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Leggi Ordinarie 24/08/2003

LEGGE 11 agosto 2003, n. 218

Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuatomediante noleggio di autobus con conducente.(GU n. 190 del 18-8-2003)

Cassetto:leggi/leggi ordinarie  File: 2003WEB:0021


LEGGE 11 agosto 2003, n. 218 (GU n. 190 del 18-8-2003)



Disciplina  dell’attività  di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente.

testo in vigore dal: 16-12-2003

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        (Oggetto e finalita).
   1.  L’esercizio  dell’attività  di  trasporto  di  viaggiatori su
strada  rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai
sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente   vincoli   per   esigenze   di  carattere  sociale  o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   2.  La  presente legge stabilisce i principi e le norme generali a
tutela  della  concorrenza  nell’ambito  dell’attività  di trasporto 
effettuata  mediante  servizi  di noleggio di autobus con conducente,
nel   rispetto   dei  principi  e  dei  contenuti  normativi  fissati
dall’ordinamento comunitario.
   3.  Ai  sensi  della presente legge, costituisce distorsione della
concorrenza   l’utilizzo   di   autobus  acquistati  con  sovvenzioni
pubbliche  di  cui  non  possa beneficiare la totalità delle imprese
nazionali.
   4.  Scopo  della  presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è
garantire in particolare:
   a)  la  trasparenza  del  mercato,  la concorrenza, la libertà di
accesso  delle  imprese  al  mercato,  nonché  il  libero  esercizio
dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
   b)  la  sicurezza  dei  viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
 
 
                               Art. 2.
                  (Definizioni e classificazioni).
   1.  Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con  conducente  quelle  che,  in  possesso  dei  requisiti  relativi
all’accesso   alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di
viaggiatori,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività
di  trasporto  di  persone  con  le  modalità  di  cui  al  comma 2,
utilizzando  autobus  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche di
esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
   2.  Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono
i  servizi  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuati da una impresa
professionale  per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti   direttamente   a   gruppi   precostituiti,  con  preventiva
definizione   del  periodo  di  effettuazione,  della  sua  durata  e
dell’importo   complessivo   dovuto   per   l’impiego   e   l’impegno
dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
   3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall’articolo
54,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
   4.  Fermo  restando  il  regime autorizzativo di cui alla legge 15
gennaio   1992,  n.  21,  le  imprese  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi
forma  costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi
di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
   5.  Per  disponibilità  degli  autobus  si  intende  il legittimo
possesso  conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione
con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
 
 
                               Art. 3.
             (Definizione dei parametri di riferimento).
   1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge  nella  Gazzetta  Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per
le  imprese  operanti  nel settore e di evitare possibili distorsioni
della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto
i  parametri  di  riferimento  per  la determinazione, da parte delle
singole regioni:
   a)  della  misura  delle  sanzioni  pecuniarie  in  relazione alla
gravità delle infrazioni commesse;
   b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla
revoca dell’autorizzazione.
 
 
                               Art. 4.
                    (Adempimenti delle regioni).
   1.   Al  fine  di  definire  i  contenuti  e  le  modalità  delle
prestazioni  che  le  imprese  professionali esercenti l’attività di
noleggio   di  autobus  con  conducente  sono  tenute  a  fornire  ai
committenti   o   ai   sottoscrittori   delle  relative  offerte,  di
subordinare  l’effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione
comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  rapporti  di  lavoro e di
prestazioni   di   guida,   di  assicurare  condizioni  omogenee  per
l’inserimento  sul  mercato  delle  imprese  nazionali  e  di  quelle
comunitarie,  spetta  alle regioni adottare propri atti legislativi o
regolamentari  che  siano  rispondenti  ai  criteri  di  tutela della
libertà di concorrenza di cui alla presente legge.
   2.   In  particolare,  spetta  alle  regioni  l’adozione  di  atti
legislativi o regolamentari volti:
   a)  a  stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all’articolo 5;
   b)  a  fissare  le  modalità  e  le  procedure per l’accertamento
periodico   della  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalle  norme
comunitarie   e   nazionali  per  lo  svolgimento  dell’attività  di
trasporto di viaggiatori su strada.
   3.  Per  un  quadro  di riferimento complessivo sul numero e sulla
distribuzione  territoriale  delle  imprese  professionali  esercenti
l’attività  di  noleggio  di  autobus  con conducente, ai fini degli
adempimenti  e degli interventi da compiere a livello comunitario, le
regioni  istituiscono  il  registro regionale delle imprese esercenti
l’attività  di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle
autorizzazioni  da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione
del  numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus
acquistati  con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione
e  dell’aggiornamento  da  parte  dello stesso Ministero di un elenco
nazionale  delle  imprese  professionali  di  noleggio di autobus con
conducente aventi sede sul territorio italiano.
 
