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Leggi Ordinarie 21/01/2004

Immatricolazione di veicoli nuovi: semplificate le procedure

(D.P.R. 10.11.2003 n° 377, G.U. 16.01.2004)
Immatricolazione di veicoli nuovi: semplificate le procedure
(D.P.R. 10.11.2003 n° 377, G.U. 16.01.2004)

 


Con il D.P.R. 10 novembre 2003 n.377 il Governo ha approvato un regolamento che, in attuazione della disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2003, prevede la facoltà per i venditori di autoveicoli nuovi di presentare, ad uno degli sportelli telematici dell’automobilista, l’autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta l’iscrizione della proprietà.

Il provvedimento ha lo scopo di consentire la piena operatività degli sportelli, istituiti per semplificare le formalità necessarie alla circolazione ed immatricolazione dei veicoli.

(Altalex, 20 gennaio 2004)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2003, n.377

Regolamento di attuazione dell’articolo 80, comma 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi.


(GU n. 12 del 16-1-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l’articolo 80, comma 57;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 ottobre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla rubrica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva".
2. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facolta’ di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell’automobilista di cui al presente decreto, un’autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprieta’, conforme al modello di cui all’Allegato I, sottoscritta anche dall’acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilita’, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui e’ stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.
3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d’ufficio a cancellare l’iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprieta’ devono essere restituiti all’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all’interessato.
3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprieta’.".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in fine, e’ aggiunto il seguente allegato:
"Allegato I
(articolo 8, comma 3-bis)
All’Ufficio provinciale ACI di ........................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA
ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Il sottoscritto .........., consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc......................(concessionaria) del veicolo.....................fabbrica.....................tipo.....................telaio n......................in data.....................al Sig./Sig.ra..........................................per il prezzo di euro.....................vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall’acquirente.


GENERALITA’ DEL VENDITORE:


Cognome..........Nome.......... in qualita’ di (specificare se legale rappresentante o procuratore)..........della Ditta.......... Ragione
Sociale..........Data di nascita .......... Luogo di nascita .......... Stato..........Codice Fiscale.......... Residente a ..........Via/P.za.......... Provincia .......... CAP.......... Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrra’ il titolo (atto di vendita) consapevole che l’iscrizione sara’ cancellata d’ufficio se l’atto non sara’ prodotto nei termini di legge.


IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:

Cognome .......... Nome .......... Ragione Sociale.......... Data di nascita.......... Luogo di nascita.......... Stato.......... Codice Fiscale..........Residente a .......... Via/P.za..........n.............................. Provincia..........CAP..........
Dichiara di essere l’acquirente del veicolo sopra indicato.
Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei
termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di
vendita) determina la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione del
veicolo al P.R.A.

(luogo e data) Firma dell’acquirente*
(luogo e data) Firma dell’acquirente*
* identificativo mediante l’allegata fotocopia del documento
d’identita/riconoscimento.

INFORMATIVA Legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali e’ l’Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.

Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell’archivio PRA, al quale e’ possibile inviare le richieste di cui all’articolo 13 della legge n. 675 del 1996.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 13

 

 

 

Mercoledì, 21 Gennaio 2004
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