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IL NUOVO DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE APPORTA MODIFICHE AL CALENDARIO SUL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FESTIVI

WEB/0001


LE MODIFICHE APPORTATE AL CALENDARIO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
PER I VEICOLI INDUSTRIALI FUORI DEL CENTRO ABITATO



DECRETO 18 gennaio 2002

Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, e successive modificazioni;
    Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002;
    Considerato che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute;
    Ritenuta la opportunità e necessità di fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 2001;

 

Decreta:
 

Art. 1.

 

    Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:


    a) all’art. 1, comma 1, lettera i), è aggiunto di seguito il periodo: "per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria";

    b) all’art. 3, comma 2, e’ aggiunto di seguito il seguente periodo: "Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente il motivo, l’origine e la destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni";


    c) all’art. 8, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: "tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 2.


    1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2001, ed in particolare le deroghe contenute nell’art. 3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto.

    2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002
 


Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 81



 

Domenica, 30 Dicembre 2001
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