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Varie 06/03/2004

Il ddl deve essere ancora approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera - Il progetto per tutelare chi va in discoteca (Testo unificato 2.3.2004)

Da "CittadinoLex"

Il ddl deve essere ancora approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera
Il progetto per tutelare chi va in discoteca
(Testo unificato 2.3.2004)

Entra nel vivo il disegno di legge che disciplina l’esercizio dei locali di intrattenimento e svago ai fini delle incolumità e della sicurezza dei cittadini. Il testo all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera è quello proposto dal relatore che unifica le varie iniziative legislative presentate in materia, fra cui il disegno di legge governativo approvato dal CdM il 19 giugno 2003. Il testo unificato ripropone in larga parte l’impianto del disegno di legge governativo, con alcune modifiche che cercano di venire incontro alle esigenze degli operatori del settore.
Il provvedimento che la I° Commissione della Camera sta esaminando contiene numerose modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in quanto l’argomento trattato viene considerato di ordine pubblico e fatto rientrare nella competenza legislativa statale. Le principali novità riguardano: la necessaria e preliminare iscrizione presso un apposito registro tenuto presso la camera di commercio per coloro che intendono richiedere la licenza per l’esercizio di discoteche e sale da ballo. Tale obbligo è esteso anche ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.
Viene fissato entro le ore 3 antimeridiane il limite orario entro cui far cessare tutte le attività musicali e danzanti. Oltre tale orario, però, si può rimanere nei locali, che divengono una sorta di stanza di compensazione, dove la musica cessa ma possono essere organizzati spettacoli, cabaret e altre forme di intrattenimento con la somministrazione di cibi e bevande analcoliche. Non esistono limiti orari, invece, nella notte di capodanno e nella notte di ferragosto.
Dalle 2 alle 6 di mattina, in tutti i locali pubblici sarà vietata la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici. Viene poi demandato ad un apposito decreto del Ministro della Salute e dell’Interno la determinazione dei ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima e i livelli e i mutamenti di illuminazione. Prevista anche una sorta di "scatola nera" da istallare in ogni discoteca, volta a garantire l’osservanza delle disposizioni recate dal provvedimento. Infine viene previsto un sistema sanzionatorio che arriva, per le violazioni più gravi, fino alla revoca della licenza d’esercizio.
La Commissione dovrebbe terminare l’esame entro la corrente settimana. (3 marzo 2004)


TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE


Art. 1

(Esercizio di discoteche e sale da ballo)

1. Dopo l’articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

" Art. 68 bis - 1. La licenza prevista dall’articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all’aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell’ente, dell’associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, entro le ore 3 e non possono riprendere nelle otto ore successive. E’ comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di intrattenersi nell’ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell’ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale.

4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell’ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro.

6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste al comma 3 del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni.

7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da 3 mila a 15 mila euro.

Art. 68-ter. - 1. L’iscrizione nel registro di cui all’articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) non ricorrano i casi di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) il responsabile richiedente l’iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario dell’ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori dei locali da ballo".

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 68-bis, comma 1, del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, comma 1, lettera a) del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, dell’articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell’impresa, dell’associazione, dell’ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all’interessato ed al sindaco competente per territorio.

Art. 2

(Misure per contrastare il commercio di stupefacenti)

1. Dopo l’articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis. - 1. Le disposizioni dell’articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall’articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l’intervento degli organi di polizia.".

Art. 3

(Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione)

1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all’articolo 68-bis del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della salute e dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonché l’autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti principi:

a) diminuzione graduale del livello acustico nell’ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci ad intermittenza nell’ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell’anno;

e) ricambi d’aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle persone ospitabili;

f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l’emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all’adeguamento dei locali.

3. I locali di cui all’articolo 68-bis , commi 1 e 2, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l’osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per l’innovazione e le tecnologie, dell’interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l’uso.

4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l’irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge fino a quando non si verifica la installazione, attivazione e ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.

Art. 4

(Monitoraggio).

1) Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l’entità del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di cessazione delle attività degli esercizi di cui all’articolo 68-bis, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, nonché con l’abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.

2) Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’insufficienza di riposo notturno.

Art. 5

(Sanzioni)

1) Per la sola inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall’articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da mille a 2 mila euro;

- per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3 mila a 5 mila euro, nonché la sospensione della licenza dell’esercizio per trenta giorni;

-per la successiva violazione accertata, da 10 mila a 30 mila euro, nonché la revoca della licenza dell’esercizio.

2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell’esercizio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Art.6

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sabato, 06 Marzo 2004
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