IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista
la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il quale stabilisce che alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, è fatto divieto, per l’anno 2003, di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica
non sia superiore all’unità, nonchè le assunzioni relative alle categorie
protette;
Visto il comma 5 dell’art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità,
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di
euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2004;
Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare,
il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto, il comma 6, dell’art. 34, della citata legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura
di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e che è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione vigilanza antincendi, alla
ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia ed alla
tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati
alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla
medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria
di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
Considerato che dall’istruttoria prevista dall’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta
che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate
nel corso dell’anno 2003, comporterebbero una spesa annua lorda a regime
non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al
citato art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato
pervenute dalle amministrazioni interessate tutte prioritarie secondo
i criteri ed i limiti previsti dall’art. 34, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo
di cui al comma 5 del citato art. 34;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste
delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco
riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso
tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate
dall’art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall’art. 34, comma 6, della
legge n. 289 del 2002;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dall’ACI non debbano
gravare sul fondo di cui al comma 5 dei citato art. 34, in quanto detto
istituto non rientra nell’elenco degli enti facenti parte dell’aggregato
amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale
(SEC 95);
Ritenuto che occorre dare priorità ai vincitori di concorsi pubblici,
ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti
di personale, alle assunzioni di professionalità del settore informatico,
della ricerca, legale, tecnico e sanitario; quindici unità in mobilità
provenienti dalle ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei beni
ed attività culturali e del Ministero della giustizia - Dipartimento
degli archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere finanziario
complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua
lorda nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche
amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui
al comma 4 dell’art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici, le università e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni
di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con
uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2004.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’economia
e delle finanze;
Decreta:
1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca
di cui alle tabelle l e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate,
ai sensi dell’art. 34, commi 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ad assumere, nell’anno 2003, un contingente di personale a tempo
indeterminato pari a complessive seimilanovecentosessantasette unità
corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023
euro, di cui 57.969.404 euro quale onere relativo all’anno 2003 e 219.783.023
euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l’anno
2004, da far valere sul fondo di cui all’art. 34, comma 5 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Alle Forze armate, ai Corpi
di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l’anno 2003,
un contingente di personale pari a cinquemilaseicentouno unità, come
risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa,
per l’anno 2003, di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere
dall’anno 2004. Per l’anno 2003 è posto a carico del fondo di cui all’art.
34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828
euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa
vigente per le Forze armate, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di
cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere
dal 1ƒ settembre 2003, ad assumere a tempo indeterminato milletrecentosessantasei
unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda
a regime pari a 54.566.849 euro, di cui 20.127.200 euro quale onere relativo
all’anno 2003 e 54.566.849 euro corrispondente alla spesa complessiva
annua lorda a regime per l’anno 2004.
4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata
tabella 2 autorizzato in favore delle Università è ripartito tra i singoli
istituti universitari su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca scientifica, mediante istruttoria prevista dall’art. 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle
richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite
delle risorse finanziarie assegnate al settore dell’Università dal presente
decreto.
5. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, è autorizzata l’immissione
di quindici unità di personale provenienti dalle ex basi Nato presso
i Ministeri dei beni ed attività culturali e della giustizia - Direzione
degli archivi notarili.
6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al precedente comma
2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all’assunzione avvalendosi
della deroga concernente le priorità che non riguardano l’assunzione
dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e
di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si sono conclusi
con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre
il 31 dicembre 2002, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato
nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto
dall’art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.
7. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma 6, è autorizzata
l’assunzione di quarantacinque unità di personale a tempo indeterminato
presso l’ACI e l’ACI Terni il cui onere finanziario è posto direttamente
a carico dei bilanci autonomi dei predetti istituti.
8. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, è autorizzata la spesa
annua lorda a regime di 4.399.167 euro relativa all’assunzione di novantatre
vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non economici;
9. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative
e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti
a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con
il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse
rispetto a quelle considerate nel corso dell’istruttoria prevista dall’art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate
ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermo restando il limite delle
risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente
decreto.
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre
il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio
per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia
e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti
il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per
profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo
pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonchè l’eventuale amministrazione di provenienza, ivi
inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa
per l’anno 2003, nonchè quella annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì,
fornita dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni interessate,
con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo
delle risorse iscritte nell’Unità previsionale di base (UPB) 4.1.5.4.
Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003
e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 31 luglio 2003
SETTORE
SICUREZZA
|
Autorizzazioni
assunzioni
|
Oneri
2003 (euro)
|
Oneri
2004 (euro)
|
FORZE
ARMATE
|
1043
|
3.525.205
|
34.029.593
|
CARABINIERI
|
1435
|
7.110.206
|
42.994.135
|
POLIZIA
PENITENZIARIA
|
120
|
158.632
|
3.533.476
|
GUARDIA
DI FINANZA
|
882
|
2.792.378
|
24.699.655
|
CORPO
FORESTALE DELLO STATO
|
98
|
662.124
|
3.980.432
|
POLIZIA
DI STATO
|
1465
|
9.357.394
|
40.575.684
|
VIGILI
DEL FUOCO
|
558
|
3.771.437
|
15.403.199
|
SUBTOTALE
SETTORE SICUREZZA
|
5.601
|
27.377.376
|
165.216.174
|
ONERI
RELATIVA AI RICHIAMI
|
|
Oneri
2003 (euro)
|
|
FORZE
ARMATE
|
|
1.664.007
|
|
CARBINIERI
|
|
7.731.131
|
|
GUARDIA
DI FINANZA
|
|
1.069.690
|
|
TOTALE
SETTORE SICUREZZA
|
5.601
|
37.842.204
|
165.216.174
|
|