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Leggi Ordinarie 24/04/2003

Istituito l’Ufficio centrale scorte presso il ministero dell’Interno Sirene e lampeggianti per le auto blu

(Ddl Camera 27.6.2002)

Istituito l’Ufficio centrale scorte presso il ministero dell’Interno
Sirene e lampeggianti per le auto blu
(Ddl Camera 27.6.2002)


Diventano legge le nuove norme sulle scorte. L’Aula della Camera, il 27 giugno 2002 ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge che istituisce l’Ufficio centrale per la sicurezza personale (Ucis), chiamato a gestire in modo più efficace le scorte alle persone potenziali obiettivi di minacce o attentati. Il decreto, varato dal Governo dopo l’omicidio di Marco Biagi, prevede anche la "promozione sul campo" degli autisti privati di auto blu che avranno le stese facoltà degli agenti di polizia quando sono alla guida delle loro vetture. Nell’esaminare il provvedimento, infatti, la Camera ha confermato una novità introdotta dal Senato con un articolo aggiuntivo. Il testo stabilisce che ’’per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell’incolumità di tali personalità’’. Ai neo agenti di pubblica sicurezza, quindi "è consentito l’utilizzo, sugli autoveicoli condotti, del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell’autoveicolo’’. Quanto all’Ucis, che viene istituito presso il ministero dell’Interno, si avvarrà di un organismo di consulenza, la Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale. L’esecuzione delle decisioni dell’Ucis viene affidata, a livello locale, ai prefetti: in ogni prefettura viene costituito un Ufficio provinciale per la sicurezza personale, che sara’ il referente locale dell’Ucis. Il testo è frutto di coordinamento redazionale e ancora soggetto a modifiche formali. (28 giugno 2002)

Ddl Camera 2828 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno

 

Articolo 1.

(Finalità ed ambito applicativo)

1. Nell’espletamento dei compiti e nell’esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

 

Articolo 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

1. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 1, il Ministro dell’interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l’adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L’UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l’autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all’articolo 5;

b) all’individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all’attività di prevenzione a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell’idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L’UCIS provvede anche all’attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l’UCIS può attivare il Ministro dell’interno per la richiesta di cui all’articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All’UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell’Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Amministrazione civile dell’interno. All’UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121. All’assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell’interno si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l’UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

10-bis. 1. L’assegnazione iniziale e l’adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario

 

Articolo 3.

(Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale).

1. L’UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all’articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell’analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell’Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell’Ufficio ritenga di sottoporre.

Articolo 4.

(Determinazioni del direttore dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell’UCIS è comunicata al prefetto ed al questore della provincia interessata per l’esecuzione della decisione adottata.

 

Articolo 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale)

1. Presso gli Uffici Territoriali del Governo, nell’ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l’UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all’Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all’UCIS proposte motivate sull’adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

Articolo 5-bis.

1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporanee può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell’incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4-bis del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell’articolo 32 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso del segnale distintivo di cui all’articolo 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l’indicazione dell’amministrazione per la quale prestano servizio, nonchè l’utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, di cui all’articolo 177 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell’autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l’articolo 73 del Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.

Articolo 6.

(Unità di crisi)

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell’interno convoca l’Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l’attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L’Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’eventuale e conseguente attività di coordinamento.

Articolo 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio)

1. Nell’ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate anche per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell’interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell’articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000. L’adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.".

"2-bis. Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26, sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 477, pur se inquadrati nella qualifica di Prefetto prima di tale data, anche permanendo nell’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ".

Articolo 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia")

1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

 

Giovedì, 24 Aprile 2003
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