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Leggi Ordinarie 09/02/2003

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2002. (GU n. 31 del 7-2-2003- Suppl. Ordinario n.19)

Cassetto:leggi/leggi ordinarie  File: 2002WEB:0011

Con gli artt. 24 e 25 della legge che segue, sono state apportate modifiche rispettivamente agli articoli 50 e 207 del Codice della Strada.

Il primo riconosce la qualifica di velocipede anche ai cosiddetti "velocipedi con pedalata assistita", muniti di motore elettrico. Sono state così superate le perplessità scaturite da questa nuova tipologia di mezzi che, sino ad oggi, non avevano un’esatta collocazione nel Codice; il secondo, invece, sancisce il principio secondo cui il conducente di veicolo immatricolato all’estero, ma appartenente ad uno dei paesi  dell’Ue, che non addiviene al pagamento in misura ridotta di una violazione al Codice della Strada italiano, nel caso intenda lasciare cauzione, l’importo di questa è pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, anziché della metà del massimo come previsto sino ad oggi.

 

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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2002.

(GU n. 31 del 7-2-2003- Suppl. Ordinario n.19)

 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
 
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
   1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B nonche’, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano l’esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
                               Art 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare nonche’ a quelli, per quanto
compatibili, contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse
protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita’. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e’ prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita’, tenendo conto della
diversa potenzialita’ lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita’ personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia’ comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche’ alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia’ attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle
materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu’ amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu’ opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l’unitarieta’ dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita’, l’efficacia e l’economicita’
nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
                               Art 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia’ previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
                               Art 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
   1.   Nell’attuazione   delle   normative  comunitarie,  gli  oneri
derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici
ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del
servizio, ove cio’ non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
                               Art 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
   1.  Il Governo e’ delegato ad adottare, con le modalita’ di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i
principi ed i criteri direttivi contenuti nell’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell’articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
                               Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
                               Art 6.
(Modifica all’articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del
24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
   1.  All’articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo
le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che
raccomandano l’utilizzo di".
                               Art 7.
(Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626)
   1.  Il  comma  5  dell’articolo  55  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, e’ sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attivita’
svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4
ne evidenzino la necessita’ e non sia possibile utilizzare i
dispositivi normali di correzione".


                              Art 8.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva
91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti
fitosanitari)
   1.  Al  fine  di  pervenire  alla piena attuazione della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il
Governo e’ delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti sanzioni
penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l’attuazione
della suddetta direttiva.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
atterra’ ai principi e criteri direttivi generali indicati
dall’articolo 2.
                               Art 9.
(Modifica all’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio)
   1.  All’articolo  36,  comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo e’
soppresso.
                               Art 10.
(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.
239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo)
   1.  All’articolo  15,  comma  2, del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 239, le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1".
                               Art 11.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)
   1.  Il  Governo e’ autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma
dell’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a) prevedere che l’aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate
nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di
ingredienti comunque idonei all’alimentazione umana, ivi compresi gli
additivi;
b) prevedere che l’idoneita’ all’alimentazione umana delle
sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati
scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l’aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a)
sia consentita previa comunicazione da parte del produttore
all’autorita’ sanitaria competente.
                               Art 12.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)
   1.  Il  Governo  e’ autorizzato a modificare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari
fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di
durabilita’ non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e
per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per
le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste
alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul
banco di vendita, cosi’ come il termine per il consumo.
 
