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Leggi Ordinarie 20/06/2003

Il provvedimento passa ora all’esame del Parlamento - La proposta di chiudere le discoteche alle tre di notte

(Ddl Cdm 19.6.2003)
Il provvedimento passa ora all’esame del Parlamento
La proposta di chiudere le discoteche alle tre di notte
(Ddl Cdm 19.6.2003)

Un freno alle stragi del sabato sera. E’ questo l’obiettivo che si pone il Governo con il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 19 giugno, che stabilisce la chiusura per le discoteche e i locali notturni alle 3 di notte. Per raggiungere l’obiettivo il Governo ha previsto altre specifiche misure, in parte modificando quanto già indicato nel testo entrato in Consiglio dei Ministri: durante la cosiddetta ora di decompressione niente alcool, luci meno invasive e diminuzione graduale del livello acustico della musica; a queste regole dovranno attenersi i gestori dei locali notturni e delle discoteche a partire dalle due di notte. Inoltre si vieta la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici tra le 3 e le 5 di mattina in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione delle discoteche è subordinato all’iscrizione al registro esercenti il commercio, in un’apposita sezione. Viene incentivata la collaborazione tra gestori e forze di polizia per contrastare il commercio di droghe all’interno delle discoteche. Vengono infine previste, all’interno dei programmi scolastici, piani formativi per sensibilizzare i giovani sui danni derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti nonché dall’insufficienza del riposo notturno. Vengono infine modulate una serie di sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi previsti, fino alla chiusura indeterminata del locale. Il provvedimento deve ancora esaminato dal Parlamento e, come ha annunciato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, dopo l’approvazione delle Camere sarà soggetto "a una verifica dei suoi effetti". (19 giugno 2003)


Modifiche alla disciplina dell’esercizio di locali di intrattenimento e svago ai fini della sicurezza stradale

Art. 1

(Esercizio di discoteche e sale da ballo)

     

  1. Dopo l’articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito denominato: "testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,"sono inseriti i seguenti:

"Art. 68-bis

     

  1. La licenza prevista dall’articolo 68, per la gestione dei pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l’esecuzione di musica o di attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell’ente, dell’associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:

         

      1. sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;
      2. sia prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.

     

  1. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l’orario di chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore tre antimeridiane.
  2. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore una e le ore cinque, salvo che non sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
  3. Per la violazione del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da mille euro a duemilacinquecento euro.
  4. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
  5. Nel caso di violazione del limite dell’orario di chiusura di cui al comma 3, la sanzione di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da tremila euro a quindicimila euro.

Art. 68-ter

1.L’iscrizione di cui all’articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) che non ricorrano i casi di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) che il responsabile richiedente l’iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario dell’ufficio territoriale del Governo competente.".

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, lettera a).

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio è disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dell’impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale comunicazione all’interessato ed al sindaco competente per territorio.

Art. 2

(Misure per contrastare il commercio di stupefacenti)

1. Dopo l’articolo 100 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis

1. Le disposizioni dell’articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall’articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l’intervento degli organi di polizia.".

Art. 3

(Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione)

1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all’articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-città-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonché l’autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:

       

    1. diminuzione graduale del livello acustico nell’ora precedente la chiusura del locale;
    2. ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
    3. uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di luci ad intermittenza nell’ora antecedente la chiusura dei locali;
    4. temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell’anno;
    5. ricambi d’aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle persone ospitabili;
    6. previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
    7. uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l’emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
    8. direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all’adeguamento dei locali.

Art. 4

(Monitoraggio).

     

  1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l’entità del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all’articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché con l’abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
  2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle iniziative e dei programmi scolastici, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’insufficienza di riposo notturno.

Art. 5

(Sanzioni)

       

    1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del decreto previsto dall’articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

         

      1. per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da mille a duemila euro;
      2. per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da tremila a cinquemila euro, nonché la sospensione della licenza del locale per 30 giorni;
      3. per la successiva violazione accertata, da diecimila a trentamila euro, nonché la revoca della licenza.

Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Art.6

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Venerdì, 20 Giugno 2003
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