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DECRETO 5 dicembre 2001(GU n. 301 del 29-12-2001)

Direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.

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DECRETO 5 dicembre 2001
Direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002. 
(GU n. 301 del 29-12-2001)



 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI

 

PROT. 7536 

  

  

VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; 

  

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; 

  

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; 

  

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada; 

  

  

D E C R E T A 

  

Art. 1 

  

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2002 di seguito elencati: 

  

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00; 

  

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00; 

  

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 

  

d) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 marzo; 

e) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; 

  

f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° aprile; 

  

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 

  

h) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° maggio; 

  

i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all’estero; 

  

j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 giugno; 

  

k)  dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 luglio; 

  

l)  dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 luglio; 

  

m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 luglio; 

  

n) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 luglio; 

  

o) dalle ore 7,00 del 27 luglio alle ore 7,00 del 28 luglio; 

  

p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2 agosto; 

  

q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 agosto ; 

  

r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 agosto; 

  

s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto; 

  

t) dalle ore 7,00 del 17 agosto alle ore 7,00 del 18 agosto; 

  

u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 agosto; 

  

v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 31 agosto; 

  

w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 settembre; 

  

x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 

y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 

  

z)  dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 

  

aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre; 

  

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. 

  

  

  

  

Art. 2 

  

1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. 

  

2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due. 

  

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. 

  

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria, purchè muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine e la destinazione del viaggio. 

  

5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale. 

  

  

  

Art. 3 

  

1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: 

  

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); 

  

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; 

  

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; 

  

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; 

  

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni; 

  

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; 

  

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; 

  

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; 

  

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; 

  

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione; 

  

m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 

m 1) giornali, quotidiani e periodici; 

m 2) prodotti per uso medico; 

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; 

  

n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 

  

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 

  

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari. 

  

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t. 

  

2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

  

  

  

  

  

Art. 4 

  

1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: 

  

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita; 

  

  

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 461; 

  

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza. 

  

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

  

Art. 5 

  

1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: 

  

a) l’arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi; 

  

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità; 

  

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; 

  

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; 

  

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2.  

  

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

  

a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare; 

  

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; 

  

c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 

  

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 

  

Art. 6  

  

1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione

Domenica, 30 Dicembre 2001
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