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Leggi Ordinarie 09/07/2002

Ecco gli ecoincentivi per le auto

(Articolo 2 Dl disposizioni urgenti Cdm 5.7.2002)

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Il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola il 9 luglio 2002

Ecco gli ecoincentivi per le auto
(Articolo 2 Dl disposizioni urgenti Cdm 5.7.2002)

Via libera agli ecoincentivi: le misure la sostituzione delle vecchie auto non catalizzate - che dovrebbero avere un effetto di spinta per la produzione automobilistica nazionale - sono contenute nell’articolo 2 del decreto con misure urgenti di vario genere che è stato appena firmato dal presidente della Repubblica. L’articolo 2 fa parte di un complesso provvedimento di 16 articoli che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 luglio, in edicola il 9 luglio 2002. 


Articolo 2 del decreto con disposizioni urgenti: "Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica"


 

(…)

 

 

 

CAPO II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
 

 

Articolo 2

(Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica)
 

l. Non sono dovute l’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della

 

Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze l’ settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria dei veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

 

2. Fatta eccezione per l’esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, cori alla direttiva CE n. 94/12 sull’inquinamento, effettuate, dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non coni orme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

3, Entro quindici giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo conforme alle direttive CE sull’inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l’obbligo di consegnate il veicolo ricevuto dall’acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all’acquirente un’attestazione comprovante l’avvenuta consegna ai suddetti centri dell’autoveicolo. in ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

 

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle Finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l’ACI, delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell’ACI. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

 

5. Al fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

Martedì, 09 Luglio 2002
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