Previsti appositi organismi presso
tutte le prefetture
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Nasce l’Ufficio centrale per le scorte
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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l’assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell’interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell’azione di prevenzione a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all’attuazione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia" per l’utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge: Articolo 1
Finalità ed ambito applicativo 1. Nell’espletamento dei compiti e nell’esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere. 2. Il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il
Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno,
può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione
di cui al comma 1. Articolo 2
Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
1. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 1, il Ministro dell’interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e’ istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l’adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L’UCIS, in particolare, provvede: a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l’autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all’articolo 5; b) all’individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti; c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all’attività di prevenzione a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio; d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo; e) alla determinazione di criteri per la verifica dell’idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza; f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. L’UCIS provvede anche all’attivazione delle procedure di emergenza. 4. Ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l’UCIS può attivare il Ministro dell’interno per la richiesta di cui all’articolo 118 del codice di procedura penale. 5. All’UCIS e’ preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell’Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e’ assegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Amministrazione civile dell’interno. All’UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. All’assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati. 6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria. 7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l’UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 8. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalit° istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze. 9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia
di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della
Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie
e delle loro sedi e residenze. Articolo 3
Commissione centrale consultiva per l’adozione delle
misure di sicurezza personale 1. L’UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all’articolo 2, noncHé da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell’analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.
2. La Commissione, su richiesta del direttore dell’Ufficio
centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la
revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia
di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure
di protezione e di vigilanza, che il direttore dell’Ufficio ritenga
di sottoporre. Articolo 4
Determinazioni del direttore dell’Ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale
1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell’UCIS
e’ comunicata al prefetto della provincia interessata per l’esecuzione
della decisione adottata. Articolo 5
Ufficio provinciale per la sicurezza personale
1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell’ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l’UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il
prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle
quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni
di segretario, il funzionario preposto all’Ufficio per la sicurezza,
che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni
di sicurezza relative a magi-strati partecipa anche il procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio.
Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare
alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione.
Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto
formula all’UCIS proposte motivate sull’adozione, sulla modifica e sulla
revoca delle misure di protezione e di vigilanza. Articolo 6
Unità di crisi 1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell’interno convoca l’Unita’ di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l’attivazione delle appropriate misure di emergenza.
2. L’Unita’ di crisi tiene costantemente informato
il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l’eventuale e conseguente attività di coordinamento.
Articolo 7
Disposizioni concernenti il personale prefettizio
1. Nell’ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell’interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale
dei funzionari prefettizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto
previsto dall’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad
applicarsi le modalità indicate nell’articolo 36, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 139 del 2000. Articolo 8
Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia" 1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo
di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione
agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito
delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. Articolo 9
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell’interno Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |