Gazzetta
Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. n. 4 del 26-01-2005
ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
N. 113
RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 21 dicembre
2004.
Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria
il 21 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Circolazione
stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli
interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale - Attribuzione
alla Regione del coordinamento sul territorio dell’azione di soggetti
che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della potesta’
legislativa statale esclu .........
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria
dell’illegittimita’ costituzionale della legge regionale 25 ottobre
2004, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004 e recante
«Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale».
La presentazione del presente ricorso e’ stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2004 (si’
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha inteso intervenire nella materia della
sicurezza stradale, prevedendo in particolare un Piano regionale che
dichiara voler essere «in conformita’ degli obiettivi individuati
dall’Unione Europea e in adesione alle direttive del Piano Nazionale
della sicurezza stradale ci cui all’art. 32 della legge 17 maggio
1999 n. 144.» Per completezza si rammenta che la legge nazionale
affida al CIPE, su proposta delle amministrazioni statali competenti,
l’approvazione del piano e dei programmi annuali, nell’ambito dei
quali sono state elaborate ed attuate forme di collaborazioni
istituzionali con le regioni e gli enti locali.
In tale contesto la legge nel suo complesso ed in relazione alle
specifiche disposizioni impugnate e’ censurabile per i seguenti:
Motivi
1) l’art. 1, comma 2, lettera d) prevede che l’azione
regionale sia orientata a «coordinare sul territorio le azioni
di
soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale». Tale disposizione eccede la competenza
statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa
esclusiva nella materia della «viabilita», (art. 4, comma
1, punto 9
dello Statuto di autonomia).
La materia della sicurezza stradale - che comprende oltre a
specifici aspetti di sicurezza pubblica, anche tutte le disposizioni
a tutela dell’incolumita’ delle persone - rientra indubbiamente in
quella dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato ai
sensi dell’art. 117, comma 2, lettera h) Cost.
Il vigente codice della strada (art 11) attribuisce al Ministero
dell’interno il coordinamento specifico dei servizi di polizia
stradale, compresi quelli svolti dagli appartenenti ai Corpi di
polizia municipale, che esercitano tali funzioni ai sensi della legge
7 marzo 1986 n. 65.
La stessa Corte costituzionale ha infatti affermato che la
materia ordine pubblico e sicurezza e’ settore riservato allo Stato,
laddove e’ riferita alle misure inerenti alla prevenzione dei reati
o
al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 162/2004 e
n. 6/2004).
In tale ambito e’ sicuramente compresa la materia della sicurezza
stradale;
2) per i medesimi motivi sopra esposti sono censurabili le
disposizioni dell’art. 2, comma 3, lettere c) ed e), che comprendono
nel piano regionale della sicurezza stradale il perseguimento ed il
rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione,
attraverso un coordinamento tra le forze di polizia nonche’ il
miglioramento delle regole e dei controlli sui veicoli, attraverso
accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli;
3) l’art. 4, comma 3, lett. e), f), m), prevede che la
Consulta regionale della sicurezza stradale sia composta dal
comandante del Comando Regione carabinieri o suo delegato, dal
Dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli-Venezia
Giulia o suo delegato e da un rappresentante di Comandi provinciali
vigili del fuoco, designato d’intesa fra gli stessi.
La norma indica tali soggetti ex lege quali componenti necessari
di un organo regionale, attribuendo nuovi compiti o funzioni ad
organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non puo’ che
essere unitariamente dettata dalla legge nazionale. Pertanto, invade
la potesta’ esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, comma 2,
lett. g) della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e
degli uffici dello Stato.
Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 134/2004 ha
affermato che:
«... le forme di collaborazione e di coordinamento
che
coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono
essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle
regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potesta’ legislativa: esse
debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi
statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti
interessati».
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004 n. 45
e delle relative disposizioni in contrasto con l’ordinamento
nazionale, e si confida che, prima della discussione del ricorso, la
regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.
Roma, addi’ 5 dicembre 2004
Avv. dello Stato: Giuseppe Fiengo
05C1465