinnovo, o comunque un livello elevato; Considerato che il decreto dirigenziale 22 marzo 2002, di approvazione della graduatoria CEMT, ha evidenziato una notevole differenziazione nei punteggi di graduatoria a partire dall’impresa collocata al primo posto (con punti 2324,8) all’ultima delle vincitrici (con punti 19,4); Considerato che il punteggio conseguito da ciascuna impresa evidenzia il differente grado di presenza delle singole imprese nel mercato del trasporto dell’area geografica CEMT; Considerato che occorre quindi apportare alcune modifiche al decreto 7 aprile 2000 per adeguare i criteri di distribuzione delle autorizzazioni CEMT affinché le stesse possano essere attribuite, entro certi limiti, in misura graduata, in relazione al punteggio, alle imprese capaci di utilizzarle al massimo; Considerato che una sola autorizzazione CEMT può sostituire più autorizzazioni bilaterali con risparmio di attività amministrativa e per le imprese; Considerato opportuno conteggiare l’attività svolta con le autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e gli altri Paesi o quella svolta con le autorizzazioni CEMT; Considerato che per le autorizzazioni CEMT valide in Austria sono previsti criteri di rinnovo diversi dalle altre autorizzazioni CEMT; Considerato che è necessario che tali autorizzazioni CEMT valide per l’Austria vengano attribuite ad imprese interessate ai trasporti da e per l’Austria per i quali necessiti l’autorizzazione CEMT e che, per il minor numero delle stesse, vengano attribuite una per impresa secondo l’ordine di graduatoria; Considerato che le risoluzioni CEMT si propongono di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale, per cui le autorizzazioni CEMT dovranno essere utilizzate solo con veicoli della categoria "Euro" corrispondente almeno al tipo di autorizzazione da assegnare nell’anno di riferimento; Sentito il parere della Commissione consultiva sull’autotrasporto internazionale di merci, ricostituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999, reso nella seduta dell’8 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1. Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
Il testo dell’art. 2 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 e’ sostituito dal seguente: "1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l’area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l’ordine di una graduatoria unica. 2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 è necessario essere già titolari di un’autorizzazione multilaterale oppure aver effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all’anno nell’area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni. Comunque, in entrambi i casi, e’ necessario che, nell’ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno il punteggio di 150 punti.".
Art. 2. Formazione della graduatoria
All’art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies: "1-bis. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata l’attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati solo fra l’Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT". "1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno inserite in graduatoria ma appariranno in elenco quali imprese non vincitrici". "1-quater. Le autorizzazioni CEMT "valide Austria , saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovabili, dello stesso tipo; b) essere titolari di assegnazione di ecopunti; c) essere titolari di almeno un’assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia.". Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili". "1-quinquies. Le autorizzazioni CEMT "non valide Austria saranno assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro dalla prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere più conto del divisore".
Art. 3. Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni
All’art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente: "2. Per ottenere il rinnovo o l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l’impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare".
Art. 4. Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande
I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.
Art. 5. Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 18 giugno 2002
Il direttore generale: Ricozzi
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