Il
contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio
civile, ai sensi dell’art. 5, co. 4, della legge 64/2001, è definito
per l’anno 2005 in 41.000 unità, di cui 40.500 da impiegare in
Italia e 500 all’estero.
E’ quanto stabilito dal DPCM 23 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005. Il provvedimento fissa anche ulteriori
disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari
impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione
del beneficio della licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo
agli obiettori di coscienza.
(Altalex, 12 maggio 2005)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2005
Determinazione,
per l’anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio
civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento
giuridico ed economico dei volontari impegnati in attivita’ di servizio
civile, nonche’ di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza
illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza.
(Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-4-2005)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita’
di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
«Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva, a norma dell’art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza» ed in particolare l’art. 9, comma 2-quater,
che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione
annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare
in servizio nonche’ degli aspetti applicativi delle condizioni per la
concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata
senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante «Istituzione del servizio
civile nazionale» ed in particolare l’art. 6, comma 1, che demanda
al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto
da adottarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2-quater della legge 8 luglio
1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi
al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all’art. 4 della
medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilita’
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;
Visto altresi’ l’art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che
definisce le ipotesi e le modalita’ di svolgimento del servizio civile
all’estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina
del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64» ed in particolare l’art. 4 concernente il Fondo nazionale
per il servizio civile;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266 concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre
2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi
al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento
giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennita’
al personale dell’amministrazione dello Stato incaricato di missione
all’estero» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di
missione all’estero del personale statale, civile e militare, delle
universita’ e della scuola»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e’ stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001,
n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio
2004 recante «Determinazione per l’anno 2004 della consistenza
massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle
condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC ai sensi dell’art.
9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonche’ determinazione
del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art.
6, comma 1, della legge n. 64/2001 e ulteriori disposizioni relative
al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile
all’estero»;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le chiamate per
lo svolgimento del servizio di leva sono sospese e che pertanto non
occorre provvedere alla determinazione, per l’anno 2005, del contingente
degli obiettori di coscienza ne’ alla definizione degli aspetti applicativi
delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC finalizzati
a ridurre le eccedenze di obiettori rispetto alle disponibilita’ finanziarie;
Considerata tuttavia l’opportunita’ di applicare agli obiettori di coscienza,
avviati con il contingente dell’anno 2004 e che svolgono il servizio
civile nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata senza assegno in attesa
di congedo (LISAAC) previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 febbraio 2004 al fine di garantire un’uniformita’ di
trattamento rispetto a coloro che hanno svolto il servizio nel 2004;
Ravvisata altresi’ l’esigenza di assegnare maggiori risorse finanziarie
al servizio civile nazionale riducendo le spese da destinare all’obiezione
di coscienza ed incrementando, per l’anno 2005, il contingente dei giovani
ammessi al servizio civile nazionale;
Decreta:
Art.
1.
Contingente dei volontari ammessi al servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita’ di servizio
civile ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64
e’ definito per l’anno 2005 in 41.000 unita’, di cui 40.500 da impiegare
in Italia e 500 all’estero.
Art.
2.
Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio
civile nazionale in Italia e all’estero
1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all’art.
1 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia e
all’estero si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento
annuale di programmazione finanziaria per l’anno 2005 dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento
economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura
parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni,
vitto ed alloggio.
Art.
3.
Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C.
1. Agli obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio civile
con il contingente del 2004 e che prestano il servizio nel 2005 si applicano,
per la concessione della licenza illimitata senza assegno in attesa
di congedo (LISAAC), le condizioni previste dall’art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Roma, 23 febbraio 2005
p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005
Ministeri
istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4,
foglio n. 23