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Leggi Ordinarie 12/03/2005

LEGGE 1 marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose.

(GU n. 57 del 10-3-2005)

Con una legge, la n. 32 del 1° marzo scorso,  il Parlamento ha approvato una delega al Governo per l’adozione di  Decreti Legislativi finalizzati al riassetto delle disposizioni in materia dell’autotrasporto di persone e cose.

Entro sei mesi, questo è il periodo concesso al Governo dal Parlamento, cambieranno quindi le norme che disciplinano il trasporto delle perone e delle cose mediante autoveicoli.


LEGGE 1 marzo 2005, n. 32

Delega al  Governo   per   il   riassetto  normativo  del  settore dell’autotrasporto di persone e cose. 
(GU n. 57 del 10-3-2005) - testo in vigore dal: 25-3-2005
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
            Delega al Governo per il riassetto normativo
            in materia di autotrasporto di persone e cose
  1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o più
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di:
    a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
    b) liberalizzazione  regolata  secondo  i  principi  e  i criteri
direttivi  di  cui  all’articolo  2  dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto   e   contestuale  raccordo  con  la  disciplina  delle
condizioni  e  dei  prezzi  dei servizi di autotrasporto di merci per
conto di terzi;
    c) organizzazione  e  funzioni  delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere  dei  competenti  organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti  legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini  previsti  ai  commi  1 o 4, o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di sessanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo  può  adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del
presente  articolo  e  dei  principi e dei criteri direttivi previsti
dall’articolo  2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
 
 
                               Art. 2.
                    Principi e criteri direttivi
  1.  I  decreti  legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) riordino  delle  normative  e  adeguamento  delle  stesse alla
disciplina   comunitaria,   in   un’ottica   di   mercato   aperto  e
concorrenziale;
    b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le imprese operanti nei
settori   dell’autotrasporto   di   merci   e  dell’autotrasporto  di
viaggiatori;
    c) tutela  della  sicurezza  della circolazione e della sicurezza
sociale;
    d) introduzione  di una normativa di coordinamento fra i principi
della  direttiva  2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15 luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione
periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali  adibiti al
trasporto  di  merci  o passeggeri, e l’apparato sanzionatorio di cui
all’articolo  126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  all’articolo  1  sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):
      1)  eliminazione  delle  rendite  e dei diritti di esclusività
attraverso  il  graduale  passaggio  dal  regime concessorio a quello
autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
      2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di
sicurezza e qualità dei servizi resi all’utenza;
      3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trasporto pubblico locale;
      4) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento,
in  particolare,  alla previsione di sanzioni amministrative a carico
delle  imprese  per  la  perdita  dei requisiti necessari al rilascio
dell’autorizzazione  per  l’esercizio  dei  servizi,  per  il mancato
rispetto     delle     condizioni     e     prescrizioni    contenute
nell’autorizzazione,   per   gli  adempimenti  formali  di  carattere
documentale;
    b) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b):
      1)   superamento  del  sistema  delle  tariffe  obbligatorie  a
forcella per l’autotrasporto di merci;
      2)   libera   contrattazione   dei  prezzi  per  i  servizi  di
autotrasporto di merci;
      3)  responsabilità  soggettiva  del  vettore  ai  sensi  della
normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e
del  proprietario  delle  merci,  i  quali agiscono nell’esercizio di
un’attività  di  impresa  o di pubbliche funzioni, per la violazione
delle  disposizioni  sulla  sicurezza  della circolazione, per quanto
riguarda,  in  particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e
di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;
      4)  previsione,  di regola, della forma scritta per i contratti
di trasporto;
      5)   previsione  della  nullità  degli  effetti  derivanti  da
comportamenti  diretti  a  far  gravare sul vettore il peso economico
delle  sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni
di cui al numero 3);
      6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali  relative a
contratti  non  in forma scritta, dell’applicazione degli usi e delle
consuetudini  raccolti  nei  bollettini  predisposti  dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
      7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate;
      8)  individuazione  di un sistema di certificazione di qualità
per  particolari  tipologie di trasporti su strada, come quelle delle
merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e
dei  prodotti  farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell’autonomia di impresa e
della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
      9)  nel  rispetto  della  disciplina nazionale e comunitaria in
materia  di  tutela  della concorrenza, possibilità di previsione di
accordi   di   diritto   privato,   definiti  fra  le  organizzazioni
associative  di  vettori  e  di  utenti  dei  servizi di trasporto, a
seguito  di  autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse
delle imprese rispettivamente associate;
      10)  introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto
e   il   puntuale   controllo  della  regolarità  amministrativa  di
circolazione;
    c) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c):
      1)   riordino  e  razionalizzazione  delle  strutture  e  degli
organismi  pubblici  operanti  nel  settore  dell’autotrasporto,  con
attribuzione  alla  Consulta  generale per l’autotrasporto, istituita
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti n.
2284/TT  del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi
e  strategie  di  governo del settore, anche in materia di controlli,
monitoraggio  e  studio,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
      2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per
l’Albo  nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
con  attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
      3)  nell’attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri
1)  e  2),  garanzia  dell’uniformità della regolamentazione e delle
procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.
 
 
                               Art. 3.
                             Abrogazioni
  1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio
2001,  n.  256,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001,  n. 334, sono abrogate. É prevista la decadenza, entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, delle
azioni  da  esercitare.  Per  la composizione di tali controversie é
data  facoltà  alle  parti  di procedere, di comune accordo, in sede
arbitrale.  Il  collegio  si  esprime  entro novanta giorni dalla sua
investitura.
  2.  Per  le  azioni  legali  già in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, é data facoltà alle parti di ricorrere
alla composizione in sede extragiudiziale.
 
 
                               Art. 4.
                      Disposizione finanziaria
  1.   Dall’attuazione   della  presente  legge  non  derivano  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addì 1° marzo 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2557):
              Presentato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
          trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003.
              Assegnato  alla  commissione  8ª, in sede referente, il
          25 novembre  2003  con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
          10ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla commissione 8ª il 10 marzo 2004, il 19
          e  il  25 maggio  2004,  il  16 giugno  2004,  il  1°,  7 e
          15 luglio 2004.
              Esaminato  in  aula  il  15  ed  il  28 luglio  2004 ed
          approvato il 29 luglio 2004.
          Camera dei deputati (atto n. 5197):
              Assegnato  alla  IX  commissione  (Trasporti,  poste  e
          telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con
          pareri  delle  commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per
          le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  IX  commissione  il 22 e 30 settembre
          2004,  il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°,
          15,  16  e  22 dicembre  2004,  il 19 e 27 gennaio 2005, il
          9 febbraio 2005.
              Esaminato  in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato
          il 16 febbraio 2005.

 



 

 

 
 
 

 

 

Sabato, 12 Marzo 2005
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