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Varie 31/08/2004

L’intesa potrebbe incidere sulla competizione reale tra le imprese del settore Antitrust contro l’accordo tra assicurazioni e periti (Gar. Concorrenza Provvedimento 13390/2004)

Da "CittadinoLex"
L’intesa potrebbe incidere sulla competizione reale tra le imprese del settore
Antitrust contro l’accordo tra assicurazioni e periti
(Gar. Concorrenza Provvedimento 13390/2004)
Un accordo che ha per oggetto le tariffe, i contenuti e le modalità delle prestazioni dei periti assicurativi potrebbe incidere sia sulla concorrenza tra imprese di assicurazione, che omogeneizzano un’importante voce di costo, sia sulla concorrenza tra periti, che offrono le loro prestazioni ad analoghi livelli di prezzo. E’ questo il motivo che ha spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad avviare un’istruttoria nei confronti dell’ANIA ñ Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici - e della maggioranza delle organizzazioni di periti assicurativi attive sull’intero territorio nazionale. Tale istruttoria è infatti tesa ad accertare se l’accordo di durata biennale, entrato in vigore il 1° marzo 2003, sia in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. L’accordo ANIA/organizzazioni dei periti, interessando la quasi totalità delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE, relativo al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.
Il procedimento, che si concluderà entro il 30 settembre 2005, avrà il compito di verificare se la normativa di settore abbia provocato o facilitato i comportamenti oggetto di valutazione; nell’eventualità di un esito positivo il compito dell’autorità preposta alla tutela della concorrenza sarà quello di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il citato articolo 81 del Trattato CE.
All’avvio dell’istruttoria, comunque, l’ANIA ha immediatamente e formalmente disdettato l’accordo. (30 agosto 2004)

AGCM TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI Provvedimento n. 13390/2004

L’AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2004;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;

VISTO l’articolo 54, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la documentazione inviata dall’Isvap in data 4 maggio 2004;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I.PREMESSA

1. In data 4 maggio 2004, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (di seguito Isvap) ha trasmesso all’Autorità il testo di un accordo (indicato come edizione 2003) entrato in vigore il 1° marzo 2003. Tale accordo, inviato alla citata autorità di vigilanza per la ratifica, ha ad oggetto le tariffe dei periti assicurativi. Esso è stato stipulato tra l’Ania e le associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente "istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi".

II. LE PARTI

2. Ania è l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, attiva, in Italia, a partire dal 1944. Finalità dell’associazione, secondo quanto indicato nello Statuto, è la tutela degli interessi della categoria: a tale scopo, l’Ania studia e collabora alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo per l’industria assicurativa. Le imprese associate all’Ania sono 210, per un totale di imprese, pari al 98% del mercato assicurativo in termini di premi.
3. Risultano aver sottoscritto l’accordo alcune delle associazioni di periti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, di seguito illustrate, alle quali sono aderenti circa 5.000 periti su un totale di circa 7.000 periti iscritti all’Albo.

4. Aicis ñ Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale ñ è un’associazione professionale costituita nel 1969 allo scopo di curare la tutela e gli interessi della categoria dei consulenti di infortunistica stradale e, in genere, di tutti i periti che operano nel settore assicurativo. Gli iscritti a tale associazione risultano circa 1.800.

5. Snapi ñ Sindacato nazionale autonomo periti industriali ñ è un sindacato rappresentativo dei periti industriali che annovera circa 3000 iscritti, dei quali circa 500 sono periti assicurativi.

6. Snapia ñ Sindacato nazionale periti industriali assicurativi ñ è un sindacato che annovera circa 200 iscritti, residenti prevalentemente nella provincia di Napoli, con alcuni iscritti anche in altre regioni, quali la Lombardia e la Sicilia.

7. Snapis ñ Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica stradale ñ è un sindacato, fondato nel 1978, che esercita funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali e tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei Periti in infortunistica stradale. Gli iscritti a tale associazione risultano circa 1.700.

