DECRETO
14 novembre 2001
Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori - Calendario per l’anno
2002.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 80, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada);
Visto l’art. 238 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale
il Ministro dei trasporti e della
navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e
ciclomotori;
Ritenuto di dover allineare la periodicità
delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall’art. 80, comma 3
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
Considerato che per il suddetto allineamento e’ necessario programmare un piano di richiamo compatibile con l’operatività dei soggetti preposti alle revisioni e
finalizzato all’effettuazione di un numero di operazioni tecniche
tendenzialmente costante negli anni;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei
ciclomotori per l’anno 2001;
Tenuto conto del parere circostanziato della Commissione europea relativo alla notifica italiana 2001/227/I del 22 maggio 2001, riguardante norme sull’omologazione delle apparecchiature per il
controllo delle emissioni inquinanti nel corso di prove per la revisione periodica dei veicoli a motore a due o tre ruote e
le procedure di prova dei gas di scarico;
Ritenuto, sulla base del predetto
parere circostanziato, di dover differire i termini per gli accertamenti sulle emissioni inquinanti previsti dall’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 dicembre 2000;
Decreta:
Art.
1.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e’ disposta per l’anno 2002 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all’art.
52 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato
il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992;
b)
motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui
rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli
destinati al servizio da piazza o
di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che,
successivamente al 31 dicembre
2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
1. La revisione e’ diretta ad accertare la sussistenza,
nelle categorie dei veicoli indicati all’art. 1, delle condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.
2.
A tal fine, nell’effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione
europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza 1 gennaio 2003, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie
di prossima emanazione ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei
trasporti terrestri.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2003, sara’ anche effettuata la prova di velocità dei ciclomotori, con le modalità definite dal Dipartimento
dei trasporti terrestri.
Art.
3.
1. Le operazioni di revisione di cui all’art. 1, devono essere effettuate nel corso dell’anno 2002,
secondo il seguente calendario:
a)
entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell’art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato
tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b)
dell’art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 gennaio e il 31 marzo;
b)
entro il mese di giugno, per i
veicoli di cui alla lettera a) dell’art. 1, per i quali il certificato di
idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30
giugno e per i veicoli di cui alla lettera b)
dell’art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre
per i veicoli di cui alla lettera a) dell’art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla
lettera b) dell’art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 luglio e il 30
settembre;
d)
entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell’art. 1, per i quali il
certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla
lettera b) dell’art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 ottobre e il
31 dicembre.
Roma,
14 novembre 2001
Il
Ministro: Lunardi