DECRETO 5 dicembre 2001
Direttive e calendario per la limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.
(GU n. 301 del 29-12-2001)
E DEI TRASPORTI
PROT. 7536
VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada,
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel
Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria
migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione,
fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t;
CONSIDERATO che,
per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4,
del Nuovo Codice della strada;
D
E C R E T A
Art.
1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2002 di seguito elencati:
a) tutte le
domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e
dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le
domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00
alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° aprile;
g) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 25 aprile;
h) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine,
escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all’estero;
j) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 29 giugno;
k) dalle
ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 luglio;
l) dalle
ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 luglio;
m) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 20 luglio;
n) dalle ore 16,00
alle ore 24,00 del 26 luglio;
o) dalle ore 7,00 del 27 luglio alle ore 7,00 del 28 luglio;
p) dalle ore 16,00
alle ore 24,00 del 2 agosto;
q) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 3 agosto ;
r) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 10 agosto;
s) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 7,00
del 17 agosto alle ore 7,00 del 18 agosto;
u) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 24 agosto;
v) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 31 agosto;
w) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 7 settembre;
x) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° novembre;
z) dalle
ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso.
Art.
2
1.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro.
2.
Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore due.
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti
di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci
destinate, tramite gli stessi, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti
di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle
merci.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del
viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente
posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità
del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
o diretto alla Calabria, purchè muniti di idonea documentazione attestante
rispettivamente l’origine e la destinazione del viaggio.
5.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli
Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del
territorio nazionale.
Art.
3
1.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a
pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b) militari, per
comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati
dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza
Urbana” nonché quelli che, per
conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché
contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni;
f) del servizio
radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al
trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla
distribuzione e consumo;
h) adibiti al
trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano
motori e parti di ricambio di aeromobili;
l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè,
in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
q)
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa
complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.
2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
4
1.
Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli
adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all’art. 3, comma
2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo
trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b)
i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 461;
c)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed
urgenza.
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in
deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
5
1.
Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza
di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4,
ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, non superiore a quattro mesi;
b) la targa del
veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più
veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di
partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di
traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può
essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione,
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i
prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica
che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4,
comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione
agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei
veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione
delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
c) l’area
territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade
sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in
cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello
stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia
dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un
visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art.
6
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione