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Leggi Ordinarie 24/04/2003

LEGGE 24 aprile 2003, n. 88 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

(GU n. 95 del 24-4-2003)

Cassetto:leggi/leggi ordinarie  File: 2003WEB:0016


LEGGE 24 aprile 2003, n. 88  (GU n. 95 del 24-4-2003)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, 
n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in 
occasione di competizioni sportive.

testo in vigore dal: 25-4-2003


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni
urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in occasione di
competizioni  sportive,  e’  convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La  presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 24 aprile 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



TESTO COORDINATO DEL

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28
 


Testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive".

(GU n. 95 del 24-4-2003)


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull’emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

 

                              Art. 01.
(( 1. Dopo l’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è
inserito il seguente:
  "Art.  6-ter  (Possesso  di  artifizi  pirotecnici  in occasione di
manifestazioni  sportive).  -  1. Salvo che il fatto costituisca più
grave  reato,  chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive,  venga  trovato  in  possesso  di  razzi,  bengala,  fuochi
artificiali  e  petardi  ovvero di altri strumenti per l’emissione di
fumo  o  di  gas  visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto
mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.". ))
 
                               Art. 1.
 
  1.   All’articolo 8   della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  e
successive  modificazioni,  i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
  "1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di reati commessi con violenza alle
persone  o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive,  per  i  quali  è  obbligatorio o facoltativo l’arresto ai
sensi  degli  articoli 380  e 381  del  codice  di  procedura penale,
l’arresto   è   altresì   consentito  nel  caso  di  reati  di  cui
all’articolo  6-bis,  comma 1,  e  all’articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
  1-ter.  Nei  casi  di  cui  al comma 1-bis, quando non è possibile
procedere  immediatamente  all’arresto  per  ragioni  di  sicurezza o
incolumità  pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi  dell’articolo 382  del  codice  di  procedura  penale colui il
quale,  sulla  base  di  documentazione  video fotografica o di altri
elementi  ((  oggettivi  dai  quali  emerga  inequivocabilmente )) il
fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre
il  tempo  necessario  alla sua identificazione e, comunque, entro le
trentasei ore dal fatto.
  1-quater.  Quando  l’arresto  è  stato  eseguito per uno dei reati
indicati  dal  comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive è
disposta  anche  al  di  fuori  dei  limiti  di  pena  previsti dagli
articoli 274,  comma 1,  lettera c),  e  280  del codice di procedura
penale.".
  2. Sono  soppressi  il  secondo  ed  il  terzo  periodo del comma 6
dell’articolo 6  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.
 
 
                               Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Giovedì, 24 Aprile 2003
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