Un
accordo che ha per oggetto le tariffe, i contenuti e le modalità
delle prestazioni dei periti assicurativi potrebbe incidere sia sulla
concorrenza tra imprese di assicurazione, che omogeneizzano un’importante
voce di costo, sia sulla concorrenza tra periti, che offrono le loro prestazioni
ad analoghi livelli di prezzo. E’ questo il motivo che ha spinto l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad avviare un’istruttoria
nei confronti dell’ANIA ñ Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici
- e della maggioranza delle organizzazioni di periti assicurativi attive
sull’intero territorio nazionale. Tale istruttoria è infatti tesa
ad accertare se l’accordo di durata biennale, entrato in vigore il 1°
marzo 2003, sia in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.
L’accordo ANIA/organizzazioni dei periti, interessando la quasi totalità
delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, rientra nell’ambito
di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE, relativo al divieto
di intese restrittive della libertà di concorrenza.
Il procedimento, che si concluderà entro il 30 settembre 2005,
avrà il compito di verificare se la normativa di settore abbia
provocato o facilitato i comportamenti oggetto di valutazione; nell’eventualità
di un esito positivo il compito dell’autorità preposta alla tutela
della concorrenza sarà quello di disapplicare la normativa nazionale
in contrasto con il citato articolo 81 del Trattato CE.
All’avvio dell’istruttoria, comunque, l’ANIA ha immediatamente e formalmente
disdettato l’accordo. (30 agosto 2004)
AGCM
TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI Provvedimento n. 13390/2004
L’AUTORITà
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA
SUA ADUNANZA del 15 luglio 2004;
SENTITO
il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTA
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTI
gli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;
VISTO
l’articolo 54, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTO
il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTA
la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della
rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile
2004;
VISTA
la documentazione inviata dall’Isvap in data 4 maggio 2004;
VISTA
la documentazione in proprio possesso;
CONSIDERATO
quanto segue:
I.PREMESSA
1. In data 4 maggio 2004, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (di seguito Isvap) ha trasmesso all’Autorità
il testo di un accordo (indicato come edizione 2003) entrato in vigore
il 1° marzo 2003. Tale accordo, inviato alla citata autorità
di vigilanza per la ratifica, ha ad oggetto le tariffe dei periti assicurativi.
Esso è stato stipulato tra l’Ania e le associazioni dei periti
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della legge
17 febbraio 1992, n. 166, concernente "istituzione e funzionamento del
ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima
dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall’incendio degli stessi".
II.
LE PARTI
2.
Ania è l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici,
attiva, in Italia, a partire dal 1944. Finalità dell’associazione,
secondo quanto indicato nello Statuto, è la tutela degli interessi
della categoria: a tale scopo, l’Ania studia e collabora alla risoluzione
dei problemi di ordine tecnico, finanziario, amministrativo, fiscale,
sociale, giuridico e legislativo per l’industria assicurativa. Le imprese
associate all’Ania sono 210, per un totale di imprese, pari al 98% del
mercato assicurativo in termini di premi.
3. Risultano aver sottoscritto l’accordo alcune delle associazioni
di periti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, di
seguito illustrate, alle quali sono aderenti circa 5.000 periti su un
totale di circa 7.000 periti iscritti all’Albo.
4. Aicis ñ Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale
ñ è un’associazione professionale costituita nel 1969 allo scopo
di curare la tutela e gli interessi della categoria dei consulenti di
infortunistica stradale e, in genere, di tutti i periti che operano
nel settore assicurativo. Gli iscritti a tale associazione risultano
circa 1.800.
5. Snapi ñ Sindacato nazionale autonomo periti industriali ñ
è un sindacato rappresentativo dei periti industriali che annovera
circa 3000 iscritti, dei quali circa 500 sono periti assicurativi.
6. Snapia ñ Sindacato nazionale periti industriali assicurativi
ñ è un sindacato che annovera circa 200 iscritti, residenti prevalentemente
nella provincia di Napoli, con alcuni iscritti anche in altre regioni,
quali la Lombardia e la Sicilia.
