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Leggi Ordinarie 08/07/2002

LEGGE 2 luglio 2002, n. 133

Autorizzati l’uso della paletta, del lampeggiante blu e della sirena per gli autisti di alte personalità dello Stato. Un decreto-legge attribuisce agli autisti di alte personalità dello Stato la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

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File: 2002-LEGGE 2 LUGLIO 2002, N. 133 (AUTISTI AGENTI PS)
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Autorizzati l’uso della paletta, del lampeggiante blu e della sirena  per gli autisti di alte personalità dello Stato

 

Un decreto-legge attribuisce agli autisti di alte personalità dello Stato la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.



LEGGE 2 luglio 2002, n. 133

(GU n. 157 del 6-7-2002)

(In vigore dal 7.7.2002)

 

Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002,  n.  83,  recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale  ed  ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno.

 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

    1.  Il  decreto-legge  6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno,  è  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

      Data a Roma, addì 2 luglio 2002

 

                               CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 



 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83

 

All’articolo 2:

al   comma   5,   l’ultimo   periodo   e’  sostituito  dal  seguente:

"All’assegnazione  del  personale  diverso  da quello appartenente al Ministero   dell’interno   si   provvede  con  decreto  del  Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri interessati"; al  comma  6  le  parole: "e del Corpo di polizia penitenziaria" sono soppresse; dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente:

"10-bis.  L’assegnazione  iniziale  e  l’adeguamento  successivo  del personale  impiegato  nei  compiti  di  cui al presente articolo, ove comportino  un  incremento  dei  posti  in  organico,  devono  essere compensati  con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico   delle   altre  qualifiche  delle  diverse  amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario".

 

All’articolo  4, comma 1, dopo le parole: "al prefetto" sono inserite le seguenti: "ed al questore".

 

All’articolo   5,   comma   1,   le   parole:  "le  Prefetture-Uffici territoriali del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici territoriali del Governo".

 

Dopo l’articolo 5, e’ inserito il seguente:

 

"ART.  5-bis.  (Attribuzione  della  qualifica  di agente di pubblica sicurezza)  -  1.  Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può  essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti  di  veicoli  in  uso  ad  alte personalità che rivestono incarichi   istituzionali  di  governo,  al  fine  di  consentire  lo svolgimento  di  una  più  efficace  azione  di prevenzione e tutela

dell’incolumità di tali personalità.

2.  La  nomina  ad agente di pubblica sicurezza e’ conferita ai sensi dell’articolo  43  del  testo  unico della  legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n.  690,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di cui all’articolo  4-bis  del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 del presente articolo prestano giuramento  ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4.  Agli  agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e’ consentito  l’uso  del  segnale distintivo di cui all’articolo 24 del regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  contenente l’indicazione dell’amministrazione per la quale   prestano   servizio,  nonché  l’utilizzo  sugli autoveicoli condotti  del  dispositivo  acustico  supplementare  di allarme e del dispositivo  supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare

nei centri urbani la marcia dell’autoveicolo.

5.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  non  trova applicazione l’articolo 73 del regolamento per l’esecuzione del testo unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6.  L’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti   di   cui   al   comma  1  non comporta  il  diritto  alla corresponsione di alcun compenso".

 

All’articolo 7:

al  comma  1,  dopo  le parole: "per esigenze funzionali connesse" e’ inserita  la seguente: "anche"; dopo le parole: "uffici del Ministero dell’interno,"  sono  inserite  le  seguenti:  "a  decorrere  dal  31

dicembre   2001,";   e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

"L’adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato  con  una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario"; dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:

"2-bis. Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo  28 dicembre 2001, n. 477, e’ da intendere nel senso che,

fermo  restando  il  principio  dell’invarianza  della spesa, tutti i dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza destinatari del predetto articolo   26   sono   collocati   in  posizione  sovrannumeraria  da riassorbirsi  all’atto  della  cessazione  dal servizio per qualsiasi causa  a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo  n.  477  del  2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".
 


