L’Anci,
in collaborazione con Ancitel, con i rappresentanti di alcune amministrazioni
comunali, con l’Uncem e con lo stesso Garante, ha elaborato uno schema
tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
che, dopo il parere positivo dell’Autorità, costituirà lo
schema tipo al quale Comuni e Comunità montane dovranno far riferimento.
Entro il 30 settembre, infatti, i Comuni e gli altri Enti locali devono
approvare un Regolamento che individui i tipi di dati trattati e le operazioni
con essi eseguibili (art.20, art. 181 del D.lg. 196/2003). La normativa
sulla protezione dei dati personali stabilisce che tale Regolamento debba
essere sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali
oppure essere conforme agli schemi tipo approvati dallo stesso.
Lo schema tipo elaborato dall’Anci, disponibile nei siti web dell’Associazione
(www.anci.it <http://www.anci.it/>
), di Ancitel (www.ancitel.it <http://www.ancitel.it/>
), di Uncem (www.Uncem.it <http://www.uncem.it/>
), contiene una delibera standard, l’indice dei trattamenti (30 per i
Comuni e 16 per le Comunità montane) e una scheda per ogni trattamento.
Ogni scheda, a sua volta, è articolata in una serie di riquadri
di dettaglio che evidenziano la denominazione del trattamento dati, la
fonte normativa, le finalità rilevanti di interesse pubblico per
il trattamento dei dati sensibili, i tipi dei dati trattati, l’iter procedurale
seguito per l’archivio dei dati stessi. La scheda contiene anche una sintetica
descrizione relativa al trattamento e al flusso informativo.
Gli Enti locali potranno esprimere le proprie osservazioni e formulare
suggerimenti sullo schema tipo entro il 15 giugno collegandosi al sito
Internet dell’Anci. Una volta approvato dal Garante, gli enti potranno
utilizzare lo schema tipo, come ricordato, entro il 30 settembre.
Roma, 24 maggio 2004
A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
00186 Roma
tel 06/680091
fax 06/6873547
e-mail info@anci.it
Consultazione Regolamento dati sensibili e giudiziari
Caro Sindaco,
il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, disciplina
in maniera più compiuta e puntuale una serie di adempimenti che
le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad effettuare in tale settore.
Al pari degli altri soggetti pubblici, i Comuni e le Comunità
montane che hanno iniziato a trattare dati di carattere sensibile o
giudiziario anteriormente al 1 gennaio 2004, qualora si rinvenga nell’ordinamento
una disposizione di legge che specifichi unicamente le finalità
di rilevante interesse pubblico ma non anche la tipologia di dati trattabili
e di operazioni eseguibili, sono tenuti ad identificare e rendere pubblici
improrogabilmente entro il 30 settembre 2004 i tipi di dati e di operazioni
realizzabili attraverso un atto di natura regolamentare, adottato in
conformità al parere espresso dal Garante anche su schemi tipo
(artt. 20, comma 2, e 181, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003).
L’ANCI ha quindi predisposto, in stretta collaborazione con Ancitel,
Uncem, i rappresentanti di alcune Amministrazioni comunali ed il Garante
per la protezione dei dati personali, uno schema tipo di regolamento
che, una volta approvato dall’Autorità, costituirà il
modello in conformità al quale i Comuni e le Comunità
montane potranno allineare i propri atti regolamentari per poter legittimamente
trattare i dati sensibili e giudiziari: la completa rispondenza del
regolamento allo schema-tipo approvato dal Garante esimerà la
singola Amministrazione dal dover chiedere il previsto parere conforme.
Il modello qui riportato è corredato da una serie di schede,
relative ad ogni singolo trattamento effettuato di norma presso i Comuni
e le Comunità montane, che individuano la fonte normativa, le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili, nonché la sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo. Il testo dello
schema di regolamento viene quindi reso pubblico, al fine di sollecitare
i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni ed ottenere
proposte di modifica, integrazioni o suggerimenti per ogni singola scheda,
ove a tale scopo sono attive le funzioni di: MODIFICA OSSERVAZIONI -
INTEGRAZIONI.
L’Ancitel valuterà ogni eventuale osservazione pervenuta al riguardo
prima di sottoporre il documento, che costituirà lo schema tipo
di regolamento previsto dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003,
al formale parere del Garante e metterlo a disposizione dei Comuni e
delle Comunità montane.
Per partecipare attivamente alla fase di consultazione, che si concluderà
entro il 15 giugno 2004, è necessario richiedere i codici di
accesso previo invio tramite fax del modulo di adesione. L’iniziativa
è gratuita.
