(a cura di Maurizio
Marchi)
Legge 689/81 - gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio |
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Capo
I
LE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1
Principio
di legalità
Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione.
Le
leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art.
2
Capacità
di intendere e di volere
Non
può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento
in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o
non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità
di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi
da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori
dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art.
3
Elemento
soggettivo
Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria,
sia essa dolosa o colposa.
Nel
caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente
non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
Art.
4
Cause
di esclusione della responsabilità
Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se
la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde
il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
(14)
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-
assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative
e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni
obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative
stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute
come rapporti di lavoro subordinato, purchÈ esaurite alla data del
31 dicembre 1997.
Art.
5
Concorso
di persone
Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge.
Art.
6
Solidarietà
Il
proprietario della cosa che servÏ o fu destinata a commettere la violazione
o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il
titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta
se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere
ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque,
di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso
per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
Art.
7
Non
trasmissibilità dell’obbligazione
L’obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli
eredi.
Art.
8
Più
violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con
più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in
essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative,
commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni
commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già
intervenuta sentenza passata in giudicato.
Art.
8-bis
Reiterazione
delle violazioni
Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto
commette uníaltra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio
sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione
e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che
le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una
sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La
reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le
violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate,
ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati
e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La
reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.
Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli
effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino
a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente
commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dallíautorità
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando
possa derivare grave danno.
Gli
effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
Art.
9
Principio
di specialità
Quando
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale.
Tuttavia
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano
che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la
disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in
mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto
le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con
sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Art.10
Sanzione
amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori
dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione,
superare il decuplo del minimo.
Art.
11
Criteri
per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità
della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchÈ alla personalità
dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Art.
12
Ambito
di applicazione
Le
disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e
salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.
Sezione
II
APPLICAZIONE
Art.
13
Atti
di accertamento
Gli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni
di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono
altresÏ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui
il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E’
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria
e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione.
All’accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri
indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore
del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del
primo e secondo comma dello articolo 334 del codice di procedura penale.
E’
fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti.
Art.
14
Contestazione
e notificazione
La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente
con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per
la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione
può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato
la violazione.
Per
i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio
non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona
nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art.
15
Accertamenti
mediante analisi di campioni
Se
per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni,
il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi.
L’interessato
può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un
proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza
scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prima
analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima.
Delle
operazioni di revisione dell’analisi è data comunicazione all’interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I
risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura
del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.
Le
comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione
di cui al primo comma dell’articolo 14 ed il termine per il pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione
dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione
dell’analisi, dalla comunicazione dell’esito della stessa.
Ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle
forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni
dell’articolo 14.
Con
il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’articolo
17 sarà altresÏ fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell’analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche
a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati
della stessa analisi.
Art.
16
Pagamento
in misura ridotta
E’
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Nei
casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
rispettivamente, l’articolo 138 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche
apportate dall’articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
l’articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano
l’oblazione.
Art.
17
Obbligo
del rapporto
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario
o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi
prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui
competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al prefetto.
Deve
essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935,
n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio
regionale competente.
Per
le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale
o al sindaco.
L’ufficio
territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa
la violazione.
Il
funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo
13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente
a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma,
anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente
la competenza.
Con
il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13,
al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia
ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresÏ
stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le
materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto
dal comma precedente.
Art.
18
Ordinanza-ingiunzione
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità.
L’autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta,
ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone
che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo
che ha redatto il rapporto.
Con
l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non
siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle
cose sequestrate è altresÏ disposta con l’ordinanza di archiviazione,
quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il
pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha
emesso l’ordinanza.
Il
termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede
all’estero.
La notificazione dellíordinanza-ingiunzione può essere eseguita dallíufficio
che adotta líatto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890.
L’ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio
in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione,
o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione
o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Art.
19
Sequestro
Quando
si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo
18, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata
con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla
sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione
si intende accolta.
Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e
ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando
l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento
o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è
pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui
è avvenuto il sequestro.
Art.
20
Sanzioni
amministrative accessorie
L’autorità
amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con
la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare,
come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti,
per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti
derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che
è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna
o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento
stesso non sia divenuto esecutivo.
Le
autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre
che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto
il pagamento.
E’
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione
di pagamento.
La
disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art.
21
Casi
speciali di sanzioni amministrative accessorie
Quando
è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo
a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto
il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione
non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche
il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel
caso in cui sia proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione,
il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato
della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento
in cui diventa inoppugnabile l’ordinanza con la quale viene dichiarata
inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto
ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso
la stessa.
Quando
è accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della
licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
Art.
22
Opposizione
all’ordinanza-ingiunzione
Contro
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone
la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti
al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato
a norma dellíarticolo 22-bis, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il
termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’opposizione
si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.
Il
ricorso deve contenere altresÏ, quando l’opponente non abbia indicato
un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se
manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza
o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono
eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando
è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo
le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice
, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.
Art.
22-bis
Competenza
per il giudizio di opposizione
Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, líopposizione di cui allíarticolo
22 si propone davanti al giudice di pace.
Líopposizione
si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata
per una violazione concernente disposizioni in materia:
Líopposizione
si propone altresÏ davanti al tribunale:
Restano
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
Art.
23
Giudizio
di opposizione
Il
giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto
dal primo comma dello articolo 22, ne dichiara l’inammissibilità con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Venerdì, 28 Febbraio 2003
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