 

 

(Le modifiche sono riportate in grassetto-corsivo)

  TESTO DEL DECRETO LEGGE COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 2 LUGLIO 2002, N. 133

 

Decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133

(G. U. n. 157 del 6 luglio 2002)

 

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l’assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell’interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell’azione di prevenzione a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all’attuazione del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia» per l’utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1

(Finalità ed ambito applicativo)

 

        1. Nell’espletamento dei compiti e nell’esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

        2. Il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

        3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma  1.
 

Articolo 2

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

 

        1. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 1, il Ministro dell’interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l’adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

        2. L’UCIS, in particolare, provvede:

            a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l’autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all’articolo 5;

            b) all’individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

            c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all’attività di prevenzione a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio;

            d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

            e) alla determinazione di criteri per la verifica dell’idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

            f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

        3. L’UCIS provvede anche all’attivazione delle procedure di emergenza.

        4. Ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l’UCIS può attivare il Ministro dell’interno per la richiesta di cui all’articolo 118 del codice di procedura penale.

        5. All’UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell’Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Amministrazione civile dell’interno. All’UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121. All’assegnazione  del  personale  diverso  da quello appartenente al Ministero   dell’interno   si   provvede  con  decreto  del  Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

        6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza [e del Corpo di polizia penitenziaria]. (parole soppresse in sede di conversione in legge)

        7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l’UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

        8. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

        9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

10-bis L’assegnazione  iniziale  e  l’adeguamento  successivo  del personale  impiegato  nei  compiti  di  cui al presente articolo, ove comportino  un  incremento  dei  posti  in  organico,  devono  essere compensati  con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico   delle   altre  qualifiche  delle  diverse  amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario. (Comma aggiunto in sede di conversione in legge)
 

Articolo 3

(Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale)

 

        1. L’UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all’articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell’analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

        2. La Commissione, su richiesta del direttore dell’Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell’Ufficio ritenga di sottoporre.
 

Articolo 4

(Determinazioni del direttore dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

 

        1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell’UCIS è comunicata al prefetto ed al questore della provincia interessata per l’esecuzione della decisione adottata.

 

Articolo 5

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale)

 

        1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell’ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l’UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

        2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all’Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all’UCIS proposte motivate sull’adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

 

ART.  5-bis

(Attribuzione  della  qualifica  di agente di pubblica sicurezza) 

 

1.  Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può  essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti  di  veicoli  in  uso  ad  alte personalità che rivestono incarichi   istituzionali  di  governo,  al  fine  di  consentire  lo svolgimento  di  una  più  efficace  azione  di prevenzione e tutela

dell’incolumità di tali personalità.

2.  La  nomina  ad agente di pubblica sicurezza e’ conferita ai sensi dell’articolo  43  del  testo  unico della  legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n.  690,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di cui all’articolo  4-bis  del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 del presente articolo prestano giuramento  ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4.  Agli  agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e’ consentito  l’uso  del  segnale distintivo di cui all’articolo 24 del regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  contenente l’indicazione dell’amministrazione per la quale   prestano   servizio,  nonché  l’utilizzo  sugli autoveicoli condotti  del  dispositivo  acustico  supplementare  di allarme e del dispositivo  supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare

nei centri urbani la marcia dell’autoveicolo.

5.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  non  trova applicazione l’articolo 73 del regolamento per l’esecuzione del testo unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6.  L’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti   di   cui   al   comma  1  non comporta  il  diritto  alla corresponsione di alcun compenso. (articolo inserito in sede di conversione)
 

Articolo 6

(Unità di crisi)

 

        1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell’interno convoca l’Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l’attivazione delle appropriate misure di emergenza.

        2. L’Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’eventuale e conseguente attività di coordinamento.

 

Articolo 7

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio)

 

        1. Nell’ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell’interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell’articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000. L’adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato  con  una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. (Periodo aggiunto in sede di conversione in legge)

2-bis. Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo  28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, tutti i dirigenti  generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26  sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi  all’atto  della  cessazione  dal servizio per qualsiasi causa  a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del  2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. (Comma aggiunto in sede di conversione in legge)

 

Articolo 8

(Attuazione del programma operativo nazionale

«Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia»)

 

        1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

        2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

 

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consigli

dei Ministri

Scajola, Ministro dell’interno

Martino, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Lunedì, 08 Luglio 2002
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