TITOLO I: DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
TITOLO IV: NORME FINALI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1
(Risultati differenziali)
1. Per
l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al
netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non
superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato,
in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno
finanziario 2003.
2. Per
gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l’anno 2004 e 4.210
milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di
euro.
3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO
MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo 2
(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione spettante
ai sensi dell’articolo 10-bis";
b) dopo
l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il
seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione)
1.
Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di
cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui
all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma
1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di
lavoro nell’anno.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a
4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e
4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.
4.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo
49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al
comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5.
La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro,
aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli
oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del
reddito complessivo e del credito d’imposta di cui
all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per
intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non
compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";
c)
all’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente,
i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a
7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta
eventualmente eccedente la differenza tra il reddito
complessivo e 7.500 euro";
d)
l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal
seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni)
1.
Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500
euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500
euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo
49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500
euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400
euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 32.000 euro.
4.
Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2.
All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i
corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le
seguenti: ", al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del
medesimo testo unico,".
3. Ai
fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002,
se più favorevoli.
4. La
deduzione di cui all’articolo 10-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle
addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo
restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
5. La
detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi di bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute
fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non
superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci
quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre
2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso
di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive
modificazioni, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un
diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età
non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari
importo.
6.
All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole:
"31
dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti:
"31
dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all’alinea del comma 1
dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole:
"31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2003".
7. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle
persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di
altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo
il comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
inserito il seguente:
"4-bis.
Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti,
atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio
di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono
indeducibili ai sensi dell’articolo 75 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, i costi sostenuti per l’acquisto di beni o
servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la
diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La
revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel
comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi
di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli
emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per
l’anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
12. Il
primo periodo del sesto comma dell’articolo 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito
dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è
commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22
per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione
del reddito".
13. Al
comma 4 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l’indetraibilità dell’IVA afferente le operazioni aventi
ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
Venerdì, 17 Gennaio 2003
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