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Leggi Ordinarie 24/08/2003

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone.(GU n. 195 del 23-8-2003)

Cassetto:leggi/leggi ordinarie  File: 2003WEB:0020


LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (GU n. 195 del 23-8-2003)


Misure contro la tratta di persone.


testo in vigore dal: 7-9-2003


    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
(Modifica dell’articolo 600 del codice penale).

1. L’articolo 600 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitu). -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta’ ovvero chiunque riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e’ punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando la condotta e’ attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorita’ o approfittamento di una situazione di
inferiorita’ fisica o psichica o di una situazione di necessita’, o
mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorita’ sulla persona.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
                               ART. 2.
(Modifica dell’articolo 601 del codice penale).

1. L’articolo 601 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero,
al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo
articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante
violenza, minaccia, abuso di autorita’ o approfittamento di una
situazione di inferiorita’ fisica o psichica o di una situazione di
necessita’, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita’, a fare
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, e’ punito con la reclusione da otto a
venti anni.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i delitti di cui al
presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni
diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
                               ART. 3.
(Modifica dell’articolo 602 del codice penale).
1. L’articolo 602 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori
dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una
persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600
e’ punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se la persona offesa e’
minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
                               ART. 4.
(Modifica all’articolo 416 del codice penale).
1.  Dopo  il  quinto  comma  dell’articolo  416  del codice penale e’
aggiunto il seguente:
"Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma".
                               ART. 5.
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,
societa’ e associazioni per delitti contro
la personalita’ individuale).
1.  Dopo  l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e’ inserito il seguente:
"ART. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalita’ individuale). -
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I
del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria
da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
dell’articolo 16, comma 3".
                               ART. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1.   Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602"
sono soppresse;
b) all’articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601,
602,";
c) all’articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono
inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo
la parola: "601," la seguente: "602,".
                               ART. 7.
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).
1. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono
inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
2. All’articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli",
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
3. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono
sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601,
602,".
                               ART. 8.
(Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172).
1.  All’articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre  1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172,
al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601,
602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e
di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta
fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo
14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
                               ART. 9.
(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni
o di comunicazioni).
1.  In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche’
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e successive modificazioni.
                              ART. 10.
(Attivita’ sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche’
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
                              ART. 11.
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia).
1.  Al  comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le
seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale".
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 16-nonies del citato decreto-legge

n. 8 del 1991, e’ aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto
compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte
di collaborazione aventi i requisiti previsti dall’articolo 9, comma
3".
                              ART. 12.
(Fondo per le misure anti-tratta).
1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo
per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e’ destinato al finanziamento dei programmi di assistenza
e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche’ delle
altre finalita’ di protezione sociale previste dall’articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate
dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche’ i proventi della confisca ordinata a
seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli
416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della
confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell’articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter del medesimo articolo.
4. All’articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
esclusione delle somme stanziate dall’articolo 18".
5. Il comma 2 dell’articolo 58 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e’ abrogato.
                              ART. 13.
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1.  Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, e’ istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno
speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
Il programma e’ definito con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le pari opportunita’ di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601
del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le
disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              ART. 14.
(Misure per la prevenzione).

1. Al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione di prevenzione nei
confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in
servitu’ e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli
affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti
dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della
collaborazione da essi prestata e dell’attenzione riservata dai
medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede
ad organizzare, d’intesa con il Ministro per le pari opportunita’,
incontri internazionali e campagne di informazione anche all’interno
dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di
persone. In vista della medesima finalita’ i Ministri dell’interno,
per le pari opportunita’, della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di
addestramento del personale, nonche’ ogni altra utile iniziativa.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
                              ART. 15.
(Norme di coordinamento).
1.  All’articolo  600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche’ dagli
articoli 600, 601 e 602,".
2. All’articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche’ dagli
articoli 600, 601 e 602, se il fatto e’ commesso in danno di
minore,".
3. All’articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le
parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche’ dagli
articoli 600, 601 e 602,".
4. All’articolo 600-sexies del codice penale e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della
stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti".
5. L’articolo 600-septies del codice penale e’ sostituito dal
seguente:
"ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dalla presente sezione e’ sempre ordinata, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento
dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non e’
possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il
prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni
caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la
revoca della licenza d’esercizio o della concessione o
dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".
6. Al primo comma dell’articolo 609-decies del codice penale, dopo le
parole: "dagli articoli" e’ inserita la seguente: "600," e dopo le
parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
7. All’articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis,
dopo le parole: "agli articoli" e’ inserita la seguente: "600," e
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601,
602,".
8. All’articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis,
dopo le parole: "dagli articoli" e’ inserita la seguente "600," e
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601,
602,".
9. All’articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis,
dopo le parole: "dagli articoli" e’ inserita la seguente: "600," e
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601,
602,".
10. All’articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter,
dopo le parole: "agli articoli" e’ inserita la seguente: "600," e
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601,
602,".
                              ART. 16.
(Disposizioni transitorie).
1.  La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 6 si
applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 6, ai
soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le
funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero
di giudice dell’udienza preliminare, non si applica ai procedimenti
nei quali la notizia di reato e’ stata iscritta nel registro di cui
all’articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni
del comma 2 dell’articolo 7 non si applicano ai procedimenti di
prevenzione gia’ pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
                               CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita’
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Domenica, 24 Agosto 2003
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