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ANCHE IL C.D.S.,
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Articolo 16. (Rinnovi contrattuali). 1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per
ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in
1.240,48 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che quanto disposto dall’articolo 24 comma 3, del citato decreto legislativo si
applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa.
Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano
attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle
risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all’interno delle
aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
454,08 milioni di euro per l’anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46
milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l’anno 2003, di
381,35 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2004, della somma complessiva di
726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie
derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell’articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da
verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il
trattamento accessorio del medesimo personale. Un’ulteriore somma di 35 milioni
di euro per l’anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate
nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento,
debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze
determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta
a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l’anno 2002,
la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalità e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A
decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla
copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi
non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello
svolgimento della propria attività professionale. Per la progressiva attuazione
del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l’anno 2002, di 92
milioni di euro per l’anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004. 5. A decorrere dall’anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2,
sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da
destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al
personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli
oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a
carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione
integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui
al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i
rinnovi contrattuali. Articolo 21 (Sostituzione dei carabinieri
ausiliari) 1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione
dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo
programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma
quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2002, di
40 milioni di euro per l’anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi
finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le
modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1 ai quali possono partecipare,
se di età non superiore a trenta anni: a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la
ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di
scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza
demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento
dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per
effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai
posti ad essi riservati nel successivo concorso. Articolo 49. (Beni mobili registrati
sequestrati e confiscati). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a: a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in
cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili
registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento
definitivo di confisca; b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al
proprietario; c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il
procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati; d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite
abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari. 2.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il
procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e,
in particolare, quello di cui all’articolo 21, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i
veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del
fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti
obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque,
durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo,
circola abusivamente con il veicolo stesso e nei confronti del proprietario o
conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o
fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo
le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere
posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della
confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l’anno
2002, 129,1 milioni per l’anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall’anno 2004,
è utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento
tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della
Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese
procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l’affidamento
e l’assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze
di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali. Articolo 50 (Disposizioni in materia di
rottamazione di veicoli) 1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a
seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per
la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e
collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre
2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
lo stesso regolamento governativo previsto dall’articolo 49, comma 1, provvede: a) a determinare le tariffe, forfetariamente individuate, in base alle quali
dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga
alle tariffe di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali; b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e
operative dell’intervento previsto dal comma 1; c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il
mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia
determini responsabilità contabile; d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli
adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di
rottamazione di cui al presente articolo; e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di
raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera
a). Articolo 52 comma 20 finanziaria 2002 L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a
euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino
alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una
somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle
ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b). N.B.: Divieto di fumare in luoghi determinati - L. 11 novembre 1975, n. 584 |