8. L’UIPA ñ Unione Italiana periti assicurativi ñ annovera circa 200 iscritti.

9. Il CNPI ñ Consiglio Nazionale Periti Industriali ñ annovera circa 500 iscritti.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

10. Come è noto, la legge n. 166/92, istitutiva del ruolo dei periti assicurativi, regolamenta le attività relative all’accertamento ed alla stima del danno dei sinistri relativi al settore auto.
Vale premettere che la professione in parola, secondo gli articoli 1 e ss. della citata legge, può essere esercitata solo previa iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, subordinata al possesso di una serie di requisiti indicati dall’articolo 5 della legge n. 166/92 [1], tra cui rileva l’aver superato un apposito esame di idoneità.
11. Le modalità di determinazione delle tariffe professionali dei periti assicurativi, invece, sono individuate dall’articolo 14 della normativa in questione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che "la tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all’articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione".
12. Il successivo comma 2 prevede che nel solo caso di perizie a favore di imprese di assicurazione "la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1".
Ad oggi, i decreti di cui ai commi 1 e 2 non sono mai stati adottati.
L’articolo 16 della legge in parola inoltre dispone: "Le associazioni di cui all’articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
13. Con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la quasi totalità dei poteri in materia assicurativa sono stati trasferiti dal Ministero dell’Industria all’Isvap.
Pertanto, attualmente è l’Isvap che può esercitare i poteri previsti dall’articolo 14 della legge n. 166/92, in materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali dei periti. Giova rappresentare che l’Isvap non ha mai ratificato l’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 166/92, né ha mai adottato i decreti di cui al comma 1 della disposizione richiamata.
14. In merito all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 166/92, l’Autorità, già in data 21 dicembre 2001 e 24 maggio 2002, aveva avuto modo di esprimere all’Isvap le proprie perplessità circa la compatibilità con le disposizioni in materia di concorrenza della legge sopra richiamata. Inoltre, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, l’Autorità, in data 9 luglio 2002, ha inviato una segnalazione agli organi competenti, sottolineando come la normativa in questione incidesse negativamente sulle dinamiche competitive del mercato delle perizie assicurative ed auspicando un riesame della stessa "al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato sanciti dalla legge n. 287/90".

IV. DESCRIZIONE DELL’INTESA

15. L’edizione 2003 dell’accordo Ania/organizzazioni peritali, inviato dall’Isvap in data 4 maggio 2004, delinea "i termini della collaborazione professionale tra imprese e periti assicurativi". Nelle premesse dell’accordo si legge che esso "è operante per tutti gli aderenti alle OO.PP. firmatarie e, dal momento della ratifica dell’Isvap, per tutti gli iscritti al Ruolo".
16. In linea generale, l’accordo concerne le tariffe, le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese dai periti alle imprese di assicurazione ovvero agli enti assicurativi.
Particolare menzione meritano, in questa sede, gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del citato accordo.
17. L’articolo 2, rubricato "Tariffe", così dispone: "Per tutti gli incarichi conferiti a partire dal 1° marzo 2003, le tariffe delle prestazioni peritali sono così determinate:
per importi periziati fino a 15.500 euro: applicazione di una percentuale compresa tra l’1,7% e l’1,9%. In ogni caso le tariffe non possono essere inferiori a 31 euro;
per l’eccedenza, oltre 15.500 euro e fino a 25.000 euro: applicazione di una percentuale compresa tra l’1,2% e l’1,4%;
per l’eccedenza, oltre 25.000 euro: applicazione di una percentuale compresa tra l’1% e l’1,2%.
Per gli incarichi non espletati per motivate ragioni è riconosciuto un importo di 8 euro".
18. L’articolo 3 dell’accordo contiene un elenco delle prestazioni comprese nella tariffa, oltre a quelle relative alla stima del danno. In particolare, vengono regolamentate tutte le attività di perizia, nonché i valori da attribuire ai diversi danni peritati. A riguardo, l’accordo in esame richiama l’intesa Ania/carrozzieri ed i cd. tempari, i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio, su cui si basa l’intesa da ultimo citata.
19. Il successivo articolo 4 dell’accordo prevede che "eventuali prestazioni richieste dalla mandante non comprese nell’elenco di cui all’articolo 3 comportano un corrispettivo aggiuntivo rispetto ai riferimenti minimi previsti dall’articolo 2, il cui ammontare viene stabilito d’intesa tra singola impresa e singolo perito. Per le percorrenze chilometriche effettive eccedenti i 20 chilometri già compresi nella tariffa, il costo unitario di riferimento è di 0,28 euro IVA inclusa".
20. L’articolo 5 del citato accordo, rubricato "Forfetizzazioni", così dispone: "è fatta salva la possibilità che tra singole imprese e singoli periti venga concordato un sistema di tariffe forfetizzate per scaglioni di valore delle perizie, anche in funzione del volume di incarichi affidati al perito su base annua. Anche i corrispettivi di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente accordo, che comportano maggiorazioni economiche rispetto alla tariffa minima, possono essere oggetto di reciproche intese tra impresa e perito che prevedano forme di forfetizzazione rapportate alle diverse attività richieste al perito stesso".
21. L’articolo 9, recante "Commissioni paritetiche", prevede che: "sono istituiti i seguenti organismi paritetici con le competenze appresso indicate: Commissione plenaria: applicazione dell’accordo, modifiche ed integrazioni dell’accordo, rapporti tra imprese e periti;
Sottocommissione ristretta: aspetti tecnici e procedurali dell’accordo, compiti delegati di volta in volta alla Commissione plenaria, monitoraggio sui sistemi di forfetizzazione".
22. Infine, il successivo articolo 11 dell’accordo prevede che lo stesso, entrato in vigore il 1° marzo 2003, abbia durata biennale, con scadenza al 31 dicembre 2004, e si rinnovi tacitamente salvo disdetta da comunicarsi nei tre mesi antecedenti alla scadenza.

