LEGGE 24 aprile 2003, n. 88 (GU n. 95 del 24-4-2003) |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. testo in vigore dal: 25-4-2003
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003,
n.28 Testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive". (GU n. 95 del 24-4-2003) |
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Art. 01. (( 1. Dopo l’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: "Art. 6-ter (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.". )) Art. 1. 1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi (( oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente )) il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.". 2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |