E’
stato convertito definitivamente in legge dal Senato, il 31maggio, il
decreto che ha dato il via libera a nuove assunzioni nel settore della
pubblica sicurezza. Il provvedimento, che riguarda gli ordinamenti del
personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, punta
ad un migliore impiego delle risorse destinate ad azioni di contrasto
in materia di immigrazione clandestina, all’ammodernamento ed al
potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, all’operatività
del soccorso aereo e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(05 giugno
2005)
Ddl Senato 3368 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità’
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo
1.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)
1.
Nell’alinea del comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Nell’ambito delle procedure e
nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è
prioritariamente considerata l’immissione in servizio" sono
aggiunte le seguenti: "degli addetti a compiti di sicurezza pubblica
e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio nonché"; conseguentemente, la lettera h) del medesimo
comma 97 è sostituita dalla seguente:
"h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del
30 settembre 2004.".
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica
di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata
la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente
collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso
alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso
emanati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,
e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza entro il limite di
spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere
dall’anno 2006, è autorizzata l’assunzione, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della medesima legge
n. 311 del 2004, di fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia
di Stato frequentatori del 60† corso di allievo agente ausiliario di leva
della Polizia di Stato.
4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, commi 96
e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’interno,
nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma
548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000
di euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio,
fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori
del 61† e 62† corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano
domanda. Restano ferme le modalità previste dall’articolo
1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le altre
disposizioni previste dall’articolo 47, commi nono e decimo, della
legge 1† aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui
all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di
cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa
legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità
di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n.
121 del 1981.
4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni
alle assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate
in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione
nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei
al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo
vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 3 dell’11
gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso
alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio
2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio
2004.
Articolo
1-bis
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di
Stato)
1.
Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle
assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore
medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata
in 11 e 37 unità.
2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico
della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno
nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanità.
A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico
di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni
organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non
dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale
medico prevista dalla medesima tabella.
3. È istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici
della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337, e successive modificazioni,
la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore
generale capo. La nomina nella predetta qualifica non dà luogo
a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente
rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa
definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri
derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica
delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico
capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni,
è rideterminata in 1.087 unità. Le nomine di cui al presente
articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente
periodo, dell’organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti
tecnici, e in conformità ad un’apposita autorizzazione ad
assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo
al ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal quadro di cui alla
tabella A allegata al presente decreto.
Articolo
1-ter
(Commissioni sanitarie)
1.
Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione
della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione
di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei
confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista
la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni,
nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli
ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri interessati.
3. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Articolo
1-quater
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo
di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4
e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al
Corpo forestale dello Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo
della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631,
2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle
politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente,
al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente
di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria
per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza,
previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al
Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei
carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso
personale.
Articolo
1-quinquies
(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno,
le Forze di polizia e le Forze armate)
1. A decorrere dall’anno 2006, all’onere conseguente all’attuazione
dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari
a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma
di euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzare osservando
le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti
attribuiti al personale dell’amministrazione civile dell’interno
appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della
normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo,
il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo
1-sexies
(Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)
1.
Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all’estero ai sensi dei commi 553,
554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito
un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo,
da determinare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore
a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni".
Articolo
2.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell’Arma dei
carabinieri)
1.
Per le medesime esigenze di cui all’articolo 1, comma 3, ed al fine
di garantire la funzionalità e l’operato dei comandi, degli
enti e delle unità dell’Arma dei carabinieri, il Ministro
della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000
di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari
che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono
risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto
il trattamento economico pari a quello previsto dall’articolo 15,
comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore
ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei
posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226. A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della copertura
dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a),
della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità
di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198.
1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite
di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall’anno 2005, la riammissione
in servizio di fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma
senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati
da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di
prossimità.
1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a 5.300.000 euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-quater. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite
di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma
prefissata.
1-quinquies. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato,
entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l’anno
2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a bandire
concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio
in servizio permanente.
1-sexies. All’onere derivante dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari
a 6 milioni di euro per l’anno 2005, 9 milioni di euro per l’anno
2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l’anno 2005, dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Articolo
2-bis
(Norme in materia di corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri)
1.
Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 297, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le
potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche
valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita
commissione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e
dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati
e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa".
Articolo 3.