V. I MERCATI INTERESSATI

23. Si ritiene che i mercati rilevanti siano da individuarsi nei servizi di perizia assicurativa resi alle imprese di assicurazione, attive nei rami auto, da soggetti specializzati appositamente abilitati. I servizi di perizia assicurativa, come è noto, si sostanziano in un’attività di accertamento dell’ammontare del sinistro per i danni a cose.
Considerato che la fattispecie in esame riguarda la determinazione delle tariffe dei periti assicurativi, definite d’intesa da parte dell’Ania e della maggioranza delle associazioni peritali attive sull’intero territorio nazionale, il mercato geografico appare nazionale.
24. Inoltre, si osserva che la fattispecie in esame, definendo le modalità di accertamento e l’entità degli indennizzi dei sinistri auto, è idonea a produrre effetti di rilievo anche sui mercati nazionali dell’assicurazione auto, sia RC Auto che incendio e furto.
25. I costi di perizia rappresentano, infatti, una voce significativa dei costi di liquidazione desumibili dai bilanci delle imprese.
Nell’esercizio 2002, le spese di liquidazione rappresentavano il 6,5% degli importi pagati. Poiché nel medesimo anno gli importi pagati erano pari a 12 mila miliardi di Euro, le spese di liquidazione ammontavano a 790 milioni di Euro.

VI. VALUTAZIONI

a) Assoggettabilità dell’Ania e delle Organizzazioni peritali alla normativa a tutela della concorrenza

26. I periti assicurativi, in quanto soggetti individualmente esercenti - in modo stabile ed in forma indipendente - attività di prestazione di servizi verso corrispettivo, svolgono attività economica e rientrano, pertanto, nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria ed accolta nella giurisprudenza nazionale.

27. Del pari è evidente, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, che tanto l’Ania quanto le numerose associazioni di periti sopra richiamate, in qualità di enti rappresentativi di imprese attive sul mercato, sono qualificabili quali associazioni di imprese ai fini dell’applicazione delle pertinenti regole di concorrenza.

28. Ne consegue che l’accordo concluso tra l’Ania e le associazioni di periti assicurativi maggiormente rappresentative sul mercato - avente ad oggetto la fissazione delle tariffe delle prestazioni peritali rese alle imprese di assicurazione - è riconducibile alla categoria delle intese di cui alla normativa antitrust comunitaria e nazionale.

b) La normativa applicabile

29. L’accordo inviato dall’Isvap e precedentemente analizzato rientra nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, nell’ambito dell’articolo 81 del Trattato CE relativo al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.
30. Infatti, l’intesa in questione coinvolge l’intero territorio italiano, essendo stata sottoscritta da associazioni rappresentative della quasi totalità delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, attivi sul territorio italiano. Pertanto, essa è idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché consolida la compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato. 31. La fattispecie descritta risulta rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE, di cui è data applicazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto negli articoli 3 e 5 del Regolamento n. 1/2003, in quanto norma provvista di effetto diretto. L’Autorità,in virt˜ dell’articolo 54 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, applica le disposizioni del Trattato CE "utilizzando i poteri e agendo secondo le procedure di cui al Titolo II, capo II, della legge n. 287/90".
32. Il predetto accordo va valutato anche nel contesto della normativa di settore e, segnatamente, della legge n. 166/92 (articolo 14, comma 2) per apprezzare in che misura quest’ultima abbia influenzato la condotta di impresa esaminata.
Sotto questo profilo, nel corso dell’istruttoria dovrà accertarsi se le condotte poste in essere siano riconducibili in tutto o in parte alla normativa di settore, e in tal caso, di quest’ultima si dovrà valutare la compatibilità con gli articoli 10 ed 81 del Trattato.
33. In questo senso vale rammentare che - secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia CIF - in presenza di "comportamenti di imprese in contrasto con l’articolo 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto dell’articolo 81, CE, ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale".

