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LEGGE FINANZIARIA 2003 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO) LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 - Modifica dell’articolo 176 C.d.S.

LEGGE FINANZIARIA 2003 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO)
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Modifica dell’articolo 176 C.d.S.  
 
dopo pochi mesi dalla pronuncia di Cassazione che aveva affermato che "L’art. 373 primo comma del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ove estende in via solidale al proprietario del veicolo l’obbligazione di pedaggio assunta dal conducente con l’impiego del mezzo in un tratto autostradale, è illegittimo, in carenza di previsioni in tal senso da parte di detto codice o di altra norma di legge, tenendosi conto che tale estensione, comportando l’imposizione di una prestazione patrimoniale (per il fatto altrui), richiede una disposizione di legge.", si interviene con una modifica legislativa

Capo VI
ALTRI INTERVENTI

Articolo 80
…. Omissis….
23. Dopo il comma 11 dell’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196".

Venerdì, 17 Gennaio 2003
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