7. Snapis ñ Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica
stradale ñ è un sindacato, fondato nel 1978, che esercita funzioni
di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali e tutela
i legittimi diritti individuali e collettivi dei Periti in infortunistica
stradale. Gli iscritti a tale associazione risultano circa 1.700.
8. L’UIPA ñ Unione Italiana periti assicurativi ñ annovera circa
200 iscritti.
9. Il CNPI ñ Consiglio Nazionale Periti Industriali ñ annovera
circa 500 iscritti.
III.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
10.
Come è noto, la legge n. 166/92, istitutiva del ruolo dei
periti assicurativi, regolamenta le attività relative all’accertamento
ed alla stima del danno dei sinistri relativi al settore auto.
Vale premettere che la professione in parola, secondo gli articoli 1
e ss. della citata legge, può essere esercitata solo previa iscrizione
al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, subordinata al possesso
di una serie di requisiti indicati dall’articolo 5 della legge n. 166/92
[1], tra cui rileva l’aver superato un apposito esame di idoneità.
11. Le modalità di determinazione delle tariffe professionali
dei periti assicurativi, invece, sono individuate dall’articolo 14 della
normativa in questione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che "la tariffa
delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge,
per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti
alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentite la commissione nazionale di cui all’articolo 7 e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti
nel ruolo nonché l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione".
12. Il successivo comma 2 prevede che nel solo caso di perizie
a favore di imprese di assicurazione "la tariffa è determinata
di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e dall’associazione rappresentativa delle imprese
di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa
è determinata a norma del comma 1".
Ad oggi, i decreti di cui ai commi 1 e 2 non sono mai stati adottati.
L’articolo 16 della legge in parola inoltre dispone: "Le associazioni
di cui all’articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
13. Con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, la quasi totalità dei poteri in materia assicurativa sono
stati trasferiti dal Ministero dell’Industria all’Isvap.
Pertanto, attualmente è l’Isvap che può esercitare i poteri previsti
dall’articolo 14 della legge n. 166/92, in materia di determinazione
delle tariffe per le prestazioni professionali dei periti. Giova rappresentare
che l’Isvap non ha mai ratificato l’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge n. 166/92, né ha mai adottato i decreti di
cui al comma 1 della disposizione richiamata.
14. In merito all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 166/92,
l’Autorità, già in data 21 dicembre 2001 e 24 maggio 2002,
aveva avuto modo di esprimere all’Isvap le proprie perplessità
circa la compatibilità con le disposizioni in materia di concorrenza
della legge sopra richiamata. Inoltre, nell’esercizio dei poteri di
cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, l’Autorità, in data
9 luglio 2002, ha inviato una segnalazione agli organi competenti, sottolineando
come la normativa in questione incidesse negativamente sulle dinamiche
competitive del mercato delle perizie assicurative ed auspicando un
riesame della stessa "al fine di adeguarla ai principi della concorrenza
e del corretto funzionamento del mercato sanciti dalla legge n. 287/90".
IV.
DESCRIZIONE DELL’INTESA
15.
L’edizione 2003 dell’accordo Ania/organizzazioni peritali, inviato
dall’Isvap in data 4 maggio 2004, delinea "i termini della collaborazione
professionale tra imprese e periti assicurativi". Nelle premesse dell’accordo
si legge che esso "è operante per tutti gli aderenti alle OO.PP.
firmatarie e, dal momento della ratifica dell’Isvap, per tutti gli iscritti
al Ruolo".
16. In linea generale, l’accordo concerne le tariffe, le modalità
ed i contenuti delle prestazioni rese dai periti alle imprese di assicurazione
ovvero agli enti assicurativi.
Particolare menzione meritano, in questa sede, gli articoli 2, 3, 4,
5, 9 e 11 del citato accordo.
17. L’articolo 2, rubricato "Tariffe", così dispone: "Per tutti
gli incarichi conferiti a partire dal 1° marzo 2003, le tariffe
delle prestazioni peritali sono così determinate:
per importi periziati fino a 15.500 euro: applicazione di una percentuale
compresa tra l’1,7% e l’1,9%. In ogni caso le tariffe non possono essere
inferiori a 31 euro;
per l’eccedenza, oltre 15.500 euro e fino a 25.000 euro: applicazione
di una percentuale compresa tra l’1,2% e l’1,4%;
per l’eccedenza, oltre 25.000 euro: applicazione di una percentuale
compresa tra l’1% e l’1,2%.
Per gli incarichi non espletati per motivate ragioni è riconosciuto
un importo di 8 euro".
18. L’articolo 3 dell’accordo contiene un elenco delle prestazioni
comprese nella tariffa, oltre a quelle relative alla stima del danno.
In particolare, vengono regolamentate tutte le attività di perizia,
nonché i valori da attribuire ai diversi danni peritati. A riguardo,
l’accordo in esame richiama l’intesa Ania/carrozzieri ed i cd. tempari,
i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio, su cui
si basa l’intesa da ultimo citata.
19. Il successivo articolo 4 dell’accordo prevede che "eventuali
prestazioni richieste dalla mandante non comprese nell’elenco di cui
all’articolo 3 comportano un corrispettivo aggiuntivo rispetto ai riferimenti
minimi previsti dall’articolo 2, il cui ammontare viene stabilito d’intesa
tra singola impresa e singolo perito. Per le percorrenze chilometriche
effettive eccedenti i 20 chilometri già compresi nella tariffa,
il costo unitario di riferimento è di 0,28 euro IVA inclusa".
20. L’articolo 5 del citato accordo, rubricato "Forfetizzazioni",
così dispone: "è fatta salva la possibilità che tra singole
imprese e singoli periti venga concordato un sistema di tariffe forfetizzate
per scaglioni di valore delle perizie, anche in funzione del volume
di incarichi affidati al perito su base annua. Anche i corrispettivi
di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente
accordo, che comportano maggiorazioni economiche rispetto alla tariffa
minima, possono essere oggetto di reciproche intese tra impresa e perito
che prevedano forme di forfetizzazione rapportate alle diverse attività
richieste al perito stesso".
21. L’articolo 9, recante "Commissioni paritetiche", prevede
che: "sono istituiti i seguenti organismi paritetici con le competenze
appresso indicate: Commissione plenaria: applicazione dell’accordo,
modifiche ed integrazioni dell’accordo, rapporti tra imprese e periti;
Sottocommissione ristretta: aspetti tecnici e procedurali dell’accordo,
compiti delegati di volta in volta alla Commissione plenaria, monitoraggio
sui sistemi di forfetizzazione".
22. Infine, il successivo articolo 11 dell’accordo prevede che
lo stesso, entrato in vigore il 1° marzo 2003, abbia durata biennale,
con scadenza al 31 dicembre 2004, e si rinnovi tacitamente salvo disdetta
da comunicarsi nei tre mesi antecedenti alla scadenza.
V.
I MERCATI INTERESSATI
23.
Si ritiene che i mercati rilevanti siano da individuarsi nei servizi
di perizia assicurativa resi alle imprese di assicurazione, attive nei
rami auto, da soggetti specializzati appositamente abilitati. I servizi
di perizia assicurativa, come è noto, si sostanziano in un’attività
di accertamento dell’ammontare del sinistro per i danni a cose.
Considerato che la fattispecie in esame riguarda la determinazione delle
tariffe dei periti assicurativi, definite d’intesa da parte dell’Ania
e della maggioranza delle associazioni peritali attive sull’intero territorio
nazionale, il mercato geografico appare nazionale.
24. Inoltre, si osserva che la fattispecie in esame, definendo
le modalità di accertamento e l’entità degli indennizzi
dei sinistri auto, è idonea a produrre effetti di rilievo anche
sui mercati nazionali dell’assicurazione auto, sia RC Auto che incendio
e furto.
25. I costi di perizia rappresentano, infatti, una voce significativa
dei costi di liquidazione desumibili dai bilanci delle imprese.
