E’
legge la riforma del Il Senato della Repubblica ha infatti definitivamente approvato, il 10 giugno scorso, il provvedimento che consente di patteggiare la pena a chi ha avuto una condanna fino a cinque anni, rispetto ai due anni precedentemente previsti. Riportiamo il testo del provvedimento che, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è da ritenersi del tutto ufficioso. |
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Ddl Senato 1577 Modifiche al codice di procedura penale in materia
di
applicazione della pena su richiesta delle parti |
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Articolo 1.
1. Il comma 1
dell’articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti:
Articolo 2.
1. All’articolo 445 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
"1. La sentenza
prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi
i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né
l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta
eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice
penale.";
1-bis. Salvo quanto
previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444,
comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento,
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse
disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di
condanna. Articolo 3. 1. Al comma 1 dell’articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti: "o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2,".
Articolo 4.
1. Alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
Articolo 5.
1. L’imputato, o il suo
difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella
prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono
formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali
in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446,
comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già
stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte
del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del
giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera
riproposizione della precedente. |