LEGGE 30 luglio
2002, n.189
(GU n. 199
del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)," sono inserite le
seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonche’ le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali
di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione
delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche
della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione
dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni
criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di armamenti, nonche’ in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale
in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo’ procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati
non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il
rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
e 65, comma 2, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall’imposta lorda
si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti
dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (Omissis).
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non
appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) nonche’ i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art.
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire
all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; (Omissis). "Art. 65 (Oneri di utilita’ sociale).
- (Omissis).
- 2. Sono inoltre deducibili: (Omissis). c-sexies) le erogazioni liberali
in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche’ le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE; (Omissis).
Art.
2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l’articolo
2, e’ inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio) - 1. E’ istituito il Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di
seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e’ presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed e’ composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro
e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e’
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,
per le pari opportunita’, per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attivita’ produttive, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attivita’ culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo
e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche’
degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita’
di coordinamento delle attivita’ del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Note
all’art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali
e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- 2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi’ il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia
- UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed
enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate
dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- 3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI,
dell’UPI o dell’UNCEM.
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro
dell’interno". - Per il testo vigente dell’art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all’art.
3. - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell’art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Art.
3.
(Politiche migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite
le seguenti: "salva la necessita’ di un termine piu’ breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
3, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine
del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto,
sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunita’, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente".
Note
all’art. 3:
- Si riporta il testo integrale dell’art. 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "Art.
3 (Politiche migratorie). -
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza
e nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni salva la necessita’ di un termine piu’ breve
il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e’ approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e’ emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell’interno presenta annualmente al Parlamento una relazione
sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell’Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere
in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresi’ le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate
con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale
e l’integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversita’ e delle identita’ culturali delle persone,
purche’ non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Comitato di cui all’art. 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti commissioni parlamentari, sono annualmente definite,
entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati
nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
ai sensi dell’art. 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunita’, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.
5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano
i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio,
alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell’interno, si provvede all’istituzione
di Consigli territoriali per l’immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli
enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso
e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento
delle proprie finalita’ istituzionali, il Ministero dell’interno espleta,
nell’ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, le attivita’ di raccolta di dati
a fini statistici sul fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria
per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche
migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 e’ predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati
i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e’ trasmesso
al Parlamento per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti
per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine,
il decreto e’ emanato anche in mancanza del parere".
Art.
4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso
e’ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorita’ diplomatiche o consolari
di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l’autorita’ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore
per procedere al rilascio del visto, l’autorita’ diplomatica o consolare
comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga
a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego
non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita’ penali, l’inammissibilita’ della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e’
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all’autorita’ di frontiera";
b) al comma 3, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: "Non
e’ ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta’ sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite".
Note
all’art. 4:
- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Ingresso
nel territorio dello Stato). -
1. L’ingresso nel territorio dello Stato e’ consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo’ avvenire, salvi i casi
di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso e’ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati
ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita’
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l’autorita’ diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo,
che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso
ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorita’
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta
o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilita’ penali, l’inammissibilita’
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
e’ sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all’autorita’ di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, l’Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi
internazionali, consentira’ l’ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche’
la disponibilita’ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata
del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi
di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all’art. 3, comma 1. Non e’ ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
liberta’ sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attivita’ illecite.
4. L’ingresso in Italia puo’ essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso
di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati
validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorita’ diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero
a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento
di revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti
da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto
la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto
di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L’ingresso e’ comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita’ prescritti con il regolamento di attuazione. 1
marzo 2000. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi".
testo
in vigore dal: 10-9-2002
Art.
5.
(Permesso di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita’,";
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: "2-bis. Lo straniero
che richiede il permesso di soggiorno e’ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso
di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato
per motivi di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro e’ rilasciato a seguito della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e’ quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo’ superare:
a) in relazione ad uno o piu’ contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo’ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualita’, per la durata temporale annuale
di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso e’ rilasciato ogni anno.
Il permesso e’ revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero
violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo’ avere
validita’ superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne da’ comunicazione anche
in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e’ data
al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non puo’ essere superiore
a due anni";
f) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno e’ richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza
nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed e’ sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e’
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale";
g) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: "4-bis. Lo straniero
che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e’ sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: "8. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente: "8-bis. Chiunque
contraffa’ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffa’ o altera documenti al fine di determinare il rilascio
di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e’ punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita’ concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e’ da tre a dieci anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso
da un pubblico ufficiale".
Note
all’art. 5:
- Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Permesso
di soggiorno). -
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell’art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validita’, a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita’
di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita’
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato ed e’ rilasciato per le attivita’
previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione puo’ prevedere speciali modalita’ di rilascio relativamente
ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonche’ ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze. 2-bis. Lo straniero
che richiede il permesso di soggiorno e’ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro e’ quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti
dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo’ comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) ABROGATA;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e’ tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) ABROGATA;
e) superiore alle necessita’ specificatamente documentate, negli altri
casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e’ rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all’art. 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
e’ quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo’
superare:
a) in relazione ad uno o piu’ contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo’ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualita’, per la durata temporale annuale
di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso e’ rilasciato ogni anno.
Il permesso e’ revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero
violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’art.
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo’ avere
validita’ superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi
2 e 3 dell’art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell’art. 26, ne da’ comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’art. 22 entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e’ data
al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art.
29, la durata del permesso di soggiorno non puo’ essere superiore
a due anni. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e’ richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo
comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e’ sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno e’ rinnovato per una durata non superiore
a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
e’ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e’ stato rilasciato, esso e’ revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e
il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita’
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresi’ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni
di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall’autorita’ di uno Stato appartenente all’Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalita’ e nei termini di cui al comma
2. Agli stessi e’ rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall’ingresso nel
territorio dello Stato puo’ essere disposta l’espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’art.
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata
con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.
8-bis. Chiunque contraffa’ o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffa’ o altera documenti al fine di determinare
il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,
e’ punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita’ concerne
un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione e’ da tre a dieci anni. La pena e’ aumentata se il fatto
e’ commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e’ rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui e’ stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico".
testo
in vigore dal: 10-9-2002
Art.
6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
l’articolo 5 e’ inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del
datore di lavoro della disponibilita’ di un alloggio per il lavoratore
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica; b) l’impegno al pagamento da parte
del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e’ sottoscritto in base a
quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di
lavoro o dove avra’ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita’
previste nel regolamento di attuazione". 2. Con il regolamento
di cui all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione
delle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei
costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico
del lavoratore.
Note
all’art. 6:
- Per il testo vigente dell’art 22 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, v. l’art. 18 della presente legge. - Si riporta, per
opportuna conoscenza, il testo dell’art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "1. Hanno l’obbligo di iscrizione
al servizio sanitario nazionale e hanno parita’ di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in
Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita’ temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attivita’ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti
nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza."
testo
in vigore dal: 10-9-2002
Art.
7.
(Facolta’ inerenti il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza,"
sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo’ essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "e’ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici".
Note
all’art. 7:
- Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Facolta’
ed obblighi inerenti al soggiorno)&d.; -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puo’ essere utilizzato anche per le altre
attivita’ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
puo’ essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito
delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le
modalita’ previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita’ sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti
di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti
al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta
di soggiorno e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino
a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita’ personale dello
straniero, questi e’ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l’autorita’ di pubblica sicurezza, quando v