 
                               Art. 5.
                        (Accesso al mercato).
   1.   L’attività   di   noleggio  di  autobus  con  conducente  è
subordinata  al  rilascio,  alle  imprese  in  possesso dei requisiti
relativi  alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori,
di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali
allo  scopo  delegati  in cui dette imprese hanno la sede legale o la
principale organizzazione aziendale.
   2.  L’autorizzazione  di  cui  al  comma 1 consente lo svolgimento
professionale  dell’attività di noleggio di autobus con conducente e
l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.
   3.   L’autorizzazione  non  è  soggetta  a  limiti  territoriali.
L’esercizio  dei  servizi internazionali è, peraltro, subordinato al
possesso,  da  parte del titolare, del legale rappresentante o di chi
dirige,   in   maniera  continuativa  ed  effettiva,  l’attività  di
trasporto,   dell’attestato   di   idoneità   professionale   esteso
all’attività internazionale.
   4.   Le  regioni  stabiliscono  la  periodicità  temporale  delle
verifiche  per  l’accertamento della permanenza dei requisiti in base
ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
   5.  Copia  conforme  dell’autorizzazione  deve essere conservata a
bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
 
 
                               Art. 6.
              (Disposizioni concernenti i conducenti).
   1.  I  conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di
autobus   con   conducente   possono  essere  lavoratori  dipendenti,
lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per
lavoro   temporaneo   consentite   dalla   legge,  titolari,  soci  e
collaboratori   familiari   di   imprese   titolari   delle  relative
autorizzazioni.
   2.  La  qualità  di  dipendente  o di lavoratore con contratto di
prestazioni  di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione
del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47
del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n.  445,  dalla  quale,  nel  caso  di  lavoratore
dipendente,  risultino,  altresì,  gli estremi della registrazione a
libro  matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
Tale  documentazione  deve  essere  in  possesso del dipendente e del
lavoratore   in   servizio.   La   qualità   di  titolare,  socio  e
collaboratore  familiare  deve  risultare  dal registro delle imprese
presso  la  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio.
   3.  L’impresa  che  contravviene  alle  disposizioni  del presente
articolo  è  soggetta  alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 2.000 euro.
 
 
                               [Art. 7.](1)
                        (Documento fiscale).
   1.  L’impresa  di  trasporto  deve  compilare per ogni servizio di
noleggio,  inteso  per  tale  anche  una  pluralità  di  prestazioni
similari  svolte  nel  corso di una stessa giornata, un documento con
numerazione  progressiva  da  conservare a bordo dell’autobus o degli
autobus  in  caso  di  prestazioni plurime, ai fini della prova della
regolarità fiscale del servizio svolto.
   2.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, d’intesa con il
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonché  le  organizzazioni di
categoria   maggiormente   rappresentative,  determina,  con  proprio
decreto,  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  il  contenuto  e  le  modalità di compilazione del
documento fiscale di cui al comma 1.
   3.  Il  documento  fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo
dell’autobus  in  occasione  del servizio per il quale è compilato e
deve  essere  conservato  dall’impresa di trasporto per un periodo di
cinque anni.
   4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al
comma   1   l’impresa   contravventrice  è  soggetta  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
   5.   L’impresa  che  non  conservi  per  il  periodo  quinquennale
prescritto  il  documento  fiscale  di cui al comma 1 è assoggettata
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a
1.000 euro.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 28.11.2005, n.246.
 
                               Art. 8.
          (Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).
   1.  In  caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente
legge  l’autorità  che  procede  all’applicazione  della sanzione è
tenuta  a  segnalare  tale  violazione alla regione che ha rilasciato
l’autorizzazione  all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus
con  conducente  in  capo  all’impresa contravventrice per l’adozione
degli  eventuali,  ulteriori  provvedimenti previsti dalle rispettive
disposizioni regionali.
 
 
                               Art. 9.
     (Infrazioni compiute da autobus immatricolati all’estero).
   1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all’estero servizi di
noleggio  di  autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei
documenti   di   controllo   previsti  dalla  normativa  nazionale  o
comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  1.500  euro  a  6.000  euro,  con le modalità di cui
all’articolo  207  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
   2.  La  sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi
in  cui  il  servizio  di  trasporto  venga  effettuato con modalità
diverse  da  quelle  indicate  nell’autorizzazione o nel documento di
controllo.
 
 
                              Art. 10.
            (Servizi internazionali di noleggio in Stati
                non appartenenti all’Unione europea).
   1.  Ai  servizi  occasionali o continuativi di noleggio di autobus
con  conducente  interessanti il territorio di Stati non appartenenti
all’Unione  europea  si  applicano  le  disposizioni  di accesso e di
contingentamento   previste   dagli   specifici   accordi  bilaterali
attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
   2.  I  servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle
disposizioni  nazionali  e  regionali  di  settore,  sono soggetti al
regime sanzionatorio di cui all’articolo 9.
 
 
                              Art. 11.
                        (Norme transitorie).
   1.  Le  licenze  di  noleggio di autobus con conducente rilasciate
dalle   amministrazioni   comunali   prima  che  le  regioni  abbiano
provveduto  ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base
degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la
loro   efficacia   fino   a   quando   non   siano  sostituite  dalle
autorizzazioni di cui all’articolo 5.
   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le
licenze  di  noleggio  di cui al comma 1 non possono essere cedute se
non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni
necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
 
 
                              Art. 12.
                        (Entrata in vigore).
   1.  La  presente  legge  entra in vigore decorsi centoventi giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 



 

Domenica, 24 Agosto 2003
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