Il
provvedimento passa ora all’esame del Parlamento
La proposta di chiudere le discoteche alle tre di notte (Ddl Cdm 19.6.2003) |
Un freno alle stragi del sabato sera. E’ questo l’obiettivo che si pone il Governo con il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 19 giugno, che stabilisce la chiusura per le discoteche e i locali notturni alle 3 di notte. Per raggiungere l’obiettivo il Governo ha previsto altre specifiche misure, in parte modificando quanto già indicato nel testo entrato in Consiglio dei Ministri: durante la cosiddetta ora di decompressione niente alcool, luci meno invasive e diminuzione graduale del livello acustico della musica; a queste regole dovranno attenersi i gestori dei locali notturni e delle discoteche a partire dalle due di notte. Inoltre si vieta la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici tra le 3 e le 5 di mattina in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione delle discoteche è subordinato all’iscrizione al registro esercenti il commercio, in un’apposita sezione. Viene incentivata la collaborazione tra gestori e forze di polizia per contrastare il commercio di droghe all’interno delle discoteche. Vengono infine previste, all’interno dei programmi scolastici, piani formativi per sensibilizzare i giovani sui danni derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti nonché dall’insufficienza del riposo notturno. Vengono infine modulate una serie di sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi previsti, fino alla chiusura indeterminata del locale. Il provvedimento deve ancora esaminato dal Parlamento e, come ha annunciato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, dopo l’approvazione delle Camere sarà soggetto "a una verifica dei suoi effetti". (19 giugno 2003)
Art. 1 (Esercizio di discoteche e sale da ballo)
"Art. 68-bis
Art. 68-ter 1.L’iscrizione di cui all’articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti: a) che non ricorrano i casi di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo; b) che il responsabile richiedente l’iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario dell’ufficio territoriale del Governo competente.". 2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, lettera a). 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio è disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dell’impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale comunicazione all’interessato ed al sindaco competente per territorio. Art. 2 (Misure per contrastare il commercio di stupefacenti) 1. Dopo l’articolo 100 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è inserito il seguente: "Art. 100-bis 1. Le disposizioni dell’articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall’articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l’intervento degli organi di polizia.". Art. 3 (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione) 1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all’articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-città-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonché l’autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all’adeguamento dei locali. Art. 4 (Monitoraggio).
Art. 5 (Sanzioni)
Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 2. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente. Art.6 (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |