Da "CittadinoLex"
Il
ddl deve essere ancora approvato dalla Commissione Affari costituzionali
della Camera |
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nel vivo il disegno di legge che disciplina l’esercizio dei locali di
intrattenimento e svago ai fini delle incolumità e della sicurezza dei
cittadini. Il testo all’esame della Commissione Affari Costituzionali
della Camera è quello proposto dal relatore che unifica le varie iniziative
legislative presentate in materia, fra cui il disegno di legge governativo
approvato dal CdM il 19 giugno 2003. Il testo unificato ripropone in larga
parte l’impianto del disegno di legge governativo, con alcune modifiche
che cercano di venire incontro alle esigenze degli operatori del settore.
Art.
1 (Esercizio
di discoteche e sale da ballo) 1.
Dopo l’articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti: "
Art. 68 bis - 1. La licenza prevista dall’articolo 68 per i pubblici
esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da
singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi,
anche all’aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento
e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione
di alimenti o bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del
titolare o dell’ente, dell’associazione e del loro responsabile nel
registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 1,
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una
sezione apposita. 2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni
di qualsiasi tipo. 3.
Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività previste dal medesimo comma
1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, entro
le ore 3 e non possono riprendere nelle otto ore successive. E’ comunque
consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2
di intrattenersi nell’ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione
di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte
tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell’ultimo giovedì, sabato
e martedì di carnevale. 4.
In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita
e il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore 2 e le ore 6,
salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di
particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2,
nell’ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma
1, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici. 5.
Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la
sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro. 6.
In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma
1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 666 del codice penale.
Nelle ipotesi previste al comma 3 del medesimo articolo 666 del codice
penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre
disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici
giorni. 7.
Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma
3, la sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da
3 mila a 15 mila euro. Art.
68-ter. - 1. L’iscrizione nel registro di cui all’articolo 68-bis, comma
1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti: a)
non ricorrano i casi di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del
medesimo articolo; b)
il responsabile richiedente l’iscrizione sia stato dichiarato idoneo
dalla commissione di esame di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un
funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario dell’ufficio
territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle
associazioni nazionali dei gestori dei locali da ballo". 2.
Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante,
che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno diritto all’iscrizione nel registro
di cui all’articolo 68-bis, comma 1, del testo unico,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma
1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che
attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 68-ter,
comma 1, lettera a) del medesimo testo unico, introdotto dal citato
comma 1. 3.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano
i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1,
dell’articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine
di verificare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 68-ter,
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal
citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento
motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro
dell’impresa, dell’associazione, dell’ente o della persona fisica, dandone
contestuale comunicazione all’interessato ed al sindaco competente per
territorio. Art.
2 (Misure
per contrastare il commercio di stupefacenti) 1.
Dopo l’articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 è inserito il seguente: "Art.
100-bis. - 1. Le disposizioni dell’articolo 100 si applicano anche nelle
circostanze previste dall’articolo 79, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per
impedire i fatti e abbia agevolato l’intervento degli organi di polizia.". Art.
3 (Livello
acustico e condizioni di microclima e illuminazione) 1.
Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti
di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell’articolo
3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui
all’articolo 68-bis del testo unico, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 1 della presente legge,
con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta dei Ministri della salute e dell’interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della
musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione,
nonché l’autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento
alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti principi: a)
diminuzione graduale del livello acustico nell’ora precedente la
cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b)
ritmi temporali e pause nella diffusione della musica; c)
uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo
il divieto di luci ad intermittenza nell’ora antecedente la cessazione
delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d)
temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell’anno; e)
ricambi d’aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo
delle persone ospitabili; f)
previsione di un tasso massimo di anidride carbonica; g)
uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare
l’emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive; h)
direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare
luci laser con potenza superiore a 100 watt. 2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 i gestori provvedono all’adeguamento dei locali. 3.
I locali di cui all’articolo 68-bis , commi 1 e 2, del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1
dell’articolo 1 della presente legge sono dotati di supporti tecnici
idonei a garantire l’osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni
contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1.
Con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per l’innovazione
e le tecnologie, dell’interno, della salute e del lavoro e delle politiche
sociali sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di
impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne
diventa obbligatorio l’uso. 4.
La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il
termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l’irregolare o mancato
funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio
o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di
cui alla presente legge fino a quando non si verifica la installazione,
attivazione e ripristino del corretto funzionamento di tali supporti
tecnici. Art.
4 (Monitoraggio). 1)
Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati,
raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni
regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della
traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni
su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle
cause, l’entità del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di
cessazione delle attività degli esercizi di cui all’articolo 68-bis,
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall’articolo 1 della presente legge, nonché con l’abuso di sostanze
stupefacenti, alcoliche e superalcoliche. 2)
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle
iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari,
sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale,
con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’assunzione di
alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’insufficienza
di riposo notturno. Art.
5 (Sanzioni) 1)
Per la sola inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto
dall’articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: - per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da mille a 2 mila euro; - per
la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3 mila
a 5 mila euro, nonché la sospensione della licenza dell’esercizio per
trenta giorni; -per
la successiva violazione accertata, da 10 mila a 30 mila euro, nonché
la revoca della licenza dell’esercizio. 2.
Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell’esercizio,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive
modificazioni. 3.
Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l’autorità
competente per l’applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente
competente. Art.6 (Entrata
in vigore). 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |