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Consiglio di Stato con ordinanza del 24.09.04 ha accolto la
richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza pronunciata
dal Tar Puglia n. 2331/04, con la quale il tribunale si riconosceva competente
a giudicare in materia di impugnazione di “fermo amministrativo”
riferito a cartelle esattoriali relative a entrate tributarie.
La sezione giudicante ha ritenuto meritevoli di considerazione le eccezioni
sollevate nell’atto di appello sulla incompetenza del giudice amministrativo
in materia di fermo amministrativo, ed ha ritenuto dubbia la
giurisdizione amministrativa in ordine a due motivi: la sentenza 204 del
6 luglio 2004 della Corte Costituzionale in materia di giurisdizione sui
servizi pubblici e il fatto che il fermo si riferisse a somme dovute per
entrate tributarie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro
Ordinanza:/
Registro Generale:7181/2004
Sezione Quinta
composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.
Cons. Goffredo Zaccardi
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2004
Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da: SESIT PUGLIA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
Avv. ANTONIO DAMASCELLI
con domicilio eletto in Roma
VIA L. ARBIB PASCUCCI 66
presso
VINCENZO DEL POZZO
contro
XX S.R.L.
rappresentato e difeso da:
Avv. FULVIO MASTROVITI
con domicilio eletto in Roma
VIA E. Q. VISCONTI, 58
presso
MARIA STELLA LOPINTO
per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del
TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2331/2004 , resa tra le parti, concernente
PROVVEDIMENTO DI FERMO AUTOVEICOLO PER MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE
TRIBUTARIE .
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di
accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: XX S.R.L.
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì,
per le parti gli Avvocati A. Damascelli N. Matassa per delega F. Mastroviti;
Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto di giurisdizione
del G.A. appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo
della inerenza della questione alla materia tributaria, e dell’intervenuta
decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della
misura cautelare richiesta.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 7181/2004 ) e, per l’effetto,
sospende l’efficacia della sentenza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Roma, 24 Settembre 2004
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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