(Personale del Corpo della Guardia di finanzae del Corpo forestale dello
Stato)
1.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso
le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l’anno 2005, gli ulteriori
posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza
si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall’ordinamento
del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità
di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede
mediante i concorsi previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera
a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle
modalità di reclutamento previste dall’ordinamento del medesimo
Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità
di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all’assunzione dei 50 allievi vice ispettori
del Corpo forestale dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l’assunzione
fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel
concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio
2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella
B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in
616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto
a decorrere dal 1† gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis
e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.
468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
Articolo 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)
1.
Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni
di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo
18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura
dello Stato non sia pervenuto all’amministrazione competente entro
il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma
restando l’applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative
alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite
del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del
regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali,
di cui al decreto del Ministero della giustizia 8 aprile 2004, n. 127,
in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente
Consiglio dell’ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di pignoramento o cessione dello stipendio
Articolo
4.
(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e
di coordinamento delle Forze di polizia)
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo
I della legge 1† aprile 1981, n. 121, e nell’ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo
delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della
Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all’articolo
8 della legge 1† aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche
interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia
criminale e, nell’ambito dello stesso Dipartimento, è istituita
la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, a cui è
preposto un prefetto. Conseguentemente, all’articolo 8, primo e terzo
comma, e all’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del
1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di
cui alla lettera a) dell’articolo 5" e "di cui alla lettera
a) del primo comma dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5"".
2. All’attuazione del comma 1 si provvede assicurando l’invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della
carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa
la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le
forze di polizia", che è attribuita, alternativamente, ad
un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione
dell’Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia
di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell’Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento
della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce "Dirigente
generale di pubblica sicurezza", ferma restando la relativa dotazione
organica, è aggiunta la funzione: "direttore della scuola
di perfezionamento per le forze di polizia";
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell’articolo 5, settimo
comma, della legge 1† aprile 1981, n. 121, dispone, ferma restando la
dotazione del personale effettivamente in servizio,
corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze,
nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale
della polizia criminale e dell’Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
Articolo
5.
(Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)
1.
Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati
all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle
Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello
stato di previsione del Ministero dell’interno relative a stanziamenti
disposti nell’esercizio 2003, eventualmente non utilizzate nel corso
degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell’esercizio 2005.
Articolo
6.
(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)
1. Il comma 544 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è sostituito dal seguente:
"544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta
in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno
per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per
le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento
(CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria
e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma
5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell’immigrazione
clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in particolare,
di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio dello
Stato.".
Articolo
7.
(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)
1. Al fine di assicurare l’immediata operatività del soccorso
aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l’uso
del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro
posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica
C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
in data 1† giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del
14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano
nell’ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente
posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati
con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252, con decreto del Ministro dell’interno sono definiti
i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento
di cui al comma 1, in relazione alla specificità dei compiti connessi
al soccorso con aeroplano.
Articolo
7-bis.
(Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi)
1.
I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati,
a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse
modalità e condizioni stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge
1† ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
17 della legge 10 agosto 2000, n. 246
Articolo
8.
(Ulteriori risorse per l’esercizio della delega in materia di rapporto
d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1.
Le somme stanziate al comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 settembre
2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere
dall’anno 2005.
Articolo 8-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione
in carriera per il personale della carriera prefettizia).
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni
di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio
presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione
alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di
vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede
ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da
emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla
qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1† gennaio 2007, specifici
requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici,
comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno
presso gli uffici periferici".
Articolo
8-ter.
(Modifiche in tema di rappresentanza militare)
1. All’articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni
e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del
quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell’articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre
anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quattro
anni".
Articolo
8-quater
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1.
Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, è inserito il seguente:
"Articolo 60-ter. – (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio
in tema di promozioni annuali). – 1. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni
annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis,
e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".
2. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma
3, dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle
promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in
tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione
e giudicati idonei all’avanzamento.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione
delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica
la limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma
2, lettera d)".
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato
in euro 523.125 per l’anno 2006, euro 706.800 per l’anno 2007,
euro 395.250 per l’anno 2008 ed euro 534.750 per l’anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
Articolo
8-quinquies.
(Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle
d’Aosta)
1. All’articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e Bolzano,
della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e
di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa".
Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma
3, e dell’articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l’anno
2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005 e ad euro 6.900.000 a
decorrere dall’anno
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 2.985.460 decorrere
dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
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