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Leggi Ordinarie 14/11/2003

Le nuove regole proposte contro la droga

(Ddl Cdm 13.11.2003)

Non ci sarà più la distinzione tra droghe pesanti e leggere
Le nuove regole proposte contro la droga
(Ddl Cdm 13.11.2003)


Nessuna distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, giro di vite sulle sanzioni, divieto far uso personale di qualsiasi droga. Queste le linee portanti del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre, che modifica profondamente la disciplina attualmente in vigore sullíuso delle sostanze stupefacenti e sulla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Nel provvedimento si fissa una linea demarcazione tra la detenzione che rappresenta illecito amministrativo e la detenzione che configura líillecito penale: in pratica il confine viene stabilito in base a determinati valori indicati da una tabella; superati i quali vi è la presunzione di pericolosità anche nella detenzione e scattano, in questo caso, le sanzioni penali. Se sono al di sotto di quei valori operano le sanzioni amministrative. Queste ultime riguardano la sospensione della patente, del porto díarmi, del passaporto, del permesso di soggiorno per motivi turistici e il fermo amministrativo del ciclomotore.
Le sanzioni penali seguono un criterio di gradualità che per le ipotesi meno gravi la pena va da uno a sei anni di reclusione.
Il carcere, però, può essere evitato andando agli arresti domiciliari e iniziando un programma terapeutico, nel caso in cui la pena non superi i 6 anni.
Il programma terapeutico e socio-riabilitativo potrà essere predisposto dal Sert competente per territorio o da una struttura privata iscritta in un apposito albo. Altra innovazione è la possibilità per i centri di recupero di certificare la dipendenza da droga e di predisporre il piano terapeutico.
Il provvedimento deve ora andare, per il parere, alla Conferenza unificata per poi essere esaminato dal Parlamento. (13 novembre 2003)

Titolo B
 

TESTO UNICO

Oggetto di modifica

Testo del Disegno di Legge

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, d’ora in avanti definito "testo unico", sono apportate le seguenti modifiche: alla rubrica dell’articolo 1 sono eliminate le parole: "Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti".

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: "Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.".

3. Al comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, le parole "al Ministro per gli affari sociali" sono sostituite da "ad uno dei Ministri partecipanti.".

4. Al comma 5 dell’articolo 1 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e delle sostanze"

5. Il comma 6 dell’articolo 1 del testo unico è soppresso.

6. Il comma 7 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: "Il Comitato si avvale dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter.".

7. Il comma 8 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: "Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.".

8. Il comma 9 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: "L’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un’apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.".

9 . l commi da 10 a 18 dell’articolo 1 del testo unico sono soppressi.

1. Dopo l’articolo 1 del testo unico sono introdotti i seguenti:

articolo 1 bis: "Osservatorio

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l’Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio.

2. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all’articolo 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

f) sull’attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.

l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.

3. I Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.

4. L’Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.

5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall’Osservatorio.

6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall’Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all’articolo 88 sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l’osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.".

articolo 1 ter: "Comitato scientifico

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, è istituito un Comitato scientifico composto da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all’esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all’articolo 1, delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e riabilitazione dell’uso di droghe.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentititi i Ministri interessati, sono disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.".

articolo 1 quater: "Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.".

articolo 1 quinquies: "Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.

2. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.".

articolo 1 sexies: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall’articolo 127 del testo unico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.".

3. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".

2. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 2

1. Nella rubrica dell’’articolo 2 del testo unico la parola "sanità" è sostituita da "salute".

2. Al comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: "a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;".

4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: "partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, le parole "sentito il Consiglio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome" e le parole "e da sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti ", nonché da sostanze stupefacenti e da".

6. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, le parole "detenzione delle sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti: "detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze" e le parole "produzione di sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti: "produzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze".

7. Al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola "o" è sostituita dalle seguenti parole: "e di sostanze".

8. Il n. 2 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente "il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;".

9. Al n. 3 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola "farmaci" è sostituita da "medicinali" e la parola "o" è sostituita dalle seguenti parole: "e sostanze".

10. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola "farmaci" è sostituita da "medicinali".

11. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è soppressa.

Art. 8

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del testo unico le parole "lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite da "euro 500 a euro 5.000".

Art. 9

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico la parola "o" è sostituita dalle parole "e di sostanze" e le parole "di grazia e" sono sostituite da "della".

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico è sostituita dalla seguente: "partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;".

3. Di seguito alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico è introdotta la seguente lettera c): "nell’ambito dell’attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati;".

