Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l’allegato 1,
n. 29);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III,
capo III, sezione III, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l’avviso del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 18 settembre 2003;
Acquisito l’avviso dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, reso in data 20 ottobre 2003;
Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati
in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della
Repubblica in data 17 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime
giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo
sportello telematico dell’automobilista, allo scopo di semplificare i
procedimenti relativi all’immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprieta’, ai passaggi di proprieta’ degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse
dall’applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di
veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri
dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo
attraverso canali d’importazione non ufficiali, nonche’ i veicoli
usati gia’ in possesso di documentazione di circolazione rilasciata
da uno di tali Stati. Sono, altresi’, escluse le registrazioni della
proprieta’ relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da
quelli membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico
europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla
verifica di adempimenti fiscali relativi all’immatricolazione dei
veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali
di distribuzione dagli Stati membri dell’Unione europea e attraverso
canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle dogane.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25