La posta
elettronica può diventare "posta certificata", come una normale raccomandata
con avviso di ricevimento, così che l’invio e la ricezione di documenti
con strumenti informatici (e-mail) avrà valore legale.
E’ quanto
previsto nello schema di DPR definitivamente approvato dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del 28 gennaio 2005.
Il provvedimento
disciplina l’utilizzo della posta elettronica certificata non solo
nei rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la Pubblica
Amministrazione, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e tra
privati, dando valore giuridico alla trasmissione di documenti prodotti
ed inviati per via informatica.
I garanti
dell’avvenuta consegna delle mail saranno i gestori di posta che dovranno
iscriversi in un apposito elenco tenuto dal CNIPA che, a sua volta,
svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni
previste dal regolamento.
(Altalex,
10 febbraio 2005)
SCHEMA
DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE
DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
(Testo
definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione
del 28 gennaio 2005)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo
87, quinto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25
marzo 2004;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE
modificata dalla
direttiva 98/48/CE attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere
del Garante per la
protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi
nell’ adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del Ö;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per
l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente
regolamento
ART. 1
(Oggetto e
definizioni)
1. Il presente
regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione
e la fruizione di
servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica
certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio
di posta elettronica
certificata;
b) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
di seguito CNIPA,
l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39,
come modificato dall’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal
presente regolamento, relativi
alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole
le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad uno
stesso dominio della rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative
alle trasmissioni effettuate
mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico
composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici
allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica
nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti
informatici;
i) riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora
che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali
unità
organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario
di posta elettronica
certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per
effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei
programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale,
o l’alterazione del suo
funzionamento.
ART.
2
(Soggetti del servizio di posta elettronica certificata)
1. Sono
soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica
certificata per la
trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta
elettronica certificata per la
ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che
eroga il servizio di posta
elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
ART.
3
(Trasmissione del documento informatico)
1. Il comma
1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.
445, è sostituito dal seguente:
ì 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a
disposizione dal gestore.
ART.
4
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. La posta
elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione
è valida agli
effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica
certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato
ai fini di ciascun procedimento
con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto
tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante
e può essere revocata
nella stessa forma.
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi
dalla mera indicazione
dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre
comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare
la esplicita volontà di accettare
l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto
di iscrizione al registro delle
imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere
revocata nella stessa forma.
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità
all’utilizzo della posta
elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
il mutamento del
medesimo o l’eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità
di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite
nelle regole tecniche di
cui all’articolo 17.
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui
all’articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di
posta elettronica certificata si
avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
ART. 5
(Modalità della trasmissione e interoperabilità)
1. Il messaggio
di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore
di posta
elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario
direttamente o trasferito al
gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario
stesso; quest’ultimo gestore
provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata
del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata avviene tra diversi
gestori, essi assicurano l’interoperabilità dei servizi offerti, secondo
quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
ART.
6
(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)
1. Il gestore
di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al
mittente stesso la
ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione
che costituiscono prova
dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario
fornisce al mittente,
all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il
suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico
dichiarato dal destinatario
e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di
certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa
del messaggio di posta
elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle
regole tecniche di cui all’articolo
17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla
consegna del messaggio di
posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario
dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto
destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte
della ricezione di una busta di
trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche
di cui all’articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle
ricevute dei messaggi di posta
elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo
11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
ART.
7
(Ricevuta di presa in carico)
1. Quando
la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene
tramite più gestori
il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta
che attesta l’avvenuta presa in
carico del messaggio.
ART.
8
(Avviso di mancata consegna)
1. Quando
il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile
il gestore comunica
al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata
consegna tramite un avviso
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo
17.
ART. 9
(Firma
elettronica delle ricevute e della busta di trasporto)
1. Le ricevute
rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte
dai medesimi
mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera dd), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente
dal sistema di
posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente
di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità
delle ricevute stesse
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo
17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di
cui al comma 1 che garantisce la
provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata secondo le
modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
ART.
10
(Riferimento temporale)
1. Il riferimento
temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto
dalle
regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento
temporale su ciascun
messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
ART. 11
(Sicurezza della trasmissione)
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio
di posta elettronica certificata
dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo
nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi.
I dati contenuti nel
suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata
per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni
tecniche e organizzative che
garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità
nel tempo delle informazioni in
esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza
di servizi di emergenza
che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il
rilascio delle ricevute.
ART. 12
(Virus
informatici)
1. Qualora
il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto
a non accettarli
informando tempestivamente il mittente dell’impossibilità di dar corso
alla trasmissione; in tal caso
il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità
definite dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici
è tenuto a non inoltrarli
al destinatario informando tempestivamente il gestore del mittente,
affinché comunichi al mittente
medesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso
il gestore del destinatario
conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite
dalle regole tecniche di cui
all’articolo 17.
ART. 13
(Livelli minimi di servizio)
1. I gestori
di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello
minimo di servizio
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
ART.
14
(Elenco dei gestori di posta elettronica certificata)
1. Il mittente
o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica
certificata si
avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato
dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare
l’attività di gestore di posta
elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di iscrizione nell’elenco
dei gestori di posta
elettronica certificata.
3. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata diversi dalle
pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di
capitali e capitale sociale
interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche
i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all’amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti
di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le banche di cui
all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente
del consiglio di
amministrazione, di componente del Collegio sindacale, o di soggetto
comunque preposto
all’amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti
a misure di prevenzione,
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati
con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione
non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici
o telematici, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per
un delitto in materia
tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l’affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per
svolgere il servizio di posta
elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza
e delle competenze
necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a
livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica
e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche
di cui all’articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati
e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all’articolo 9, dispositivi
che garantiscono la sicurezza
delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito
europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l’integrità e la sicurezza
del servizio di posta elettronica
certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento
della
trasmissione;
h) fornire entro i dodici mesi successivi all’iscrizione nell’elenco
dei gestori di posta elettronica
certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità
alle norme ISO 9000,
successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di
erogazione di posta
elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi
dell’attività e dei danni causati
a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera
accolta qualora il CNIPA
non abbia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7, può essere interrotto una sola volta
esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già
nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il
termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata di cui al
presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per
i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17,
necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed
il servizio di posta elettronica
certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente
articolo è causa di
cancellazione dall’elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività
esercitata dagli iscritti all’elenco
di cui al comma 1.
ART.
15
(Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi
dell’Unione europea)
1. Può
esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del
servizio stabilito in altri
Stati membri dell’Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione
dello Stato
membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti
del presente decreto e operi
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 17. E’ fatta
salva in particolare, la possibilità di
avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea
che rivestono una forma
giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri
Stati membri dell’Unione europea il
CNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al
presente decreto e alle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
ART.
16
(Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche
amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione
del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei
servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le
regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. L’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate
a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2,
costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente
ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati
cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta
del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso
degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali
restano ferme le specifiche disposizioni normative.
ART.
17
(Regole tecniche)
1. Il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo
8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino
la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.
ART.
18
(Disposizioni finali)
1. Le modifiche
di cui all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A),
si intendono ferite anche al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 444, (Testo C)
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