Cordialmente
Il Direttore
Angelo Rughetti
Assistenza Comuni ANCITEL : 06 76291303-287-329
Responsabile del progetto - Anna Rita Marocchi
REGOLAMENTO COMUNE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
stabilisce che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a
quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba
essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato
Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le
relative attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuto con l’ausilio di strumenti elettronici, con
tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità
che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione
deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità
al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera
g);
- il parere dell’Autorità di garanzia può essere fornito
anche su "schemi tipo";
- l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003, prevede che
l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del d.lg. n. 196/2003;
VISTO lo schema-tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili
sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito
il proprio parere in data.
VERIFICATA la rispondenza dei trattamenti effettuati da questa amministrazione
comunale al predetto schema tipo e quindi la non necessità di
sottoporre al preventivo parere del Garante ulteriori trattamenti;
RITENUTO pertanto di poter adottare il predetto schema-tipo senza ulteriori
modifiche od integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più
ampia diffusione nell’ambito della comunità locale;
DELIBERA
* di approvare, in relazione alle rilevanti finalità di interesse
pubblico individuate dal d.lg. n. 196/2003, il quadro di riferimento
per i dati sensibili e giudiziari trattabili e per le operazioni su
di essi eseguibili secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2,
d.lg. n. 196/2003, contenuto nell’allegato Regolamento, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
* di stabilire che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione
nell’ambito della comunità locale, in particolare, attraverso
la pubblicazione (indicare la soluzione adottata):
- all’Albo pretorio del Comune
- nel sito Internet del Comune
- nel periodico edito dal Comune
- mediante affissione presso
- altro (specificare):
* di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa
a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il
profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute
per la sua diffusione.
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITà CHE
PERSEGUONO RILEVANTI FINALITà DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del
presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 30, identificano
i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il
relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento
alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del d.lg.
n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95 e 112).
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, in relazione
alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei
soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività
istituzionali, ferma restando l’inutilizzabilità dei dati trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali secondo quanto disposto dall’art. 11 del d.lg. n. 196/2003.
ARTICOLO 2
Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
In attuazione dell’art. 59 del d.lg. n. 196/2003, i tipi di dati sensibili
e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni
di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto
di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti
di attuazione. A tal fine, in applicazione dell’art. 22, comma 5, del
d.lg. n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione,
selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
Ai sensi dell’art. 60 del d.lg. n. 196/2003, quando la richiesta di
accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante
che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale
al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti
dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
REGOLAMENTO COMUNITA’ MONTANA
L’ORGANO RAPPRESENTATIVO
Premesso che:
- l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
stabilisce che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a
quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba
essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato
Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le
relative attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuto con l’ausilio di strumenti elettronici, con
tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità
che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione
deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità
al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera
g);
- il parere dell’Autorità di garanzia può essere fornito
anche su "schemi tipo";
- l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003, prevede che
l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del d.lg. n. 196/2003;
VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili
sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito
il proprio parere in data.
VERIFICATA la rispondenza dei trattamenti effettuati da questa amministrazione
comunale al predetto schema tipo e quindi la non necessità di
sottoporre al preventivo parere del Garante ulteriori trattamenti;
RITENUTO pertanto di poter adottare il predetto schema-tipo senza ulteriori
modifiche od integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più
ampia diffusione nell’ambito della comunità locale;
DELIBERA
* di approvare, in relazione alle rilevanti finalità di interesse
pubblico individuate dal d.lg. n. 196/2003, il quadro di riferimento
per i dati sensibili e giudiziari trattabili e per le operazioni su
di essi eseguibili secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2,
d.lg. n. 196/2003, contenuto nell’allegato Regolamento, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
* di stabilire che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione
nell’ambito della comunità locale, in particolare, attraverso
la pubblicazione (indicare la soluzione adottata):
- all’Albo pretorio dei Comuni aderenti alla Comunità Montana
- nel sito Internet della Comunità montana
- nel periodico edito dalla Comunità montana
- mediante affissione presso
- altro (specificare):
* di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa
a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il
profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute
per la sua diffusione.
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITà CHE
PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del
presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 16, identificano
i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il
relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento
alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del d.lg.
n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95 e 112).
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, in relazione
alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei
soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività
istituzionali, ferma restando l’inutilizzabilità dei dati trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali secondo quanto disposto dall’art. 11 del d.lg. n. 196/2003.
ARTICOLO 2
Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
In attuazione dell’art. 59 del d.lg. n. 196/2003, i tipi di dati sensibili
e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni
di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto
di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti
di attuazione. A tal fine, in applicazione dell’art. 22, comma 5, del
d.lg. n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione,
selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
Ai sensi dell’art. 60 del d.lg. n. 196/2003, quando la richiesta di
accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante
che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale
al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti
dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
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