LEGGE 2 agosto 2002, n. 175
testo
in vigore dal: 23-8-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti
in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti
al tribunale per i minorenni, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi’ 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro
della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
- Il
decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126, e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.152 del 1 luglio 2002.
- A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
- Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
testo
in vigore dal: 23-8-2002
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1o LUGLIO 2002,
N. 126.
L’articolo
1 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica
disciplina sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello
Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno
2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001,
n. 240.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni
che regolano i procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile,
e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001,
n. 240".