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Leggi Ordinarie 18/11/2004

Nuovi trattamenti economici per i dirigenti

Polizia, definizione dei ruoli di ispettore e perito tecnico (Legge 263/2004 Gu 9.11.2004)

Nuovi trattamenti economici per i dirigenti
Polizia, definizione dei ruoli di ispettore e perito tecnico
(Legge 263/2004 Gu 9.11.2004)

E’ diventato legge (la n.263/2004) il decreto-legge 10 settembre 2004, teso a cancellare il problema di sperequazione creatosi nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici appartenenti sia alla Polizia di Stato sia ad altre Forze di polizia. Il provvedimento prevede che chi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avesse la qualifica di ispettore capo e di perito tecnico (ruoli soppressi), venga ora inquadrato come ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o come perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Nel caso di appartenenza ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, invece, le nuove cariche hanno valore giuridico dal 1° gennaio 2001.

Al decreto-legge sono state apportate alcune modifiche, che riguardano soprattutto due aspetti:
1) l’anticipo della decorrenza giuridica al 31 dicembre 2000 della nomina a sovrintendente e sovrintendente capo per i duemila vincitori del concorso indetto il 3 luglio 1999, con il quale si aveva accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale;
2) la proroga al 15 maggio 2006 del mandato per i consigli della rappresentanza militare. Questa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.263 del 9 novembre 2004 e che entrerà in vigore il 24 dello stesso mese, contiene anche alcune importanti variazioni sul trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate (sia civili, sia militari) e delle Forze di polizia.

Tali nuove disposizioni riguardano: i trattamenti di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa, la tutela legale e le indennità di presenza festiva. Dallo scorso primo gennaio 2004, inoltre, la legge sancisce che l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia venga incrementata del 4,91 per cento.

(15 novembre 2004)


LEGGE 5 novembre 2004, n.263 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 [1], recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 [2], si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 [3], si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 [4], con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85 [5], e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 [6], come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [7], fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 [8], concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l’anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [9], iscritti in conto residui per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290 [10], quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 [11], e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238

Dopo l’articolo 5, sono inseriti in seguenti:

"ART. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B". 2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003.

ART. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53). - 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

ART. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006".

All’articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3105):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’interno (Pisanu) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1° per presupposti costituzionali; 2°, 4°, 6° e 9°.

Esaminato dalla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 1° commissione il 28 e 29 settembre 2004.

Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5330):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 12-19 e 21 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


 


Giovedì, 18 Novembre 2004
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