c) La qualificazione della fattispecie

34. L’accordo in esame si configura quale intesa realizzata dalle imprese di assicurazione aderenti all’Ania e dai periti aderenti alla maggioranza delle organizzazioni peritali, volta a determinare non solo le tariffe dei servizi rese dai periti alle imprese di assicurazione, ma anche ulteriori aspetti di rilievo dell’attività di perizia. In altri termini, si tratta di un’intesa verticale intercorrente tra soggetti che si collocano dal lato della domanda e dell’offerta dei servizi di perizia.
Tale intesa, peraltro - vincolante per tutte le associazioni sottoscrittrici ñ presuppone l’esistenza di due intese orizzontali.
Difatti, da un lato, le imprese di assicurazione attive nei rami auto, attraverso l’Ania, hanno concordato di remunerare in maniera analoga i servizi resi dai periti assicurativi, omogeneizzando un’importante voce dei costi di liquidazione delle imprese di assicurazione. Dall’altro, i periti, attraverso la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno concordato di ricevere i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione a fronte dei servizi ad esse resi.
35. Inoltre, il citato accordo interviene, oltre che sulle tariffe, su molteplici questioni e prevede altresì l’istituzione di comitati misti al fine di assicurare il rispetto delle previsioni ivi contenute, tra cui rileva il monitoraggio sui sistemi di forfetizzazione. Ad esempio, l’accordo regolamenta le modalità e l’entità degli accertamenti del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio. Si tratta di elementi che appaiono del tutto estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come ampiamente emerso nel corso dell’indagine conoscitiva IC19, in grado di incidere oltre che sul mercato delle perizie, anche sulle condizioni di concorrenza nel settore dell’assicurazione auto.

36. Poiché il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive, un’intesa sui prezzi dei prodotti o dei servizi offerti, per sua stessa natura ha come oggetto di restringere il libero gioco della concorrenza, in violazione dell’articolo 81 del Trattato.
37. Le problematiche concorrenziali di una determinazione concordata delle tariffe rese dai periti alle imprese di assicurazione erano già state rilevate dall’Autorità nel corso dell’indagine conoscitiva IC19, in occasione della quale era stato affermato che: "l’Accordo Ania-periti, oltre a garantire l’uniforme applicazione dell’accordo Ania-carrozzieri, contribuisce ad omogeneizzare un’importante voce di costo dei servizi di liquidazione", nonché in due pareri resi all’Isvap nel periodo 2001/2002 e nella segnalazione inoltrata, nel luglio 2002, agli organi competenti.
Degli interventi sull’argomento in esame, peraltro, non potevano non essere edotte le associazioni di imprese coinvolte dal citato accordo e ciò nonostante, le organizzazioni di categoria hanno posto in essere l’accordo in esame.
38. L’intesa nel suo complesso appare consistente, poiché essa intercorre tra l’Ania, le cui imprese associate rappresentano circa il 98% del mercato assicurativo in termini di premi e la maggioranza delle organizzazioni peritali attive sull’intero territorio nazionale, la cui quota di mercato, dunque, non può che essere significativa.

RITENUTO, pertanto, che la descritta intesa è idonea altresì a pregiudicare il commercio intracomunitario, in quanto è suscettibile di determinare la compartimentazione del mercato a livello nazionale;

RITENUTO, inoltre, che l’intesa sopra descritta potrebbe avere per oggetto e per effetto di alterare in maniera sensibile la concorrenza nel mercato dei servizi di perizia assicurativa auto, nonché nei mercati contigui dell’assicurazione auto, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE;


DELIBERA
a) di avviare un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell’Ania ñ Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici - e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, per accertare l’esistenza di un’intesa in violazione degli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "E" di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Caruso;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "E" di questa Autorità dai legali rappresentanti dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2005.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

Martedì, 31 Agosto 2004
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