La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’articolo 2 dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle
condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per
conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del
presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti
dall’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Art. 2.
Principi e criteri direttivi
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla
disciplina comunitaria, in un’ottica di mercato aperto e
concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei
settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di
viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza
sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi
della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o passeggeri, e l’apparato sanzionatorio di cui
all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività
attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello
autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di
sicurezza e qualità dei servizi resi all’utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento,
in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico
delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi, per il mancato
rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere
documentale;
b) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella per l’autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di
autotrasporto di merci;
3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della
normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e
del proprietario delle merci, i quali agiscono nell’esercizio di
un’attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione
delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto
riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e
di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti
di trasporto;
5) previsione della nullità degli effetti derivanti da
comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico
delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni
di cui al numero 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a
contratti non in forma scritta, dell’applicazione degli usi e delle
consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità
per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle
merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e
dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare tale disposizione nel rispetto dell’autonomia di impresa e
della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in
materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di
accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni
associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a
seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse
delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto
e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di
circolazione;
c) per la materia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto, con
attribuzione alla Consulta generale per l’autotrasporto, istituita
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi
e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli,
monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) nell’attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri
1) e 2), garanzia dell’uniformità della regolamentazione e delle
procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 334, sono abrogate. É prevista la decadenza, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle
azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie é
data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede
arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua
investitura.
2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, é data facoltà alle parti di ricorrere
alla composizione in sede extragiudiziale.
Art. 4.
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2557):
Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003.
Assegnato alla commissione 8ª, in sede referente, il
25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
10ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 8ª il 10 marzo 2004, il 19
e il 25 maggio 2004, il 16 giugno 2004, il 1°, 7 e
15 luglio 2004.
Esaminato in aula il 15 ed il 28 luglio 2004 ed
approvato il 29 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5197):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con
pareri delle commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione il 22 e 30 settembre
2004, il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°,
15, 16 e 22 dicembre 2004, il 19 e 27 gennaio 2005, il
9 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato
il 16 febbraio 2005.
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