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Varie 02/02/2005

Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. n. 4 del 26-01-2005 - Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di circolazione e educazione stradale.

Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di circolazione e educazione stradale.

Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. n. 4 del 26-01-2005


ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N.   113   RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 21 dicembre 2004.

Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale - Attribuzione alla Regione del coordinamento sul territorio dell’azione di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della potesta’ legislativa statale esclu   .........

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria dell’illegittimita’ costituzionale della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004 e recante «Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale». La presentazione del presente ricorso e’ stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2004 (si’ depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha inteso intervenire nella materia della sicurezza stradale, prevedendo in particolare un Piano regionale che dichiara voler essere «in conformita’ degli obiettivi individuati dall’Unione Europea e in adesione alle direttive del Piano Nazionale della sicurezza stradale ci cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999 n. 144.» Per completezza si rammenta che la legge nazionale affida al CIPE, su proposta delle amministrazioni statali competenti, l’approvazione del piano e dei programmi annuali, nell’ambito dei quali sono state elaborate ed attuate forme di collaborazioni istituzionali con le regioni e gli enti locali. In tale contesto la legge nel suo complesso ed in relazione alle specifiche disposizioni impugnate e’ censurabile per i seguenti:

Motivi
1) l’art. 1, comma 2, lettera d) prevede che l’azione regionale sia orientata a «coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale». Tale disposizione eccede la competenza statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della «viabilita», (art. 4, comma 1, punto 9 dello Statuto di autonomia). La materia della sicurezza stradale - che comprende oltre a specifici aspetti di sicurezza pubblica, anche tutte le disposizioni a tutela dell’incolumita’ delle persone - rientra indubbiamente in quella dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera h) Cost. Il vigente codice della strada (art 11) attribuisce al Ministero dell’interno il coordinamento specifico dei servizi di polizia stradale, compresi quelli svolti dagli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, che esercitano tali funzioni ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65. La stessa Corte costituzionale ha infatti affermato che la materia ordine pubblico e sicurezza e’ settore riservato allo Stato, laddove e’ riferita alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 162/2004 e n. 6/2004). In tale ambito e’ sicuramente compresa la materia della sicurezza stradale;

2) per i medesimi motivi sopra esposti sono censurabili le disposizioni dell’art. 2, comma 3, lettere c) ed e), che comprendono nel piano regionale della sicurezza stradale il perseguimento ed il rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un coordinamento tra le forze di polizia nonche’ il miglioramento delle regole e dei controlli sui veicoli, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli;

3) l’art. 4, comma 3, lett. e), f), m), prevede che la Consulta regionale della sicurezza stradale sia composta dal comandante del Comando Regione carabinieri o suo delegato, dal Dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato e da un rappresentante di Comandi provinciali vigili del fuoco, designato d’intesa fra gli stessi. La norma indica tali soggetti ex lege quali componenti necessari di un organo regionale, attribuendo nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non puo’ che essere unitariamente dettata dalla legge nazionale. Pertanto, invade la potesta’ esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 134/2004 ha affermato che:
«... le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potesta’ legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l’illegittimita’ costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004 n. 45 e delle relative disposizioni in contrasto con l’ordinamento nazionale, e si confida che, prima della discussione del ricorso, la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere. Roma, addi’ 5 dicembre 2004 Avv. dello Stato: Giuseppe Fiengo 05C1465

 

 




Mercoledì, 02 Febbraio 2005
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