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Leggi Ordinarie 17/01/2003

(legge finanziaria 2003)LEGGE 27 dicembre 20002,n.289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Cassetto:leggi/leggi ordinarie  File: 2002WEB:0001

E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2002, supplemento ordinario n. 240, la legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Il testo, approvato definitivamente dalla Camera il 23 dicembre, contiene molte novità rispetto al ddl presentato dal Governo. A cambiare in modo significativo è soprattutto il capitolo fisco, con l’introduzione dei condoni, ma le variazioni sono anche altre, dagli incentivi Fiat alla ricerca. Ecco, in sintesi e per capitoli principali, le novità della manovra.

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

   

TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA 

   

TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

   

TITOLO IV: NORME FINALI

   

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

 

 

Articolo 1

 

(Risultati differenziali)

 

1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2003.

 

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l’anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

 

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

 

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

 

 

Capo I

 

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

 

 

 

Articolo 2

 

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
     

    a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10-bis";

     

    b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

     
       

      "Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione)

       
         

        1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

         

        2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

         

        3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.

         

        4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

         

        5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";

         
       
     

    c) all’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta:

     
       

      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

       
         

        "1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

         
           

          a) fino a 15.000 euro, 23 per cento

           

          b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

           

          c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

           

          d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

           

          e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";

           
         
       

      2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

       
         

        "1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";

         
       
     

    d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

     
       

      "Articolo 13. (Altre detrazioni)

       
         

        1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

         
           

          a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

           

          b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

           

          c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

           

          d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

           

          e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

           
         

        2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

         
           

          a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

           

          b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

           

          c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

           

          d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

           

          e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

           

          f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

           

          g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

           
         

        3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

         
           

          a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

           

          b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

           

          c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

           
         

        4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".

         
       
     
 

2. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico,".

 

3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

 

4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

 

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

 

6. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:

 
     

    "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     

    "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole:

     

    "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".

     
 

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

8. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

 
     

    "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".

     
 

9. Sono indeducibili ai sensi dell’articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

 

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

11. Per l’anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

 

12. Il primo periodo del sesto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito".

 

13. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l’indetraibilità dell’IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:

 
     

    Venerdì, 17 Gennaio 2003

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