Nell’esercizio 2002, le spese di liquidazione rappresentavano il 6,5%
degli importi pagati. Poiché nel medesimo anno gli importi pagati erano
pari a 12 mila miliardi di Euro, le spese di liquidazione ammontavano
a 790 milioni di Euro.
VI.
VALUTAZIONI
a)
Assoggettabilità dell’Ania e delle Organizzazioni peritali alla
normativa a tutela della concorrenza
26.
I periti assicurativi, in quanto soggetti individualmente esercenti
- in modo stabile ed in forma indipendente - attività di prestazione
di servizi verso corrispettivo, svolgono attività economica e
rientrano, pertanto, nella nozione funzionale di impresa delineata dalla
giurisprudenza comunitaria ed accolta nella giurisprudenza nazionale.
27.
Del pari è evidente, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali
comunitari e nazionali, che tanto l’Ania quanto le numerose associazioni
di periti sopra richiamate, in qualità di enti rappresentativi
di imprese attive sul mercato, sono qualificabili quali associazioni
di imprese ai fini dell’applicazione delle pertinenti regole di concorrenza.
28.
Ne consegue che l’accordo concluso tra l’Ania e le associazioni
di periti assicurativi maggiormente rappresentative sul mercato - avente
ad oggetto la fissazione delle tariffe delle prestazioni peritali rese
alle imprese di assicurazione - è riconducibile alla categoria
delle intese di cui alla normativa antitrust comunitaria e nazionale.
b)
La normativa applicabile
29.
L’accordo inviato dall’Isvap e precedentemente analizzato rientra nell’ambito
di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza
e, segnatamente, nell’ambito dell’articolo 81 del Trattato CE relativo
al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.
30. Infatti, l’intesa in questione coinvolge l’intero territorio
italiano, essendo stata sottoscritta da associazioni rappresentative
della quasi totalità delle imprese di assicurazione e dei periti
assicurativi, attivi sul territorio italiano. Pertanto, essa è
idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché consolida
la compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così
l’integrazione economica voluta dal Trattato. 31. La fattispecie
descritta risulta rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo
81 del Trattato CE, di cui è data applicazione dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto negli articoli
3 e 5 del Regolamento n. 1/2003, in quanto norma provvista di effetto
diretto. L’Autorità,in virt˜ dell’articolo 54 della legge n.
52 del 6 febbraio 1996, applica le disposizioni del Trattato CE "utilizzando
i poteri e agendo secondo le procedure di cui al Titolo II, capo II,
della legge n. 287/90".
32. Il predetto accordo va valutato anche nel contesto della
normativa di settore e, segnatamente, della legge n. 166/92 (articolo
14, comma 2) per apprezzare in che misura quest’ultima abbia influenzato
la condotta di impresa esaminata.
Sotto questo profilo, nel corso dell’istruttoria dovrà accertarsi
se le condotte poste in essere siano riconducibili in tutto o in parte
alla normativa di settore, e in tal caso, di quest’ultima si dovrà
valutare la compatibilità con gli articoli 10 ed 81 del Trattato.
33. In questo senso vale rammentare che - secondo la recente
sentenza della Corte di Giustizia CIF - in presenza di "comportamenti
di imprese in contrasto con l’articolo 81, n. 1, CE, che sono imposti
o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli
effetti, un’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza
cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto dell’articolo
81, CE, ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale".
c)
La qualificazione della fattispecie
34.
L’accordo in esame si configura quale intesa realizzata dalle imprese
di assicurazione aderenti all’Ania e dai periti aderenti alla maggioranza
delle organizzazioni peritali, volta a determinare non solo le tariffe
dei servizi rese dai periti alle imprese di assicurazione, ma anche
ulteriori aspetti di rilievo dell’attività di perizia. In altri
termini, si tratta di un’intesa verticale intercorrente tra soggetti
che si collocano dal lato della domanda e dell’offerta dei servizi di
perizia.