                               Art 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 29
novembre 2001, nella causa C-202/99)
   1.  All’articolo  1  della  legge  24 luglio 1985, n. 409, dopo la
parola: "Stato" sono soppresse le seguenti parole: ", nonche’ dai
laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa
abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico".
2. All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, dopo la parola: "iscrizione" sono soppresse le seguenti: "i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio
professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico, nonche’".
3. L’articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e’ abrogato.
                               Art 14.
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano)
   1.  Per  l’attuazione  della  direttiva  2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo puo’
tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per
le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione
medica di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime idonei sistemi
che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite
le categorie interessate della produzione dei farmaci di
automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono
adottati entro il 30 giugno 2004.
                               Art 15.
(Pubblicita’ dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e
modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici)
   1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione alla pubblicita’ dei presidi medico-chirurgici
disciplinati dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista
dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione
all’interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio
dell’autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio
pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di
autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 puo’ essere interrotto non piu’ di
una volta per richiesta di integrazione della documentazione
presentata. Il periodo di sospensione, che non puo’ essere superiore
a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da
parte dell’azienda della documentazione integrativa richiesta.
3. Colui che effettua pubblicita’ di dispositivi medici in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e’ soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 201 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. Il comma 2 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n.
46 del 1997 e’ abrogato.
                               Art 16.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante
attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in
materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel
settore dell’architettura)
   1.  L’articolo  1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto
disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di
uno degli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo per l’accesso o l’esercizio in Italia dell’attivita’ di
architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneita’".
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e
2, rilasciati dagli altri Stati membri dell’Unione europea, sono
elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02
del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e’ riconosciuta
la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di
Germania, purche’ sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio
1985, corrisponda ai requisiti definiti all’articolo 4 e dia nella
Repubblica Federale di Germania accesso all’attivita’ di architetto
con il titolo professionale di architetto e purche’ detta formazione
sia completata da un periodo di esperienza professionale nella
Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni,
comprovato da un apposito certificato rilasciato dall’ordine
professionale cui e’ iscritto l’architetto.
2-quater. Sono, altresi’, ammessi alla procedura di riconoscimento
di cui all’articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli
acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all’articolo 1, qualora
tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in
un altro Stato membro dell’Unione europea e corrispondano ai diplomi,
certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell’allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente
a tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i
certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono
ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l’indicazione delle
Universita’ che li rilasciano".
3. L’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenze e procedimento) - 1. I soggetti di cui
all’articolo 1 devono presentare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca domanda per il riconoscimento del
proprio titolo ai fini dell’ammissione all’esercizio dell’attivita’
di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo,
deve indicare la provincia nella quale l’interessato ha intenzione di
stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si
chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato
rilasciato dalla stessa autorita’ che ha conferito il diploma,
certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne
conferma la veridicita’;
b) un certificato rilasciato da un’autorita’ competente dello
Stato membro d’origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i
requisiti di moralita’ o di onorabilita’ in esso richiesti per
l’accesso all’attivita’ di architetto. Se lo Stato membro d’origine o
di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve
essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in
mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente
autorita’ di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene
rilasciato nello Stato membro d’origine o di provenienza, deve essere
presentato un attestato che faccia fede che l’interessato ha reso una
dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non
esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita’
giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo
professionale qualificato dello Stato membro d’origine o di
provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi’ risultare che
l’interessato non e’ stato in precede nza dichiarato fallito o, se lo
e’ stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della
dichiarazione di fallimento o, se e’ decorso un termine piu’ breve,
che nei confronti dell’interessato e’ stato adottato provvedimento
con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla
quale si evinca la cittadinanza dell’interessato.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
puo’ richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa
dall’italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile
acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai
documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre
mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca accerta la completezza e la regolarita’ della domanda e
della relativa documentazione, richiedendo all’interessato le
eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca indice, previa
consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza
di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui
al comma 6 puo’ essere integrata da un rappresentante del Consiglio
nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre
mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono
comunicati all’interessato. Il decreto e’ altresi’ trasmesso al
Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
territorialmente competente per l’iscrizione nell’albo ai sensi
dell’articolo 5.
10. Se i titoli di cui all’articolo 2, comma 2-quater, attestano
una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo,
commi 1 e 2, il riconoscimento puo’ essere condizionato al
superamento di una prova attitudinale ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche
dell’esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha
riconosciuto detto titolo".
4. L’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) - 1. Sono
ammessi all’esercizio dell’attivita’ disciplinata dal presente
decreto, con carattere di temporaneita’, previa dichiarazione al
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, i cittadini di cui all’articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all’allegato A o
contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui
all’articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista
dall’articolo 6;
b) esercitano legalmente l’attivita’ relativa al settore
dell’architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta
l’iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i
Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli
ordini.
3. Ai cittadini di cui all’articolo 1, iscritti nel registro, si
applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla
osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento professionale in
quanto compatibili".
5. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
129, e’ inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di architetto in altri
Stati membri) - 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati
dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca certifica il valore abilitante
all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia".
6. L’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie) - 1. Sono riconosciuti, ai fini
dell’accesso alle attivita’ disciplinate dal presente decreto e del
loro esercizio:
-a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri
Stati membri dell’Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati
nell’allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati
nell’allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell’Unione
europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al
massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione
europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da
cui risulti che il titolare e’ stato autorizzato, prima del 5 agosto
1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto,
per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti
il rilascio dell’attestato, le attivita’ relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione
europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5
agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare e’
stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di
architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni
consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio
dell’attestato, le attivita’ relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorita’ competenti della
Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa
equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall’8
maggio 1945, dalle autorita’ competenti della Repubblica democratica
tedesca, con i titoli elencati all’allegato A".
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente
norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento ed iscrizione all’albo degli architetti di cui al
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.
                               Art 17.
(Modifica all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
norme in materia di promozione dell’occupazione, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 7
febbraio 2002, nella causa C-279/00)
   1.  All’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le societa’ che abbiano assolto ad obblighi
analoghi fissati per le stesse finalita’ dalla legislazione di altro
Stato membro dell’Unione europea".
                               Art 18.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’
europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
   1.  L’articolo  2,  secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n.
31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunita’ europee, e’ abrogato.
2. All’articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio
professionale".
                               Art 19.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di
servizi postali)
   1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita’ in conformita’ dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l’ambito dei servizi postali riservati dal 1º
gennaio 2003 e dal 1º gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza
transfrontaliera e la pubblicita’ diretta per corrispondenza, nella
misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale
entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l’applicazione dei principi di trasparenza e di non
discriminazione nell’applicazione delle condizioni economiche
speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni
dall’area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio
universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire
permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in
tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico
riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle
localita’ montane, delle isole minori e delle altre aree
svantaggiate.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art 20.
(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n.
223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita’,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)
   1.  Il  Governo  e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la completa
attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio
1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge
23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne
l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ emanato con le
modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 e nel rispetto dei
principi e criteri generali stabiliti nell’articolo 2.
                               Art 21.
(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)
   1.  All’articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
1999, n. 532, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E’ fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25".
2. Il quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e’ sostituito dal seguente:
"E’ in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad
eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta’ superiore ai 18
anni nell’ambito delle aziende artigianali di panificazione e di
pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici
esercizi".
 