Art. 10

1. Nella rubrica dell’’articolo 10 del testo unico le parole "Servizio centrale antidroga" sono sostituite da: "Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

1. Il comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente: "Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.".

2. Di seguito al comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: "Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.".

3. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico, la parola "o" è sostituita dalle seguenti parole: "e di sostanze" e le parole "il Servizio" sono sostituite da: "la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

4. Al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico, le parole "il Servizio" sono sostituite da "la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

5. Di seguito al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 3 bis: "La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.".

6. Al comma 4 dell’articolo 10 del testo unico, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

7. Al comma 5 dell’articolo 10 del testo unico, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

Art. 11

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del testo unico, le parole "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

2. Al comma 2 dell’art. 11 del testo unico, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

3. Al comma 3 dell’articolo 11 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e di sostanze" e le parole "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".

4. Il comma 4 dell’articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente: "Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze.".

Art. 12

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del testo unico, le parole "delle sostanze stupefacenti e psicotrope" sono sostituite dalle seguenti: "delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope" e le parole "Ministro per gli affari sociali" sono sostituite da "Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.".

Art. 13

1. Il comma 1 dell’articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "1.Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), punto 2.".

2. Al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico, le parole "di tutte le sostanze e dei preparati" sono sostituite dalle seguenti: "delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali".

3. Il comma 3 dell’articolo 13 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell’articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "5.Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.".

Art. 14

1. L’articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: "articolo14:Criteri per la formazione delle tabelle.

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;

b) nella tabella II devono essere indicati:

nella sezione A

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

nella sezione B

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

nella sezione C

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

nella sezione D

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali contenenti tramadolo;

4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

nella sezione E

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezione D.

2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. è, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarlo.".

Art. 19

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del testo unico, le parole "sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali" sono sostituite da "offra garanzie di onorabilità e professionalità.".

Art. 25

1. Al comma 1 dell’articolo 25 del testo unico, dopo le parole "sostanze stupefacenti e" sono inserite le seguenti "delle sostanze" e le parole "è disposta con decreto del Ministro della sanità" sono sostituite da "è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute". Inoltre, dopo la parola "nazionali" sono aggiunte le seguenti: ",senza oneri a carico.".

2. Al comma 2 dell’articolo 25 del testo unico, le parole "Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".

3. Al comma 3 dell’articolo 25 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

Art. 25 bis

Di seguito all’articolo 25 del testo unico è introdotto l’articolo 25 bis "Smaltimento di giacenze di medicinali.

1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’interno.".

Art. 26

1. Il comma 1 dell’articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14".

2. Al comma 2 dell’articolo 26 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole ", sperimentali o didattici" sono sostituite da "o sperimentali".

Art. 28

1. Al comma 2 dell’articolo 28 del testo unico, le parole "un milione a lire quattro milioni " sono sostituite da "euro 500 a euro 2.000".

Art. 30

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

2. Al comma 3 dell’articolo 30 del testo unico, la parola "o" è sostituita dalle parole "e sostanze" e le parole "a lire venti milioni" sono sostituite da "ad euro 10.000".

Art. 31

1. Al comma 1 dell’articolo 31 del testo unico, le parole "varie sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e delle sostanze", la parola "Ministro" è sostituita da "Ministero", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "I, II, III, IV e V" sono sostituite da "I e II, sezioni A e B".

2. Al comma 4 dell’articolo 31 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

3. Al comma 5 dell’articolo 31 del testo unico, le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e sostanze" e le parole "a lire venti milioni" sono sostituite da "ad euro 10.000".

Art. 34

1. Il comma 1 dell’articolo 34 del testo unico, è sostituito dal seguente: "1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.".

2. Al comma 2 dell’articolo 34 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

3. Al comma 3 dell’articolo 34 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

Art. 35

1. Al comma 1 dell’articolo 35 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute", le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope" e le parole "I, II, III, IV e VI" sono sostituite da "I e II, sezioni A e B".

2. Al comma 2 dell’articolo 35 del testo unico, la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e la parola "o" è sostituita da "e di singole sostanze".

3. Al comma 3 dell’articolo 35 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

Art. 36

1. Al comma 1 dell’articolo 36 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e di sostanze" e le parole "I, II, III, IV e V" sono sostituite da "I e II di cui all’articolo 14" e la parola "sanità" è sostituita da "salute".

2. Al comma 2 dell’articolo 36 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".

3. Al comma 3 dell’articolo 36 del testo unico, le parole "delle preparazioni ottenute" sono sostituite dalle segu

Venerdì, 14 Novembre 2003
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