Tale intesa, peraltro - vincolante per tutte le associazioni sottoscrittrici
ñ presuppone l’esistenza di due intese orizzontali.
Difatti, da un lato, le imprese di assicurazione attive nei rami auto,
attraverso l’Ania, hanno concordato di remunerare in maniera analoga
i servizi resi dai periti assicurativi, omogeneizzando un’importante
voce dei costi di liquidazione delle imprese di assicurazione. Dall’altro,
i periti, attraverso la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno
concordato di ricevere i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione
a fronte dei servizi ad esse resi.
35. Inoltre, il citato accordo interviene, oltre che sulle tariffe,
su molteplici questioni e prevede altresì l’istituzione di comitati
misti al fine di assicurare il rispetto delle previsioni ivi contenute,
tra cui rileva il monitoraggio sui sistemi di forfetizzazione. Ad esempio,
l’accordo regolamenta le modalità e l’entità degli accertamenti
del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed
i prezzari delle parti di ricambio. Si tratta di elementi che appaiono
del tutto estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come
ampiamente emerso nel corso dell’indagine conoscitiva IC19, in grado
di incidere oltre che sul mercato delle perizie, anche sulle condizioni
di concorrenza nel settore dell’assicurazione auto.
36.
Poiché il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive,
un’intesa sui prezzi dei prodotti o dei servizi offerti, per sua stessa
natura ha come oggetto di restringere il libero gioco della concorrenza,
in violazione dell’articolo 81 del Trattato.
37. Le problematiche concorrenziali di una determinazione concordata
delle tariffe rese dai periti alle imprese di assicurazione erano già
state rilevate dall’Autorità nel corso dell’indagine conoscitiva
IC19, in occasione della quale era stato affermato che: "l’Accordo Ania-periti,
oltre a garantire l’uniforme applicazione dell’accordo Ania-carrozzieri,
contribuisce ad omogeneizzare un’importante voce di costo dei servizi
di liquidazione", nonché in due pareri resi all’Isvap nel periodo 2001/2002
e nella segnalazione inoltrata, nel luglio 2002, agli organi competenti.
Degli interventi sull’argomento in esame, peraltro, non potevano non
essere edotte le associazioni di imprese coinvolte dal citato accordo
e ciò nonostante, le organizzazioni di categoria hanno posto in essere
l’accordo in esame.
38. L’intesa nel suo complesso appare consistente, poiché essa
intercorre tra l’Ania, le cui imprese associate rappresentano circa
il 98% del mercato assicurativo in termini di premi e la maggioranza
delle organizzazioni peritali attive sull’intero territorio nazionale,
la cui quota di mercato, dunque, non può che essere significativa.
RITENUTO,
pertanto, che la descritta intesa è idonea altresì a pregiudicare
il commercio intracomunitario, in quanto è suscettibile di determinare
la compartimentazione del mercato a livello nazionale;
RITENUTO,
inoltre, che l’intesa sopra descritta potrebbe avere per oggetto e per
effetto di alterare in maniera sensibile la concorrenza nel mercato
dei servizi di perizia assicurativa auto, nonché nei mercati contigui
dell’assicurazione auto, in violazione dell’articolo 81 del Trattato
CE;
DELIBERA
a) di avviare un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge
n. 287/90, nei confronti dell’Ania ñ Associazione Nazionale fra le imprese
assicuratrici - e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana
Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti
Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato
Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti
Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, per accertare
l’esistenza di un’intesa in violazione degli articoli 10 ed 81 del Trattato
CE;
b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione
del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti
legali dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici e delle
organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica
Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato
Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi
e Consiglio Nazionale Periti Industriali, o da persona da essi delegata,
del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione
dovrà pervenire alla Direzione "E" di questa Autorità
almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia
Caruso;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso
la Direzione "E" di questa Autorità dai legali rappresentanti
dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici e delle organizzazioni
peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato
Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali
Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale,
Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali,
o da persona da essi delegata;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2005.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati
e pubblicato ai sensi di legge.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL
PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro