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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 18 giugno 2002 (GU n. 154 del 3-7-2002)

Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che reca "Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada",.

CASSETTO: LEGGI/DECRETI

FILE:         2002-D.18.06.2002

WEB/0004


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 18 giugno 2002
(GU n. 154 del 3-7-2002)

 

Modifica  del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che  reca "Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".

 


 

IL DIRETTORE GENERALE

dell’autotrasporto di persone e cose

 

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla  istituzione  dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

  Visto  il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre 2000) con il quale e’ stata data attuazione  alla  direttiva del Consiglio dell’UE n. 98/76/CE del 1 ottobre  1998  in  materia  di  accesso alla professione e successive modificazioni;

  Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale   n.   9   del  13 gennaio  2000) che reca "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada";

  Visto  il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 90  del  17 aprile 2000) con il quale sono state fissate le modalità applicative del sopracitato decreto n. 521;

  Considerato che con tali due ultimi decreti e’ stata ridisciplinata la  gestione  delle  autorizzazioni  al trasporto  internazionale di merci;

  Considerato  che  dopo  il  primo  anno  di  applicazione del nuovo sistema e’ emersa l’opportunità di emanare disposizioni modificative per l’attribuzione  delle autorizzazioni CEMT, in quanto un notevole numero  di imprese, pur risultando vincitrici nella graduatoria CEMT, non  riesce poi a raggiungere un livello di utilizzazione sufficiente per  poterne ottenere, a fine anno, il rinnovo, o comunque un livello elevato;

  Considerato  che  il decreto  dirigenziale  22 marzo  2002,  di approvazione  della  graduatoria CEMT,  ha evidenziato una notevole differenziazione nei punteggi di graduatoria a partire dall’impresa collocata   al  primo  posto  (con  punti  2324,8)  all’ultima  delle vincitrici (con punti 19,4);

  Considerato che il punteggio  conseguito da ciascuna impresa evidenzia il differente grado di presenza delle singole imprese nel mercato del trasporto dell’area geografica CEMT;

  Considerato  che  occorre  quindi  apportare  alcune  modifiche  al decreto  7 aprile  2000 per adeguare i criteri di distribuzione delle autorizzazioni  CEMT  affinché  le stesse possano essere attribuite, entro  certi  limiti,  in misura graduata, in relazione al punteggio, alle imprese capaci di utilizzarle al massimo;

  Considerato che una sola autorizzazione CEMT può sostituire più autorizzazioni bilaterali con risparmio di attività amministrativa e per le imprese;

  Considerato opportuno conteggiare l’attività svolta con le autorizzazioni previste dagli accordi  bilaterali  stipulati  tra l’Italia  e  gli  altri  Paesi  o quella svolta con le autorizzazioni CEMT;

  Considerato  che  per le autorizzazioni CEMT valide in Austria sono previsti criteri di rinnovo diversi dalle altre autorizzazioni CEMT;

  Considerato  che  è necessario che tali autorizzazioni CEMT valide per  l’Austria vengano attribuite ad imprese interessate ai trasporti da e per l’Austria per i quali necessiti l’autorizzazione CEMT e che, per  il minor numero delle stesse, vengano attribuite una per impresa secondo l’ordine di graduatoria;

  Considerato che le risoluzioni CEMT si propongono di contribuire alla riduzione dell’inquinamento   ambientale, per cui  le autorizzazioni CEMT dovranno essere utilizzate solo con veicoli della categoria  "Euro"  corrispondente almeno al tipo di autorizzazione da assegnare nell’anno di riferimento;

  Sentito il parere della Commissione consultiva sull’autotrasporto internazionale di merci, ricostituita  con  decreto  ministeriale 29 aprile 1999, reso nella seduta dell’8 novembre 2001;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

 

  Il  testo  dell’art.  2  del  decreto dirigenziale 7 aprile 2000 e’ sostituito dal seguente:

  "1. Le autorizzazioni multilaterali  disponibili  per l’area geografica  della  Conferenza  europea  dei  Ministri  dei  trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l’ordine di una graduatoria unica.

  2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 è necessario essere già titolari di un’autorizzazione multilaterale oppure aver effettuato,  con  autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all’anno nell’area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda,  o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli  ultimi  due  anni. Comunque, in entrambi i casi, e’ necessario che, nell’ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno il punteggio di 150 punti.".

 

Art. 2.

Formazione della graduatoria

 

  All’art.  3  del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate le  seguenti  modifiche:  dopo  il  comma 1, sono aggiunti i seguenti quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies:

  "1-bis.  Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata l’attività  effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli accordi bilaterali  stipulati  solo fra l’Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT".

  "1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno inserite  in  graduatoria  ma appariranno in elenco quali imprese non vincitrici".

  "1-quater.   Le  autorizzazioni  CEMT  "valide  Austria  ,  saranno attribuite,  in  ordine  di  punteggio,  una  per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

    a) essere  già titolari  di  altre autorizzazioni, rinnovabili, dello stesso tipo;

    b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;

    c) essere  titolari di almeno un’assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia.".

  Le  autorizzazioni  che  dovessero  residuare verranno assegnate in aggiunta,  ripartendo  dalla  prima  impresa  e  seguendo  lo  stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili".

  "1-quinquies.  Le autorizzazioni  CEMT "non valide Austria saranno assegnate, in aggiunta alle  altre,  in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato  almeno 150 punti  e  ricominciando il giro dalla prima classificata,  per ogni  successiva assegnazione,  utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni residue saranno  attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere più conto del divisore".

 

Art. 3.

Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni

 

  All’art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente:

  "2. Per ottenere il rinnovo o l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT,  l’impresa  deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare".

 

Art. 4.

Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande

 

  I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.

 

Art. 5.

Entrata in vigore

 

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  entrerà  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Roma, 18 giugno 2002

 

 

Il direttore generale: Ricozzi

 

 

Venerdì, 05 Luglio 2002
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