"Modificate alcune disposizioni regolamentari per il rilascio delle autorizzazioni alle scorte in deroga" - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004,n.235
Regolamento recante modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali.
(GU n. 211 del 8-9-2004)
Da "AltaLex"
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. 235 Regolamento
recante modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti
eccezionali. (GU n. 211 del 8-9-2004)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l’articolo
3;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l’articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214;
Visto l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza dell’8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
"Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni
ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza
della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire
o da evitare, i limiti di velocita’ da rispettare, la necessita’ o
meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui
all’articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano
le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano
i servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del
codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non
validita’ delle autorizzazioni, le modalita’ inerenti la marcia, la
sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.";
b) al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare
la perdita di carico" sono sostituite dalle seguenti: "in
modo da evitarne la perdita";
c) al comma 2, le parole: "con specifiche segnalazioni da effettuarsi
a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da
parte della polizia della strada" sono sostitute dalle seguenti:
"con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi
a cura dei soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice";
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento
di autorizzazione e’ prescritta la scorta tecnica a cura del personale
abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre
strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per
veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza
fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate
alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza
fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: "
5. Quando
le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori
indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione e’ prescritta
la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell’articolo 10, comma
9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno,
se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua
il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso,
di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all’articolo
12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro
effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo
12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita’ di
intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui
al comma 6.";
f) al comma 6 l’ultimo periodo e’ soppresso;
g) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: "6-bis. I concessionari
di pubblici servizi, di cui all’articolo 28 del codice, possono effettuare
la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita’ ed per i
trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e
veicoli di cui abbiano la disponibilita’. Il personale che effettua
la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le
disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli
utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello
stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto
delle modalita’ di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare
tecnico.";
h) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: "7. Per le scorte assicurate
dalla specialita’ Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto
del regolamento di amministrazione e di contabilita’ dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e
gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.";
i) il comma 14 e’ sostituito dai seguenti: "14. Sui documenti
di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice,
rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle
quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento,
da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale
informano di cio’ gli enti proprietari della strada e la segreteria
del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori.
Il titolare dell’autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire
con effetto immediato all’ente proprietario della strada l’autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo,
gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 o 3-bis,
del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente
prima dell’inizio dell’attivita’ ed immediatamente dopo la fine della
stessa, la data e l’ora di inizio e di fine della scorta.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 316
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l’articolo 3;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
"Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita’ da rispettare, la necessita’ o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validita’ delle autorizzazioni, le modalita’ inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.";
b) al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare la perdita di carico" sono sostituite dalle seguenti: "in modo da evitarne la perdita";
c) al comma 2, le parole: "con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada" sono sostitute dalle seguenti: "con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice";
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione e’ prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: "
5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione e’ prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all’articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita’ di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.";
f) al comma 6 l’ultimo periodo e’ soppresso;
g) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: "6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all’articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita’ ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita’. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita’ di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.";
h) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: "7. Per le scorte assicurate dalla specialita’ Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita’ dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.";
i) il comma 14 e’ sostituito dai seguenti: "14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio’ gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori.
Il titolare dell’autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all’ente proprietario della strada l’autorizzazione. 14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell’inizio dell’attivita’ ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l’ora di inizio e di fine della scorta.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 luglio 2004