LE
MODIFICHE APPORTATE AL CALENDARIO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
PER I VEICOLI INDUSTRIALI FUORI DEL CENTRO ABITATO
DECRETO 18 gennaio 2002
Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001,
concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel
regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale
sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione del
richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture
puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle
disposizioni in esso contenute;
Ritenuta la opportunità e necessità di fornire le richieste
puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre
2001;
Decreta:
Art. 1.
Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, lettera i), è aggiunto
di seguito il periodo: "per la provincia di Udine il divieto si applica
per i soli veicoli diretti in Austria";
b) all’art. 3, comma 2, e’ aggiunto di seguito
il seguente periodo: "Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui
al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale
circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la
fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purché
muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente il motivo, l’origine
e la destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata dal conducente una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni";
c) all’art. 8, comma 1, l’ultimo periodo e’
sostituito dal seguente: "tali integrazioni non si applicano per i veicoli
eccezionali "mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno
carico entro i limiti di massa fissati dall’art. 10, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Art. 2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal
decreto ministeriale 5 dicembre 2001, ed in particolare le deroghe contenute
nell’art. 3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di
autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell’art. 4 dello stesso
decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 81