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Leggi Ordinarie 19/02/2002

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO: DA CINQUE A DIECI ANNI

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO: DA CINQUE A DIECI ANNI 
 Grazie ad una recente legge, i passaporti ordinari emessi dal mese di febbraio 2003, avranno la validità di dieci anni, invece che cinque anni come in precedenza. Inoltre, i passaporti in corso di validità possano essere rinnovati, anche prima della scadenza, fino a dieci anni dalla data del rilascio. Un’altra novità riguarda l’autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio del passaporto ai genitori. In base alla nuova normativa l’autorizzazione non è più necessaria quando vi sia l’assenso dell’altro genitore.

Grazie alla recente legge n.3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2003, i passaporti ordinari emessi dal mese di febbraio 2003, avranno la validità di dieci anni, invece che cinque anni come in precedenza.

 

La legge prevede inoltre che i passaporti in corso di validità possano essere rinnovati, anche prima della scadenza, fino a dieci anni dalla data del rilascio.

 

Un’altra novità riguarda l’autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio del passaporto ai genitori. In base alla nuova normativa l’autorizzazione non è più necessaria quando vi sia l’assenso dell’altro genitore. La modifica snellisce così l’iter della domanda di rilascio del passaporto, riducendo tempi e costi precedentemente previsti. La legge contribuisce anche alla semplificazione amministrativa: sarà dimezzato il carico di lavoro di questure e consolati in materia di passaporti.

 

La nuova normativa è il risultato dell’azione che il Ministero degli Affari Esteri svolge, di concerto con i Ministeri per gli Italiani nel mondo e della Funzione pubblica, per agevolare il cittadino con l’offerta di servizi più efficienti.

 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri

Art. 24 della Legge 16 gennaio 2003, n.3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(GU n. 15 del 20-1-2003- Suppl. Ordinario n.5)


testo in vigore dal: 4-2-2003

 

Art. 24

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185,
in materia di rilascio dei passaporti

 

1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, e’ sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non e’ necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta’ sul figlio;".


2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente: "Il
passaporto ordinario e’ valido per dieci anni";
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo
inferiore a dieci anni, puo’ essere rinnovato, anche prima della
scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni
dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e’ abrogato.


3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e’
abrogato.


4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma
dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come
sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si
applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.


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Note all’art. 24:


Comma 1:
- Il testo dell’art. 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e’ il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
alla patria potesta’ o alla potesta’ tutoria, siano privi
dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di

affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di
questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice
tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare;
l’autorizzazione non e’ necessaria quando il richiedente
abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare
esclusivo della potesta’ sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
della liberta’ personale o soddisfare una multa o ammenda,
salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorita’ che
deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreche’ la
multa o l’ammenda non siano gia’ state convertite in pena
restrittiva della liberta’ personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2

di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di
sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge
27 dicembre 1956, n. 1423;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all’estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell’anno in
cui compiono il 20o anno di eta’, non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio
militare.".


Comma 2:
- Il testo dell’art. 17 della citata legge n.
1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’
il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario e’ valido per
dieci anni. Esso puo’ essere dichiarato valido per un
periodo piu’ breve a norma delle disposizioni in vigore o
su domanda dell’interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo’
essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, puo’ essere rinnovato,
anche prima della scadenza, per periodi complessivamente
non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".

Martedì, 19 Febbraio 2002
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