                               Art 22.
(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2001/107/CE e
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari)
   1.  Il  Governo,  su  proposta  del Ministro dell’economia e delle
finanze, e’ delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto
legislativo recante le norme per l’attuazione delle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al
fine di regolamentare le societa’ di gestione, i prospetti
semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L’attuazione delle direttive sara’ informata ai seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le societa’ di gestione autorizzate in
conformita’ alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla
direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attivita’
previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel
Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero
per il tramite di succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia
esercitata dall’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita’ italiane in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle
societa’ di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla
direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le societa’ di gestione e le societa’ di
investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi
dell’esercizio di una o piu’ funzioni prevedendo modalita’ della
stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il
permanere della responsabilita’ in capo alla societa’ delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella
direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all’attivita’ per le
SICAV e le societa’ di gestione del risparmio che designano in via
permanente una societa’ di gestione del risparmio per la gestione del
proprio patrimonio;
f) prevedere che le societa’ di gestione siano tenute a
pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un
prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore
prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto
completo, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale
pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del
sottoscrittore che ne faccia richiesta;
g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13
febbraio 2002 alle societa’ di gestione e alle SICAV esistenti a tale
data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in
attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale
recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra’
apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme
vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le
nuove disposizioni.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art 23.
(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi
per le ispezioni ambientali)
   1.  Per  dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo
e’ autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi
all’organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano
delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti
a livello nazionale, regionale o locale;
c) l’individuazione dei criteri per disciplinare le visite in
sito;
d) l’introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni
effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art 24.
(Modifica all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada)

1. All’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu’ ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi’ considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e’ progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare".
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art 25.
(Modifica all’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00)
   1.  Dopo  il  comma 2 dell’articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell’Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui
al comma 2, e’ pari alla somma richiesta per il pagamento in misura
ridotta previsto dall’articolo 202".
                               Art 26.
(Modifica all’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)
   1.  All’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le
parole: "Il Governo emana entro dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
emana, entro diciotto mesi".
                               Art 27.
(Modifica all’articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319)
   1.  All’articolo  13,  comma  1,  del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, per le
attivita’ afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni
culturali e per le attivita’ che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista
sportivo;".
                               Art 28.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare)
   1.  Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, le parole: "non compresi nell’allegato
1" sono soppresse;
b) all’articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;
c) all’articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica e’
sostituita dalla seguente: "Programma di vigilanza annuale";
d) all’articolo 15, il comma 3 e’ abrogato.
                               Art 29.
(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi)
   1.   Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva  2001/24/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e’
prorogato di un anno.
2. Il Governo e’ delegato ad adottare, nel termine stabilito dal
comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o piu’ decreti legislativi
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel
rispetto altresi’ dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere
individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di
liquidazione adottate in altro Stato membro nonche’ delle misure
adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato
membro d’origine dell’ente creditizio, con le eccezioni
tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e
dell’attivita’ di coordinamento tra le autorita’ degli Stati membri,
attribuendo le relative competenze alla Banca d’Italia e consentendo
a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorita’ di
vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di
assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la
tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento
e di liquidazione adottati in Italia, in conformita’ al principio
dell’uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla le
Domenica, 09 Febbraio 2003
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